Cosa resta dell’istituzionalismo giuridico?
di Aristide Tanzi

[30] In tal senso va valutato un lavoro di A. ARGIROFFI, Valori, prassi, ermeneutica: Emilio Betti a confronto con Nicolai Hartmann e Hans-Georg Gadamer, Torino 1994. Voglio inoltre ricordare i numerosi saggi di Giuseppe Marchello (1912-1994) dedicati al tema del valore e dell’avvaloramento. Cfr. G. MARCHELLO, Dai bisogni ai valori. Nuovi studi sull’etica dei valori, Torino 1977, spec. pp. 68-69, dove si parla dell’interiore struttura del progredire della coscienza in ordine ai valori e della possibilità del progredire umano nelle forme sociali e istituzionalizzate delle diverse civiltà storiche. Non manca un aperto richiamo a una considerazione «fenomenologica, tanto più utile quanto più puntualmente circostanziata, relativa ai ruoli delle persone, dei gruppi e delle comunità globali – ed al gioco dei rispettivi condizionamenti». Nel precedente Valori e tecniche di avvaloramento. Studi sull’etica dei valori, Torino 1972, Marchello si confronta apertamente con le dottrine di Scheler e Hartmann: «pur riconoscendo l’importanza di codeste dottrine nell’avvertire l’interesse dominante delle tematiche assiologiche…è proprio la consapevolezza della inaccettabilità critica della prospettiva ontologica o “materiale” nell’esegesi dei valori a misurare il contributo che la “teoria formale” sembra destinata ad esprimere» (p. 110). Pur partendo da posizioni diverse, il suo cammino, peraltro, si è andato svolgendo in singolare affinità, non tanto metodologica quano tematica, con quello di Hartmann.
[31] M. HAURIOU, Teoria dell’istituzione e della fondazione, a cura di W. Cesarini Sforza, Milano 1967; cfr. spec. la Presentazione di A. Baratta, p. IX.
[32] Tra i molti saggi che accennano agli anni della cultura filosofico giuridica a Pisa, particolarmente ricca proprio tra le due guerre per la contemporanea presenza di studiosi di formazione diversa e il fiorire di iniziative culturali ed editoriali, cfr. i contributi presentati in un recente convegno e i cui atti sono pubblicati con il titolo Guido Calogero a Pisa tra la Sapienza e la Normale, a cura di Claudio Cesa e Gennaro Sasso, Bologna 1997. Rinvio inoltre ai contributi di Vittorio Frosini che è stato diretto e critico testimone di quel periodo. Oltre che al suo saggio L’idealismo giuridico italiano, Milano 1987, trovo molto interessante un’intervista, rilasciata il 30 settembre 1997 a Raimondo Cubeddu e Giuseppe Cavera, consultabile nel sito della Scuola Superiore di Perfezionamento S. Anna di Pisa: www.sssup.it/www/exallievi/sannanews.html.
[33] Riprendo questi concetti da P. DI LUCIA, Introduzione, pp. 14-15, a Il linguaggio del diritto, a cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano 1994.
[34] Così si esprime M. JORI, Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto, in Scritti per Uberto Scarpelli, a cura di L. Gianformaggio e M. Jori, Milano 1997, pp. 447-527, spec. pp. 520-521.
[35] S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, Milano 1943, p. 11.
[36] S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 1950, p. 85.
[37] S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, cit., p. 117.
[38] S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, cit., p. 118.
[39] S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, cit., p. 119.
[40] S. PUGLIATTI,, La giurisprudenza come scienza pratica, cit., pp. 118-119.
[41] S. PUGLIATTI, Finzione, in Enciclopedia del diritto, XVII, Milano, 1968, pp. 658 ss.
[42] A. GIULIANI, Dal positivismo “benthamiano” al realismo giuridico, in Il pensiero americano contemporaneo. Scienze sociali, a cura di F. Rossi Landi, Milano 1958, p. 119-163; riprende un precedente e molto più ampio saggio dal titolo: Los presupuestos de la filosofia del derecho norteamericano, in «Anuario de Filosofia del Derecho», 1956, p. 215-308. C’è da osservare che, a distanza di molti anni dal lavoro di Giuliani, si parla sempre più frequentemente di un rapporto tra realismo giuridico e istituzionalismo, così come, ad esempio, fa L. GIANFORMAGGIO, Le ragioni del realismo giuridico come teoria dell’istituzione o dell’ordinamento concreto, “Working Paper” n. 12 del Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, Siena 1993, che riprende con lievi modifiche una relazione presentata al Convegno su Realtà, intersoggettività, interpretazione (Villa Mirafiori, Roma 28-30 settembre 1989).
[43] The Effect of Legal Institution upon Economics, in «American Economic Review», 1925.
[44] Termine che sarà ampiamente utilizzato da Llewellyn in Law and the Social Sciences – especially Sociology, «Harvard Law Review» 1286, 1949.
[45] S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, § 13, p. 40: «…è da osservare (e questo è per noi essenziale) che il concetto di organizzazione non può servire pel giurista finché non si riduca a concetto giuridico».
[46] G. TARELLO, Il diritto come ordinamento, p. 67: «…il carattere fortemente ideologico della dottrina dell’ordinamento giuridico del Romano mi sembra vada ravvisato nella sua attitudine a conservare in una situazione caratterizzata da conflitti e lacerazioni a livello dell’organizzazione effettiva del potere due assunti della visione sistematica-orizzontale della ottocentesca Allgemeine Rechtslehre, secondo cui il diritto è sistema coerente di norme univocamente valide». Cfr. anche le lucide analisi di A. CATANIA, Argomenti per una teoria dell’ordinamento giuridico, Napoli 1974, spec. pp. 125-161 e in molti altri scritti più recenti tra i quali ricordo: ID., Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del novecento, II ed., Napoli 1990, pp. 137-177, spec. per un confronto tra la concezione di Romano e quella realista e decisionista di Carl Schmitt, cui si riferisce lo stesso Mortati; ID., Manuale di filosofia del diritto, Napoli 1995, pp. 245-268; ID., Manuale di teoria generale del diritto, Roma-Bari 1998, pp. 20-27.
[47] S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, § 13, pp. 42-43: «…scopo caratteristico del diritto è per l’appunto quello dell’organizzazione sociale … Cose ed energie sono adibite a fini permanenti e generali, e ciò con un insieme di garanzie, di poteri, di assoggettamenti, di libertà, di freni, che riduce a sistema e unifica una serie di elementi in sé e per sé discreti».
[48] Vedi le osservazioni di M. BARBERIS, Introduzione allo studio della filosofia del diritto, Bologna 1993, pp. 143-145.
[49] Tra la vasta letteratura sull’argomento, segnalo P. COSTA, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento, Milano 1986; M. FIORAVANTI, Stato di diritto e Stato amministrativo nell’opera giuridica di Santi Romano, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1986, pp. 318 ss.
[50] M. FIORAVANTI, Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano, in Potere costituente e riforme costituzionali, a cura di P. Pombeni, Bologna 1992; e recentemente ID., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, Milano 2001.
[51] Cfr. W. CESARINI SFORZA, Senso e condizioni del progresso nella scienza del diritto (1918 ) ora in Vecchie e nuove pagine dei filosofia, storia e diritto, Milano 1967, vol. I, p. 138.
[52] W. CESARINI SFORZA, Senso e condizioni del progresso nella scienza del diritto, p. 141.
[53] W. CESARINI SFORZA, Senso e condizioni del progresso nella scienza del diritto, p. 142.
[54] G. GURVITCH, Trattato di sociologia, (1958), Milano 1967, vol. II, p. 268.

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