TEMI E PROBLEMI DI SCIENZA GIURIDICA
Il dibattito in Italia prima della nascita della scuola analitica di Torino
di Federico Casa
[155] Cfr. (a cura di), La crisi del diritto, Padova, 1952, con contributi di Ripert, Capograssi, Ravà, Delitala, Jemolo e Carnelutti.
[156] G. Capograssi, Il diritto dopo la catastrofe, cit., p. 15.
[157] Cfr. E. Opocher, Il diritto senza verità, cit., p. 185, a giudizio del quale le ragioni della catastrofe andavano ricercate nella circostanza che per troppo tempo “i teorici del diritto, siano essi filosofi o giuristi” avevano potuto condurre “dal loro rispettivo punto di vista, una strenua lotta per la verità giuridica”, alla sola condizione di porsi “dall’angolo visuale di un concetto puramente formale di questa verità”Rispetto alla peculiare opera dei giuristi il maestro padovano aveva precedentemente evidenziato come ogni volta che essi “si sforzano di superare il concetto puramente formale del diritto e delle categorie logiche che esso implica e si provano a giustificare con la storia la validità di un determinato ordinamento”, sarebbe risultato chiaro che la legalità sarebbe divenuta “il mero riconoscimento obbiettivo del fatto compiuto”. Si tratta di una prospettiva che solo apparentemente sarebbe coincisa con quella di Capograssi.
[158] G. Del Vecchio, La crisi della scienza del diritto, estr. da “Archivio giuridico”, CXI, fasc. 1, Modena, 1933, pp. 6-9.
[159] Cfr. S. Pugliatti, La giurisprudenza come scienza pratica, in “Riv. it. per le scien. giur.”, IV, 1950, pp. 50-51.
[160] Cfr. L: Caiani, La filosofia, cit., p. 75.
[161] Da altro punto di vista, anche emblematico di certo modo di cogliere la crisi del diritto, e in qualche modo emblematico di una prospettiva ancora neoidealista, per quanto opportunamente corretta e ripensata è il saggio di F. Lopez De Onate, La certezza del diritto, cit., secondo il quale, infatti, il problema risiedeva tanto nella concezione della scienza giuridica, quanto piuttosto nella necessità di ripristinare la subordinazione del giurista all’attività del legislatore. Anche secondo Lopez, infatti, il pericolo era rappresentato da Autori come Giuseppe Maggiore, La dottrina del metodo giuridico, cit., pp. 384-385, i quali auspicavano che la giurisprudenza, intesa quale attività del giudicare, si sarebbe dovuta quanto prima liberare di “alcuni pregiudizi”, tra i quali “la riduzione di tutto il diritto oggettivo alla norma scritta” e la “divisione dei poteri”, in modo tale che la scienza giuridica avrebbe potuto concentrarsi “sul momento concreto del diritto, sul suo attuarsi come volontà del giudice e volontà di governo […]”. Prova ne sia che tale opera di Lopez De Onate veniva particolarmente apprezzata da Pietro Calamandrei (cfr. P. Calamandrei, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, cit.), senza comprendere fino in fondo che il problema del Maggiore era il medesimo di Lopez De Onate, quello di ritrovare la categoria della giuridicità fuori dal normativismo in cui l’aveva costretta l’attualismo gentiliano.
[162] G. Del Vecchio, La crisi della scienza del diritto, cit., p. 7.
[163] Il riferimento non può che andare ad H. Kelsen, Reine Rechtslhere, tr. it. di R. Treves, Modena, 1933, ma anche a W. Cesarini Sforza, Sulla possibilità di una scienza giuridica pura, cit..
[164] Tutta la riflessione della scienza giuridica da Croce in poi non poteva prescindere dalla concezione dei concetti della scienza giuridica come “pseudoconcetti”, privi cioè di ogni valenza conoscitiva, così come la polemica sulla natura dei concetti giuridici nasceva appunto dal problema di attribuire loro una valenza teoretica, preservandone la purezza rispetto alla storia. Sul punto si veda A. De Gennaro, Crocianesimo e cultura giuridica italiana, Milano, 1974, pp. 3-92.
[165] Cfr. F. Gentile, La cultura giuridica contemporanea tra scienza e storia, estr. da “Incontri culturali”, anno XIII, 1980, n. 1-2, p. 41, a giudizio del quale “la crisi del positivismo giuridico si sarebbe sviluppata proprio lungo il filo del progressivo smascheramento della pretesa “purezza” del diritto, non appena si fosse aperta la stagione della caccia alle ideologie”.
[166] Cfr. W. Cesarini Sforza, Il concetto del diritto, cit., pp. 210-211, il quale afferma che “la natura non è altro che la realtà in quanto diventa oggetto di conoscenza scientifica, e quindi anche i fatti dello spirito umano, ove siano considerati scientificamente, diventano fenomeni naturali, sì che la Giurisprudenza […] è scienza della natura, o scienza naturale di fatti spirituali”.
[167] Sul punto, con riferimento al pensiero di Kelsen, ma risultando chiaro che il ragionamento del maestro padovano è adattabile ad ipotesi di geometria legale, si veda F. Gentile, Politica aut/et Statistica, Milano, 2003, pp. 171-178.
[168] F. Lopez De Onate, La certezza del diritto (1942), Milano, 1968, p. 165, in cui l’Autore affermava che “la generalità della norma giuridica […] è precisa garanzia della sua costanza e certezza”. Ma si veda anche a p. 160, in cui si affermava che “l’esigenza della certezza dell’azione va soddisfatta mediante la presenza della legalità nell’equità, dell’uguaglianza nella diversità, della permanenza nella variazione, che si attuano nella certezza del diritto”.
[169] Op. cit., p. 161.
[170] Cfr. P. Grossi, Scienza giuridica italiana, Milano, 2000, p. 278, il quale da una prospettiva storica evidenzia come fose “sicuramente eccessivo il culto” che gli sarebbe stato professato”, non essendosi nemmeno badato al fatto che “Lopez si muoveva in una dimensione squisitamente filosofica, che la sua certezza era un prius rispetto al problema della frizione fra certezza e giustizia nella legge positiva che interessa soprattutto la riflessione filosofica”.
[171] Interpretazione quella di Lopez perfettamente in linea con quella di P. Calamandrei, La crisi della giustizia, in La crisi del diritto, cit., pp. 157-176: “quando si dà al giudice, sul punto di applicare la legge, la facoltà di farne prima la valutazione politica o morale o religiosa, la legalità è finita. La certezza del diritto, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge […] sono sempre più in pericolo” (p. 171). Anche se fortemente criticata da F. Carnelutti, La certezza del diritto, in F. Lopez de Onate, La certezza del diritto, cit., pp. 191-206, in cui il giurista friulano evidenziava come Lopez individuava nell’uguaglianza il contenuto specifico della giustizia, ma, in realtà, l’uguaglianza di Lopez consisteva in una successione costante tra due fatti che riotteneva mediante la costruzione da parte della legge di due concetti che venivano utilizzati come modelli di giudizio: se un fatto rientrava nel primo termine necessariamente sarebbe seguito un fatto conforme al secondo termine; “in questo dover avvenire del secondo fatto sta la giustizia e, insieme, la certezza; che avvenga è giusto perché è certo e certo perché è giusto; insomma, giustizia e certezza sono la medesima cosa” (pp. 199-200). Ciò nonostante, secondo Carnelutti, non veniva così risolto pil problema dell’eccezione;. Rinunciare alla giustizia, sacrificando l’eccezione, al fine di assicurare la garanzia data dalla prevedibilità, porta a far sì che nel processo si arrivi, ad esempio, a considerare la cosa giudicata quale pro veritate habetur (p. 198). Da ultimo, occorre rilevare che il testo di Lopez avrebbe incontrato il consenso di G. Capograssi, Considerazioni conclusive, in F. Lopez de Onate, La certezza del diritto, cit., pp. 239-283; infatti, secondo il pensatore abbruzzese il concetto di certezza che emergeva dallo studio di Lopez andava ricollegato a quello di obiettività, ossia all’intima caratteristica del diritto di doversi manifestare e fissare in una forma determinata al fine di raggiungere il proprio scopo; da questa prospettiva, il punto cruciale non era tanto il contrasto tra la certezza e la giustizia, dal momento che la certezza implicava già di per se stessa una certa realizzazione di giustizia, ma il conflitto tra giustizia e giustizia, tra la “giustizia/certezza” e la “giustizia/verità” (p. 254, n. 93), poiché, per Capograssi, la giustizia si sarebbe compiuta attraverso continui passaggi successivi, i quali avrebbero richiesto che la giustizia, per essere tale, si sarebbe dovuta tradurre in obiettività.
[172] A. Ravà, La classificazione delle scienze e le discipline sociali, Roma, 1904.
[173] M. Fracanzani, Adolfo Ravà, Napoli, 1998, p. 14.; ma si veda anche G. Perticone, Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo, Padova, 1933; e A. Poggi, Il concetto del diritto e dello Stato nella Filosofia giuridica contemporanea, Padova, 1933, in particolare pp. 24-25. (citazioni errate)
[174] A. Ravà, La classificazione, cit., p. 47.
[175] Cfr. op. cit., p. 136, nel quale l’Autore afferma: “non è vero che il metodo sia quello che determina il carattere della scienza, come sostengono quelli che su metodo vogliono basarne la classificazione; ma al contrario il carattere delle singole scienze, e soprattutto il rapporto che in ciascuna intercede tra soggetto e oggetto, deve determinare il metodo”.
[176] Op. cit., pp. 120-121, per poi continuare: “Ecco quale deve essere il criterio fondamentale per una classificazione teoretica delle scienze. Ora tra il soggetto e l’oggetto della conoscenza possono correre, com’è evidente, tre specie di relazioni: o l’oggetto è del tutto diverso dall’oggetto, o è identico al soggetto, o non è assolutamente identico né assolutamente diverso. E poiché soggetto della conoscenza è la psiche umana, l’oggetto sarà dunque o del tutto diverso, cioè il mondo esterno, e avremo le scienze della natura, o identico, cioè la psiche stessa, e avremo la psicologia, oppure tale da non esser del tutto identico né del tutto diverso, cioè il mondo sociale, ed avremo le scienze sociali, o storiche o morali che dir si voglia”.
[177] M. Fracanzani, Adolfo Ravà, cit., pp. 50-54.
[178] A. Ravà, La classificazione, cit., pp. 155-156.
[179] Il saggio è stato ripubblicato in T. Perassi, Introduzione alle scienze giuridiche, Padova, 1953; pp. 22-28 per la parte dedicata alla trattazione delle scienze giuridiche.