Sul “giusto processo”
ovvero della giustizia e della verità nel processo*
di Elvio Ancona

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Sommario:

1. Sull’esser “giusto” del giusto processo”
2. Il “giusto processo” nel nuovo testo dell’art. 111 Cost.
3. Il carattere innovativo della costituzionalizzazione del “giusto processo”
4. “Giusto processo” e contraddittorio
5. “Giusto processo” e ricerca della verità
6. Il problema della verità processuale
7. Il contraddittorio quale metodo di ricerca della verità
8. Conclusioni provvisorie.

1. Sull’esser “giusto” del “giusto processo” – «Per noi, terrestri, solo nella controversia si danno giusto e ingiusto così come solo nel discorso si danno vero e falso»[1]. Con queste parole comincia lo studio di Francesco Gentile Su linguaggio e diritto, pubblicato in appendice al volume Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà. E di queste parole, che connettono giustizia e verità nel tessuto dialettico della controversia e del discorso giuridici, questo saggio vuol tentare una sia pur parziale e circoscritta verifica.

Ne costituisce l’occasione il dibattito suscitato in Italia dalla riforma del processo penale, in cui i temi classici della giustizia e della verità nel diritto sono inopinatamente tornati al centro dell’attenzione dei giuristi e dei filosofi del diritto. In questo contesto è infatti divenuto sempre più frequente il riferimento al “giusto processo”, fino al definitivo inserimento di questa formula nel nuovo testo dell’articolo 111 della nostra Legge fondamentale[2].

Effettivamente, la qualificazione del processo penale risultante dalla recente riforma costituzionale come “giusto” ha posto e pone non pochi problemi. Qual è il senso di questa espressione? Un ritorno al giusnaturalismo? Un richiamo ai valori del “due process of law” sanciti nelle convenzioni internazionali? Un riferimento ai principi costituzionali? O addirittura, come pur sostenuto da illustri giuristi, un “non senso”[3]?

Per rispondere a queste domande occorre innanzitutto cercare di precisare quale tipo di processo penale è stato ritenuto dal legislatore costituzionale intrinsecamente “giusto”.

2. Il “giusto processo” nel nuovo testo dell’art. 111 Cost. – Il testo definitivo dell’art. 111 Cost., quale si può leggere dopo le modifiche introdotte dall’art. 1 della legge cost. n. 2 del 1999, è così formulato:

1-La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2-Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

3-Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare e di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

4-Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

5-La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

6-Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

7-Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Maurizio Cecchetti, nella relativa voce dell’Enciclopedia del diritto, ha svolto di questo testo una accurata analisi[4], che ci può forse aiutare a cogliere il significato della nozione di “giusto processo” ivi emergente.

Egli ci fa notare innanzitutto che solo i primi due commi hanno portata normativa generale, riferendosi ad ogni tipo di processo giurisdizionale, mentre i successivi tre contengono principi e regole puntuali concernenti specificamente il processo penale.

Ora, dall’esame dei primi due commi del nuovo art. 111 Cost. si ricava che il concetto generale di “giusto processo” accolto nella Costituzione è contrassegnato dalla compresenza di alcuni “elementi indefettibili”, ai quali si aggiungono le specificazioni dei commi successivi con riferimento alla definizione dei caratteri “essenziali” del giusto processo penale.

Le garanzie minime che devono essere salvaguardate perché un processo, un qualsiasi tipo di processo giurisdizionale, possa definirsi “giusto” sono dunque: a) il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità; b) la terzietà e l’imparzialità del giudice; c) la ragionevole durata.

Oltre a queste, vanno ricordate le garanzie che erano già presenti nell’art. 111 e che oggi sono contemplate nei commi 6 e 7: d) l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ed e) la possibilità di impugnare le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale almeno con il ricorso in Cassazione per violazione di legge[5].

Infine, i tre commi concernenti il “giusto processo penale” ne precisano i contenuti elencando i diritti spettanti ad ogni “persona accusata di un reato” (comma 3) e stabililendo il suo svolgimento in conformità al “principio del contraddittorio nella formazione della prova” (comma 4), con l’unica eccezione dei casi in cui vi sia il consenso dell’imputato, venga accertata un’impossibilità di natura oggettiva o venga provata una condotta illecita nei confronti dell’autore di dichiarazioni a carico (comma 5)[6].

Occorre tuttavia guardarsi dal concepire il “giusto processo” quale mera sommatoria delle sue componenti espressamente enunciate, da considerare come entità individue e a sé stanti, senza coglierne i collegamenti e le interdipendenze funzionali.

Rileva al riguardo Cecchetti che «il compendio delle singole garanzie che attengono all’esercizio della funzione giurisdizionale all’interno della formula unitaria di “giusto processo” è cosa ben diversa dalla semplice e autonoma enunciazione delle medesime garanzie. Nell’uso della formula di sintesi emerge, infatti, una intrinseca valenza “sistemica” o “relazionale” che impone il coordinamento tra le diverse garanzie nell’ottica di una loro concretizzazione che tenga conto delle reciproche interazioni e del risultato complessivo»[7].

Non solo, ma, come risulta con evidenza dai lavori parlamentari che condussero all’approvazione della riforma[8], la portata della nozione di “giusto processo” può estendersi ben oltre il dettato del testo modificato, fino a includere anche gli altri principi processuali già consacrati nella Carta costituzionale e nelle convenzioni internazionali sui diritti umani e appartenenti alla tradizione angloamericana del due process of law[9].

Cionondimeno, per meglio intendere il preciso significato giuridico che deve essere attribuito al “giusto processo” ivi menzionato nell’ambito del diritto processuale penale, è forse opportuno riferirsi proprio alla lettera del nuovo art. 111, anche in relazione alla questione del carattere innovativo o meno di tale nozione rispetto all’ordinamento giuridico previgente.

E’ chiaro infatti che, se accertato, sarà soprattutto l’aspetto di novità della riforma a qualificare il processo penale che ne deriva come “giusto”.

3. Il carattere innovativo della costituzionalizzazione del “giusto processo” – Al fine di poter individuare i fattori di novità connotanti il “giusto processo penale”, occorre preliminarmente notare che il complesso delle caratteristiche di tale processo, quale emerge dalla riforma, risulta comprensivo delle garanzie che devono essere assicurate in tutti i tipi di processo, anche in quelli civile, amministrativo e tributario, cosicché sarà della totalità delle disposizioni del nuovo art. 111 che si dovrà verificare se esse, riguardo alla configurazione del processo penale, abbiano portata innovativa, nel senso della specificazione e/o attuazione delle norme costituzionali preesistenti, oppure semplicemente ricognitiva, nel senso della sola esplicitazione e/o riproduzione di contenuti normativi già presenti a livello costituzionale.

Ma conviene in proposito seguire ancora il Cecchetti[10]…

Egli ritiene infatti difficile negare che «almeno una gran parte dei contenuti normativi del nuovo art. 111 costituisca nient’altro che la formale esplicitazione nel testo della Costituzione di norme già considerate, in modo pressocché incontestato, di livello costituzionale, perché immediatamente connesse a disposizioni presenti nella Carta del 1948»[11].

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