Appunti sul concetto di “pretesa” in Bruno Leoni
di Andrea Favaro

[57] Recuperiamo la citazione da F. GENTILE, Per trovare una nuova via al diritto naturale, in D. CASTELLANO (a cura di), Diritto, diritto naturale, ordinamento giuridico, Cedam, Padova 2002, p. 174. La citazione è ripresa da un intervento di Hans Kelsen al Congresso della Società tedesca dei cultori di diritto pubblico del 1926, riunita per discutere su “Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsvefassung”. Per una disamina sulla interpretazione del termine “dietro” presente nella citazione rimandiamo a F. GENTILE, Per trovare una nuova via al diritto naturale, cit., pp. 175-177. Peraltro il tema è stato già affrontato dallo stesso giusfilosofo patavino in, inter alia, F. GENTILE, III codicillo. Su di una nuova pedagogia del diritto naturale, in ID., Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, cit., pp. 149-170, ove la citazione del Kelsen costituisce l’incipit del saggio; ed ancora in ID., Politica aut/et statistica, cit., pp. 199-209.

[58] Si noti come una cifra critica simile alla Nostra sia stata esposta, in ambito però di dottrina dello stato, dal Barberis per il quale seguendo fino in fondo la teoresi Leoniana della pretesa non si potrebbe non giungere alla affermazione per la quale «cosa si dovrebbe dire (…) dello “stato” di Leoni, nel quale (…) qualsiasi sopraffazione è autorizzata, purché resti individuale, non coinvolga decisioni collettive? (cfr. M. BARBERIS, Introduzione in B. LEONI, Il diritto come pretesa, cit., p. XXXIII; ma vedasi pure ID., La teoria del diritto di Bruno Leoni, in «Quaderni di scienza politica», 2003, 2, pp. 263-284).

[59] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 197 (corsivo nostro). L’Autore arriva, di conseguenza, ad affermare che «è la pretesa che “giuridicizza” l’obbligo, è la sua esistenza che rende giuridico l’obbligo corrispondente» (B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 184).

[60] Peraltro, questa è una tesi più volte emersa anche nel corso del dibattito sulla natura dell’ordinamento giuridico nel secolo scorso. Cfr., inter alios, B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell’economia, Ricciardi, Napoli 1926. Egli giungeva al risultato di definire «ordinamento giuridico autonomo» anche la mafia.

[61] B. LEONI, Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., p. 198.

[62] Interessante il climax, che riteniamo voluto, proposto dal Lottieri anche in merito : organizzati (come sono tali alcune malavita o cosche), influenti (come il Leoni stesso riteneva, in questo caso essendo d’accordo anche con Schmitt, le minoranze che determinano il pensiero espresso dall’opinione pubblica) e numerosi (dove il richiamo può intervenire in merito al criticato – da Leoni – principio di maggioranza).

[63] C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., p. 363. Nel prosieguo Lottieri esprime una critica alla posizione leoniana, preferendo esplicitamente a questa quella di Rothbard perché maggiormente vincolata ad un concetto di “diritto naturale” classico; difatti si legge: «Al contrario, l’appello alla giustizia ha in sé una forza considerevole e vanta un prestigio che non va sottostimato. Nel confronto che sottende lo scambio delle pretese individuali non tutto è “forza mascherata da diritto”. In tal senso, Rothbard è assai più classico di Leoni (in senso aristotelico-tomista) quando manifesta una maggiore fiducia nell’efficacia delle pretese fondate contro quelle infondate, perché illegittime, ingiuste, irrazionali. Per il libertario americano la verità ha una sua evidenza di cui non vanno sottostimate le conseguenze e soltanto in questo modo permane ragionevole una prospettiva che ritenga possibile affermare l’illiceità di ogni aggressione, difendendo il confine tra il giusto e l’ingiusto» (Ibidem).

[64] B. LEONI, Diritto e politica, cit., p. 206.

[65] B. LEONI, Diritto e politica, cit., p. 207. Vedasi pure ID., Lezioni di Filosofia del diritto, cit., p. 39, dove si rinviene la distinzione tra pretesa “legittima” e “illegittima”.

[66] Il giusfilosofo se ne rende conto a partire dal suo Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto, cit., p. 235 nota 2, che riteniamo utile riportare di seguito: «Né gioverebbe obiettare che la pretesa del rapinatore è frutto di una previsione probabile perché è probabile che il rapinato gli consegni la borsa. Ciò che non è probabile è che una persona possa compiere con successo una rapina, senza minacciare la vittima di grave danno, e senza inoltre far questo sottraendosi alla vista e quindi al giudizio nonché all’intervento di altre persone, le quali appunto troverebbero non-normale quel comportamento e perciò vi si opporrebbero». Il ragionamento è ripreso anche in ID., Appunti, cit., in ID., Il diritto come pretesa, cit., passim.

[67] M. STOPPINO, L’individualismo integrale di Bruno Leoni, cit., p. XXVII.

[68] Potremmo declinare proprio la “soggettività” come la chiave di lettura per la teoria del diritto leoniana. Il Nostro individua nel diritto, infatti, un fondamentale elemento di “soggettività”, appunto, riconducibile al fatto che, chi «rivendica un diritto pretende anzitutto il verificarsi di un comportamento altrui» (B. LEONI, Il concetto di stato, cit., p. 206; ma vedasi pure ID., Obbligo e pretesa, cit., p. 235).

[69] B. LEONI, Diritto e politica (1961), in ID., Scritti di scienza politica e teoria del diritto, cit., p. 206.

[70] Cfr. U. SCARPELLI, Bruno Leoni e l’analisi del linguaggio, in «Il Politico», XLVII, 1982, p. 143.

[71] Cfr., per un approfondimento sul punto, F. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., pp. 211-212 e pure 220-222.

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