EPISTEMOLOGIA E METODO DEL DIRITTO CANONICO IN KLAUS MÖRSDORF.
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE.
di Costantino-M. Fabris
(Studium Generale Marcianum – Venezia)
[24] La polemica con le tesi di R. Sohm, è uno dei temi predominanti in tutta la produzione del Mörsdorf, specialmente a quella riguardante la fondazione teologica del Diritto canonico. Egli, infatti, parte proprio dalle tesi del maestro tedesco, a suo dire impregnate di positivismo giuridico ed influenzate dall’ottica protestante, e che tuttavia hanno un merito: sottolineare la impossibilità di definire efficacemente il Diritto della Chiesa, partendo da un’analisi che prescinda dal dato teologico. Nel lavoro del prof. Testa Bappenheim, appare uno degli articoli dedicati dal maestro monacense a tale tema: Diritto canonico sacramentale antico? Una discussione sulle opinioni di Rudolph Sohm sui fondamenti interni del Decretum Gratiani (K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 53-74), apparso nella sua versione originale col titolo: Altkanonisches “Sacramentrecht”. Eine Auseinandersetzung mit den Anschauungen Rudolf Sohms über die inneren Grundlegen des Dekretum Gratiani, in «Studia Gratiana» 1 (1953), pp. 483-502.
[25] K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., p. 189.
[26] K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, I, cit., p. 37
[27] K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., p. 208.
[28] Per quanto ci è dato conoscere segnaliamo due volumi: M. VISMARA MISSIROLI, Diritto canonico e scienza giuridiche, Padova 1998 e P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1850-1950, Milano 2000, pp. 266-273.
[29] Cfr. C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica al diritto canonico, Bologna 2003², pp. 236-237.
[30] Pubblicato ne «L’Osservatore Romano» del 19-20.I.1970 e in «Insegnamenti di Paolo VI» VIII (1970), pp. 56-57.
[31] GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, 25.I.1983, in AAS 75 (1983), pp. VII-XIV.
[32] GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, cit. Nel corso della presentazione del Codice Giovanni Paolo II, pronunciò una significativa allocuzione nelle quali si riferiva al Codice, sottolineando la sua peculiare indole: Allocuzione in occasione della presentazione ufficiale del nuovo Codice (3.II.1983), in «Insegnamenti di Giovanni Paolo II» 6-1 (1983), n. 9. Nella medesima occasione, S. E. Mons. R. J. Castillo Lara, che presiedette la Commissione per la revisione del CIC dal maggio 1982, sino al termine dei lavori, presentando il lavoro di codificazione, aveva a ricordare che: «Il diritto canonico, come tutti sanno, si appoggia sulla teologia, che ne fonda e giustifica le prescrizioni. Non può esserci contrasto tra di loro, anche se si tratta di due discipline diverse. Tutto ciò quindi che nel Concilio toccava la struttura gerarchica della Chiesa, le istituzioni ecclesiastiche, l’esercizio del triplice munus, la vita dei fedeli, e richiedeva, per la sua effettiva applicazione, la traduzione in norme giuridiche, è stato incorporato nel Codice».
[33] Estremamente critico riguardo la definizione metodologica di Mörsdorf è il Gherri (Cfr. P. GHERRI, Lezioni di Teologia del Diritto canonico, Roma 2004, pp. 68-74). Pur non trovandoci d’accordo con la sua posizione a riguardo, tuttavia ci paiono condivisibili alcune sue conclusioni: «è possibile constatare come uno dei grossi problemi riguardanti la Teologia del Diritto (canonico) nelle sue diverse accezioni sia da individuarsi nella mancanza di “essenzialismo metodologico” tra i suoi cultori; di fatto ciascuno ha dato a questa formula il significato che più gli aggradava senza alcun rispetto per il significato “proprio” degli elementi che costituiscono la formula stessa […] l’essenza (o natura) delle cose pare non avere nessuna importanza: ciò che conta è il nomen e ciò che dal suo utilizzo può derivare per via semplicemente teoretica», Ibidem, p. 74.
[34] Ammesso che la scienza giuridica secolare abbia un metodo univoco di indagine in tutte le sue svariate branche.
[35] E. CORECCO, Teologia del Diritto Canonico, in Nuovo Dizionario di Teologia, Roma 1979, p. 1746; R. DREIER, Methodenprobleme der Kirchenrechtslehre, in «Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht» 23 (1978), pp. 345-350; A. M. ROUCO VARELA, Le statut ontologique et épistémologique du droit canonique. Notes pour une théologie du droit canonique, in «Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques» 57 (1973), pp. 203-227.
[36] Anche se tale circostanza non può essere ritenuta del tutto corretta, quanto meno per quello che riguarda i sistemi giuridici dei paesi occidentali. Quale giustificazione si potrà infatti dare alle norme positive, senza un sistema di valori forte ai quali fare costante riferimento? Non si rischia forse di avere dei sistemi giuridici che tutelano piuttosto degli interessi (per quanto legittimi essi possano essere) che dei valori? Tale tematica è ancora quasi del tutto inesplorata, segnalo però due recenti interventi, che riferiscono di una presenza dei principi di diritto divino nei sistemi giuridici secolari: M. FERRANTE, Equità canonica e diritto inglese, in J. I. ARRIETA – C.-M. FABRIS (eds.), Ius divinum, Venezia 2010, pp. 171-193 e S. TESTA BAPPENHEIM, “Veluti si deus daretur”: Dio nell’ordinamento costituzionale tedesco, in Ibidem, pp. 253-273.
[37] A. CATTANEO, Questioni fondamentali della canonistica, cit., pp. 441-442.
[38] Tralasciamo qui la doppia composizione della dimensione divina del diritto ecclesiale, che è di tipo positivo e naturale, riferendoci a tale dimensione nella sua duplice composizione.
[39] J. HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente, Pamplona 2004², ora tradotto in lingua italiana da L. GRAZIANO: Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venezia 2007.
[40] Sempre facendo attenzione alla problematicità insita nella rigidità delle definizioni, si può dire che la “Scuola di Navarra”, sviluppatasi nel contesto della Università spagnola di Pamplona, ad opera dei canonisti P. Lombardía e J. Hervada, sostiene che il diritto canonico è a pieno titolo da inserirsi tra le scienza giuridiche, e dunque deve essere studiata applicando ad essa il metodo proprio delle scienze giuridiche.
[41] Si tratta del terzo tema: Appunti di metodo, op. cit., pp. 65-81.
[42] J. HERVADA, Pensieri…, cit., p. 78.
[43] J. HERVADA, Pensieri…, cit., p. 78-79.
[44] CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Decreto con cui viene rinnovato l’ordine degli studi
nelle facoltà di diritto canonico, 2.IX.2002, in www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/; tale documento, con parere favorevole del Pontefice, riforma gli articoli 76 della Costituzione Apostolica Sapientia christiana del 15.IV.1979 (Cfr.: AAS 71 (1979), pp. 469-499) nonché gli artt. 56 e 57 dei Regolamenti della stessa.
[45] J. HERVADA, Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico, Pamplona 2002², p. 67.
[46] Con tale denominazione, chiaramente derivata dalla scienza giuridica secolare, vista la sua impostazione teoretica, Hervada fa riferimento, quanto al contenuto, alla materia che la Congregazione chiama teologia del diritto canonico.
[47] J. HERVADA, Coloquios…, cit., pp. 71-72.