Sul “giusto processo”
ovvero della giustizia e della verità nel processo*
di Elvio Ancona

[29] Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 47.

[30] Ivi, p. 50.

[31] Ivi, pp. 121 e 148.

[32] Cfr., ad esempio, U. Nannucci, Riflessioni ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in «Cassazione penale», 1991, pp. 1320-1325.

[33] Si veda, al riguardo, innanzitutto Ferrua, Studi sul processo penale, cit., pp. 164 ss.; nonché O. Dominioni, Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della prova, in Il giusto processo. Atti del Convegno presso l’Università di Salerno (Salerno, 11-13 ottobre 1996), Milano 1998, pp. 79-127.

[34] Sul problema dell’inutilizzabilità nel codice del 1988, cfr. A. Scella, L’inutilizzabilità della prova nel sistema del processo penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1992, pp. 203-219, e N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova 1992.

[35] Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255, in «Giurisprudenza costituzionale», 1992, pp. 1961-1971, a p. 1967. Tra i numerosi commenti si segnalano: G. Illuminati, Principio di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1999, in «Giurisprudenza costituzionale», 1992, pp. 1973-1979; C. Zaza, Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 255 del 1992, in «La giustizia penale», 1992, pp. 242-256; F.M. Iacoviello, Prova e accertamento del fatto nel processo penale riformato dalla Corte Costituzionale, in «Cassazione penale», 1992, pp. 2028-2034; P. Tonini, Cade la concezione massimalistica del principio di immediatezza, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1992, pp. 1137-1141; P. Ferrua, La sentenza costituzionale n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1992, pp. 1455-1467. Si vedano anche le lucide osservazioni svolte in riferimento a questa sentenza da G. Caruso, “Paradigmi” epistemologici del processo penale tra modello accusatorio e inquisitorio, in U. Pagallo, Testi e contesti dell’ordinamento giuridico. Sei studi di teoria generale del diritto, 3. ed., Padova 2001, pp. 275-291.

[36] Cfr. Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255, cit.

[37] O. Dominioni, Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della prova, cit., p. 83.

[38] Si veda l’ordinanza n. 574 del 1991, emessa dalla Corte d’Assise di Bari il 14 giugno 1991, in «Giurisprudenza costituzionale», 1992, pp. 1971-3.

[39] Trocker, Il valore costituzionale, cit., p. 38.

[40] G. Di chiara, “Giusto processo”, “giusta decisione”, e riti “a prova contratta”, in Il giusto processo, cit., pp. 227-242, a p. 228.

[41] Corte Cost., sent. 16 giugno 1994, n. 241, in «Giurisprudenza costituzionale», 1994, pp. 1982-1990, a p. 1987. A commento si veda la nota di D. Cenci, Una novellazione “rispettosa” della precedente giurisprudenza costituzionale, ivi, pp. 1990-2.

[42] Di chiara, “Giusto processo”, cit., p. 228.

[43] Cfr. Ivi, p. 230.

[44] Cfr. Ivi, p. 229. Per una chiara affermazione della necessità di un accertamento veritiero dei fatti quale condizione di giustizia della decisione, cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 5. ed., Roma-Bari 1998, pp. 8 ss., 43. In questo senso, del resto, anche la scuola processualcivilistica si era già da tempo autorevolmente pronunciata: «…la bontà della sentenza sta in diretta relazione col grado di accuratezza posto dal giudice nell’indagare esattamente il rapporto di fatto» (P. Calamandrei, La genesi logica della sentenza civile, in Id., Opere giuridiche, I, Napoli 1965, p. 25). Per quanto riguarda la filosofia del diritto, infine, una concezione della giustizia come fondata sul “riconoscimento della verità” è stata formulata in Italia da E. Opocher (Lezioni di filosofia del diritto, Padova 1983, pp. 311 ss.) e, nell’ambito della dottrina di common law, da W. Twining (The Rationalist Tradition of Evidence Scholarship, in Id., Rethinking Evidence. Exploratory Essais, Cambridge [Mass.], 1990, pp. 32-91, a p. 73), che vi ravvisa addirittura una delle “basic assumptions” della “rationalist tradition” anglo-americana.

[45] Cfr. Cecchetti, Giusto processo, cit., p. 603.

[46] Corte Cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361, in «Giurisprudenza costituzionale», 1998, pp. 3083-3148, a p. 3128. A commento sono state presentate le seguenti note: M. Scaparone, Diritto al silenzio e diritto al controesame del coimputato, ivi, pp. 3148-3153; G. Gemma – R. Pellati, Processo e verità: un’altra decisione sostanzialmente coerente della Corte, ivi, pp. 3153- 3169; N. Zanon, La Corte, il legislatore ordinario e quello di revisione, ovvero del diritto all’“ultima parola” al cospetto delle decisione di incostituzionalità, ivi, pp. 3169-3183; P. Ventura, Escussione della prova e contraddittorio, ivi, pp. 3183-3189. Ma si vedano anche gli interventi di: P. Tonini, Il diritto a confrontarsi con l’accusatore, in «Diritto penale e processo», 1998, pp. 1506-1512; E. Marzaduri, Il diritto al silenzio del coimputato, ivi, pp. 1512-1514; G. Di Chiara, [Nota alla sentenza costituzionale n. 361 del 1998], in «Foro italiano», 1998, cc. 3441-6; G. Giostra, Quale contraddittorio dopo la sentenza 361/98 della Corte costituzionale, in «Questione giustizia», 1999, pp. 197-208, e, per una più ampia trattazione, U. Guerini, Le dichiarazioni nel processo dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’art. 513 c.p.p., Padova 1999.

[47] Corte Cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361, cit.

[48] Cfr. Gemma – Pellati, Processo e verità, cit., p. 3166.

[49] Cfr. Corte Cost., sent. 25 ottobre 2000, n. 440, in «Giurisprudenza costituzionale», 2000, pp. 3302-8, con nota di F. Abbati, Il segreto familiare alla luce del giusto processo, ivi, pp. 3310-3314; Corte Cost., sent. 26 febbraio 2002, n. 32, in «Giurisprudenza costituzionale», 2002, pp. 280-294, con nota di F. Peroni, La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: verso una nozione di contraddittorio costituzionalmente orientata, ivi, pp. 294-303; Corte cost., ordinanza 14 febbraio 2002, n. 36, in «Giurisprudenza costituzionale», 2002, pp. 320-327, con note di G. Spangher, I precedenti investigativi discordanti al primo vaglio del “giusto processo”, ivi, pp. 327-8 e di S. Buzzelli, Contraddittorio e contestazioni nell’esame testimoniale: una sbrigativa ordinanza della Corte costituzionale, ivi, pp. 328-341.

[50] Cfr., a titolo d’esempio, P. Ferrua, Processo penale e verità, cit.; M.E. Veneroni, “Giusto” processo e processo “vero”: un’antitesi davvero insuperabile?, in «La giustizia penale», 2002, pp. 167-178; A. Balsamo, L’istruttoria dibattimentale e l’attuzione dei principi costituzionali: efficienza, garanzie e ricerca della verità, in «Cassazione penale», 2002, pp. 387-399.

[51] Cfr. G. Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano 1979, pp. 91-92, n. 30; Id., La ricerca della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano 1992, pp. 1-38, alle pp. 10-2; P. Comanducci, La motivazione in fatto, in La conoscenza del fatto, cit., pp. 215-244, a p. 238; Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., pp. 21 ss.; P. Ferrua, Studi sul processo penale, cit. pp. 64 ss.; R.E. Kostoris, Giudizio (dir. proc. pen.), in Enciclopedia giuridica, XV, Roma, 1997, pp. 1-16, a p. 9; F. Stella, Verità, scienza e giustizia. Le frequenze medio-basse nella successione di eventi, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, pp. 1215-1247, alle pp. 1219-1222. In ambito civilistico, cfr. M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Milano 1992, pp. 38, 145 ss. Anche nella letteratura giusfilosofica internazionale non mancano, ovviamente, i richiami alla definizione tarskiana. Si vedano, a titolo indicativo, tra gli studi a noi più prossimi: K. Adomeit, Wahrheitsbegriff und Rechtswissenschaft, in «Juristische Schulung», 1972, pp. 628-34; C.E. Alchourrón – E. Bulygin, Limits of Logic and Legal Reasoning, trad. it., Limiti della logica e del ragionamento legale, in A.A. Martino (a cura di.), Sistemi esperti nel diritto. Selezione di contributi al III Convegno internazionale di Logica, Informatica, Diritto (Firenze, 2-5 novembre 1989), Padova 1989, pp. 151-183, a p. 160; J. Ferrer Beltrán, Prueba y Verdad en el Derecho, Madrid 2002, trad. it. di V. Carnevale, Prova e verità nel diritto, Bologna 2004, pp. 85-6.

[52] Cfr. A. Tarski, The Semantic Conception of Truth and the Foundation of Semantics, in «Philosophy and Phenomenological Research», 1944, pp. 341-375, trad. it. di A. Meotti, La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica, in Semantica e filosofia del linguaggio, a cura di L. Linsky, Milano 1969, pp. 27-68, alle pp. 30-1. Nel prosieguo di questo lavoro, per rispettare l’uso degli autori citati e pur nella consapevolezza della differenza che nella logica contemporanea intercorre tra i due vocaboli, il termine “enunciato” si troverà utilizzato intercambiabilmente con il termine “proposizione”, significando rispettivamente un’espressione verbale e il suo contenuto cognitivo in quanto suscettibili di risultare veri o falsi. Si chiamerà invece “asserzione” l’enunciato stesso in quanto se ne presume la verità. Si seguirà in ogni caso la tesi aristotelica (Cfr. De interpr., 16 b 33 – 17 a 4) per cui la verità e la falsità si possono attribuire soltanto al discorso apofantico o dichiarativo, che sarà quindi denominato semplicemente “assertivo” e, nell’accezione tecnico-linguistica, “enunciativo” .

[53] Cfr. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 21. Secondo Ferrajoli, ai fini dell’impiego della definizione tarskiana nel contesto processuale, «non è un ostacolo di principio il fatto che il linguaggio giudiziario non sia un linguaggio formalizzato. Ciò che si richiede è solamente che esso sia un linguaggio tendenzialmente privo di termini vaghi o valutativi e di interne antinomie semantiche» (Id., Diritto e ragione, cit., p. 23). A sostegno di questa tesi Ferrajoli cita Popper, per il quale la teoria semantica «risulta applicabile ad ogni linguaggio coerente, e anche ad una lingua “naturale”, purché impariamo dall’analisi di Tarski come evitarne le incoerenze; il che comporta, innegabilmente, l’introduzione di qualche “artificio”, o accortezza, nel suo impiego» (K.R. Popper, Conjectures and Refutations, London 1969, trad. it. di G. Pancaldi, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna 1972, p. 383). Occorre tuttavia anche notare che tale “artificializzazione” mal si adatta al linguaggio giudiziario strutturalmente ambiguo e multivalente. Cfr., in questo senso, B. Pastore, Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico, Milano 1996, pp. 96-7: «È lecito avanzare dei dubbi circa l’illusione neo-illuministica [di Ferrajoli] relativa alla riduzione degli spazi di discrezionalità giudiziale attraverso l’uso nella produzione legislativa di un linguaggio rigoroso e univoco. Infatti, a parte il riconoscimento del carattere intrinsecamente aperto e polisemico del linguaggio, la cui struttura rispecchia la complessità dell’intera struttura dell’esperienza, le concezioni pragmatiche, attente all’uso come dimensione prioritaria del significato, ci dicono che non è possibile stabilire indipendentemente dai contesti interpretativi se enunciati o nozioni abbiano o meno un significato chiaro».

[54] Cfr., tra gli altri, H. Putnam, Mind, Language and Reality (Philosophical Papers, vol. II), Cambridge 1975, trad. it. di R. Cordeschi, Mente, linguaggio, realtà, Milano 1987, p. 93; D. Marconi, Che cos’è la teoria della verità di Tarski?, in «Teoria», 1984, pp. 75-95, a p. 91; R.L. Kirkham, Theories of Truth. A Critical Introduction, Cambridge (Mass.) – London 1992, pp. 170-3. Più sfumatamente W. Sellars (Truth and ‘Correspondence’, in Id., Science, Perception and Reality, London – New York 1963, pp. 197-224) e S. Haack (Is It True What They Say About Tarski?, in «Philosophy», 1976, pp. 323-336) ritengono che, per le sue condizioni di adeguatezza formale e materiale, la teoria semantica sia del tutto neutrale rispetto alle concezioni tradizionali della verità, quella corrispondentista inclusa.

[55] Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 22.

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