TEMI E PROBLEMI DI SCIENZA GIURIDICA
Il dibattito in Italia prima della nascita della scuola analitica di Torino
di Federico Casa

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1. Gli orientamenti filosofici e le costruzioni giuridiche: le ragioni di un allontamento.

2. Alcune difficoltà della scienza giuridica. Il problema del positivismo giuridico tra prospettiva ideologica e ipotesi scientifica: le ragioni di un primo avvicinamento.

3. Per un avvicinamento: alcune convergenze. Le ragioni della crisi. I saggi di Donati e Groppali. I nuovo intendimenti di filosofi e giuristi. Le opere.

4. Il rinnovato interesse per la giurisprudenza comporta un nuovo approccio allo studio dei rapporti tra filosofia e scienza giuridica. Il rifiorire degli studi di teoria generale del diritto.

5. L’analisi filosofica delle elaborazioni scientifiche dei giuristi. Lo studio dei riflessi nella scienza giuridica della speculazione filosofica: Il diritto come relazione di Renato Treves. I rapporti tra il concetto di giuridicità e quello di metodo nella scienza giuridica: Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto di Francesco Olgiati.

6. Una scienza giuridica essenzialmente teoretica: Il problema della scienza del diritto di Giuseppe Capograssi.

1. Gli orientamenti filosofici e le costruzioni giuridiche: le ragioni di un allontamento.

Aveva senz’altro ragione Enrico Opocher, quando nell’ormai lontano 1953 spiegava agli studenti dell’Università di Padova che “il problema della natura della giurisprudenza del quale intendiamo occuparci in questa parte speciale del nostro corso, è diventato, specialmente in questi ultimi anni, quello che si dice un tema di moda”, constatando che esso avrebbe consentito di conciliare “da un lato, la sempre più avvertibile esigenza di concretezza dei filosofi, dall’altro, l’attenzione di buona parte dei teorici del diritto”, cosicché si sarebbe venuta stabilendo “tra i filosofi del diritto e giuristi un terreno d’incontro particolarmente fecondo, una specie di tregua alla loro antica, reciproca incomprensione” [1] .

Incomprensione che Enrico Opocher [2] sicuramente riconduceva a quello scritto, ormai vecchio di trent’anni, e precisamente del 1922, nel quale Angelo Ermanno Cammarata, allora assai giovane, ma già noto come fautore dell’attualismo nel campo della filosofia del diritto [3] , “facendo il punto su quello che ben si potrebbe definire come uno dei problemi cruciali di questa disciplina [la filosofia del diritto], e cioè il problema dei suoi rapporti con la scienza giuridica, ritenne di poter parlare di una tendenza “antifilosofica” della nostra giurisprudenza” [4] . Il motivo da cui prendeva origine l’intervento del giovane Cammarata era rappresentato dalla constatazione della diffidenza della giurisprudenza [5] nei confronti di tutto quanto avesse una qualche attinenza con la filosofia, “come se si trattasse di una contaminazione non si sa se più sterile o irriverente della loro rigorosa disciplina” [6] . Se è pur vero che la disamina del Cammarata sarebbe apparsa subito assolutamente puntuale: “mentre il filosofo del diritto crede in cuor suo di agevolare il cammino del giurista, invitandolo a sollevarsi in una sfera ben più elevata che non quella del mero tecnicismo, il giurista, invece, nell’intento di conservarsi “puro” il più che sia possibile, crede indispensabile rifuggire da tutto quel che abbia, anche lontanamente, sapor di filosofia: quasi che ciò costituisse il criterio più sicuro per conservare intatte le doti del vero giurista” [7] , nonostante su di essa non poco pesasse l’equazione gentiliana tra filosofia e attualismo, è anche vero che tale impostazione del problema avrebbe avuto un particolare successo. Infatti, per quanto riguarda l’evoluzione della filosofia del diritto nel panorama giuridico-filosofico italiano, rilevanti sarebbero state le conseguenze di questo “punto fermo”, anche se, occorre sottolinearlo, forse Cammarata non aveva colto fino in fondo le ragioni profonde di tale netta separazione, così come era probabilmente accaduto a Francesco Carnelutti, che aveva persino ritenuto di teorizzare un’”actio finium regundorum” [8] .

Oggi è, invece, opportuno riflettere sul fatto che i prevalenti orientamenti filosofico-giuridici del primo dopoguerra non avrebbero potuto che contribuire nel sancire una netta separazione tra la speculazione filosofico-giuridica e la concreta attività del giurista [9] . Basti pensare, infatti, al programma del positivismo filosofico italiano, certo, assolutamente eterogeneo e, per certi versi, anche contraddittorio, ma rispetto al quale non può passare sotto silenzio non solo l’intento da parte dei suoi esponenti di attribuire alcuni compiti ben determinati alla filosofia del diritto, ma anche lo sforzo di ri-pensare il problema delle scienze morali, attribuendo loro dignità e così ponendo fine a quella lunga inferiorità che esse continuavano a patire nei confronti delle scienze naturali.

Pensatori della statura di Icilio Vanni e Roberto Ardigò sostenevano che, se il diritto non avrebbe più potuto essere collocato in quegli ambiti che erano tradizionalmente di competenza della filosofia speculativa e della metafisica, tuttavia occorreva creare un sistema positivo della conoscenza, che si occupasse non solo delle discipline che formulano teoremi, ma anche “precetti e regole date all’operare” [10] , dato che “la scienza non è soltanto la disciplina che comtianamente unifica le indagini particolari: scienze sono anche le discipline che affrontano e sistemano quel materiale relativo rappresentato dalle norme giuridiche” [11] . Per Icilio Vanni i compiti della filosofia del diritto erano pertanto quelli della ricerca “critica”, ricerca “fenomenologica” e ricerca “deontologica”. La prima avrebbe indagato il fondamento e le condizioni necessarie a garantire legittimità e validità dei risultati (ricerca critica relativa al “sapere giuridico”), la seconda avrebbe investigato il senso delle istituzioni giuridiche (ricerca fenomenologica relativa alla formazione storico-sociologica del diritto), la terza la conformità tra istituzioni ed “esigenze razionali” (ricerca deontologica, relativa alla valutazione del diritto) [12] . Poco importa se, rispetto a questa tripartizione, Levi osservasse che il compito critico dovesse essere svolto in armonia e coerenza con le altre funzioni [13] , mentre “Fragapane addirittura negasse che la filosofia del diritto potesse avere una funzione pratica diretta, perché la natura stessa del fenomeno giuridico non avrebbe consentito la previsione esatta degli eventi o la cognizione esatta delle leggi che li regolano” [14] . Ben poco rileva, quanto al compito “fenomenologico” che, nonostante il diverso avviso di Carle e Groppali [15] , Vaccaro propendesse per delegare alla filosofia del diritto lo studio di una sociologia applicata che egli identificava con la “politica” [16] . Oppure che lo stesso Levi insistesse per attribuire il compito pratico (critico) della filosofia del diritto alla filosofia generale [17] , riservando alle ricerche fenomenologiche “non formulazioni generali che spieghino tutto per non spiegare nulla, ma un tentativo di riconoscere nella realtà sociale e nella realtà del diritto fermenti che ne preannuncino la trasformazione” [18] , donde lo studio “del diritto inteso come idealità sociale” [19] e l’analisi dei problemi legati all’interpretazione giudiziale. Così evidenziando una convinzione, a dire il vero più abbozzata che effettivamente perseguita, secondo la quale “per il positivista il diritto non è né un dono divino, piovuta dal cielo, né una vuota categoria logica: è una faticosa e mai finita opera degli uomini, che s’impronta delle miserie e delle speranze, delle menzogne e degli orgogli, ch’essi gettano di continuo nella fornace ove si forma” [20] , in cui già s’intravede lo sforzo di ricercare la forma pura del diritto e la costruzione della nota nozione di ordine giuridico, il quale postulava un ordinamento che immediatamente ponesse in crisi la mera fenomenicità del diritto [21] . Da ultimo, ci sia ancora consentito rilevare che ben poca importanza è da attribuire alla circostanza che, pur nel dissenso tra i vari Autori del positivismo italiano sul ruolo deontologico della filosofia del diritto [22] , vi sarebbe stata una certa concordia sul fatto che essa doveva mirare “alla costruzione di un diritto che corrisponda alle vere esigenze dello stato moderno”, facendovi penetrare “quelle correnti di pensiero, che sono chiamate a rinnovarlo, ed ad impedire che si arresti nel suo movimento e nel suo progresso” [23] . Il vero nodo del problema, infatti, è che quella proposta dal positivismo italiano dei primi anni del secolo scorso era una filosofia del diritto che avrebbe dovuto essere in grado “di accreditare la validità di una risposta giuridica ai problemi della società, di accreditare il diritto come strumento di soluzione dei conflitti nella società e il ruolo del giurista come una sorta di lubrificante sociale” [24] . Tale tentativo, tuttavia, “nutrendosi dello scientismo positivistico, cioè dell’ingiustificata ed ingenua assolutizzazione della scienza” [25] , non sarebbe stato in alcun modo in grado di attribuire un valido statuto epistemologico e pertanto un soddisfacente metodo giuridico a quella scienza della quale si sarebbero appunto dovuti servire i giuristi. Infatti, quando Brugi affermava che, siccome “la filosofia positiva non accetta diversità di metodo in alcun ordine di fatti”, così sostenendo che la ricerca “che è consona all’odierna filosofia scientifica vuole pertanto revocare sotto il suo esame così i fatti fisici come i morali”, e poiché non vi è “fuori dalla storia e dalla statistica un margine per l’osservazione dell’uomo”, risulta chiaro che il metodo non poteva essere che quello delle scienze naturali, e il procedimento quello induttivo. Pertanto, “sono necessarie alcune operazioni della mente: la prima è l’osservazione […]; la seconda è il collegamento del fatto coi fatti simili onde si abbia la serie e si ottenga le legge, che è l’espressione di una serie costante di fenomeni […]”, mentre “alla seconda operazione si accompagna indissolubilmente la necessità dell’astrazione e della formazione dell’idea”. Quelli che secondo il positivismo filosofico dovevano finalmente essere i fondamenti della scienza giuridica erano, a ben vedere, lo schema dei processi mentali di una disciplina meramente classificatoria: “vediamo tanti fatti: dicendoli uguali saliamo al concetto astratto o schema ideale di un fatto che in natura non esiste” [26] , una sorta di mera riproduzione dei procedimenti intellettivi adottati dalle scienze naturali [27] , le scienze per eccellenza, anche se, occorre evidenziarlo, rispetto all’oggetto, nonostante l’opinione corrente, il principio del richiamo alla “positività” dei fatti non comportava affatto una riduzione o limitazione dell’indagine giuridica alla semplice “fattualità” della norma o del sistema delle norme positive vigenti, ma reclamava, anzi, una certa apertura verso quei fatti che oggi si definirebbero gli elementi sociologici dell’esperienza giuridica.

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