EPISTEMOLOGIA E METODO DEL DIRITTO CANONICO IN KLAUS MÖRSDORF.
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE.
di Costantino-M. Fabris
(Studium Generale Marcianum – Venezia)

5. Conclusioni
Non forniamo qui una parola definitiva, circa le questioni epistemologiche e di metodo inerenti al diritto canonico. Il recente citato volume contenente alcuni saggi di Klaus Mörsdorf sui fondamenti del diritto canonico, ha però suscitato le riflessioni brevemente svolte nel nostro contributo. Il giurista secolare troverà forse in questo brevissimo schizzo del canonista tedesco, alcuni spunti utili ad una riflessione sulla teoria generale del diritto, nel senso di considerare l’importanza dei valori che stanno alla base di un sistema giuridico, interesse questo, che ha sicuramente mosso le riflessioni del grande canonista moncense. Chi si occupa di diritto canonico, dal canto suo, sarà forse spinto ad interessarsi un po’ di più delle questioni teoriche che, sebbene spesso ai margini degli interessi del diritto della Chiesa, tuttavia contribuiscono in maniera decisiva a determinare la assoluta peculiarità del diritto canonico, evitando di trasformarlo in uno dei tanti diritti che reggono le società umane organizzate.
Se la questione epistemologica è stata oggetto di attenta analisi e riflessione (e non per questo è peraltro esaurita), molta strada c’è ancora da percorrere circa il metodo della scienza canonica, nessuna riflessione in proposito appare dunque superflua, al contrario sarebbe estremamente importante che i pochi canonisti che si dedicano a tale tematica trovassero momenti di incontro al fine di sviluppare un dibattito sul metodo, così importante per ogni scienza giuridica. Una cosa è certa, le questioni poste dal maestro monacense, non lasciano indifferente il canonista, il quale, teorico o pratico che sia, finirà sempre per interrogarsi sul senso ultimo del diritto della Chiesa; se gli fosse offerto un metodo di indagine, certamente egli acquisirebbe maggiore consapevolezza del suo ruolo e del ruolo della scienza canonica nella società ecclesiale e nel più ampio panorama del diritto.
Le definizioni date sino ad oggi non sono formule dogmatiche, e dunque sono offerte a tutti come punto di partenza per migliori e più complete definizioni; certamente chi ha dato avvio al dibattito ha avuto il grande merito di interrogarsi sulle questioni fondamentali, fornendo un decisivo contributo allo sviluppo non soltanto della materia in sé, ma dell’intero diritto canonico. Se il metodo può fornire un contributo decisivo, esso consisterà nel superare le questioni meramente definitorie e formali, per fornire maggiori indicazioni sul contenuto del nucleo fondamentale della scienza canonica.

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[1] Una quindicina di articoli erano stati pubblicati, già dall’autore, in lingue diverse dalla tedesca, principalmente in latino, anche se la gran parte della sua opera è stata redatta nella lingua madre. Tra le opere in lingua italiana, che presentano il pensiero del maestro tedesco, se ne devono segnalare principalmente due: A. CATTANEO, Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf, Pamplona 1986, che affronta in maniera organica l’opera del canonista tedesco, e C. R. M. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice, Milano 1991, pp. 55-63, ove si presenta in maniera molto sintetica, il pensiero dell’autore su alcuni fondamentali temi. Altri autori che hanno affrontato in lingua italiana i temi trattati da Mörsdorf sono: S. Berlingò, A. Bo, P. A. Bonnet, F. Coccopalmerio, E. Corecco, P. A. D’Avack, G. Lo Castro, A. M. Rouco Varela e R. Sobanski, molti dei quali sono stati anche allievi dello stesso Mörsdorf; tuttavia i vari articoli e volumi di questi autori, rielaborano il pensiero del canonista tedesco, piuttosto che presentarlo nella sua originaria versione; tutti i riferimenti bibliografici sono rinvenibili in K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, edizione e traduzione a cura di S. TESTA BAPPENHEIM, Venezia 2008, pp. 319-324.
[2] Monaco di Baviera, dalla Università che ospitò il grande maestro dal 1938, sino al termine della sua attività accademica. Fra gli allievi diretti del maestro monacense, alcuni grandi canonisti contemporanei: Antonio Maria Rouco Varela, Eugenio Corecco, Winfried Aymans.
[3] La Chiesa cattolica, sino al 1917, non possedeva un Codice, sul modello dei moderni codici adottati dagli stati secolari, bensì faceva riferimento ad una produzione normativa sviluppatasi nel corso dei secoli che andava sotto il nome di Corpus Iuris Canonici. Divenuto tale Corpus, praticamente “ingestibile”, a causa della sua estensione, il Santo Pontefice Pio X (Giuseppe Sarto, 1903-1914), diede il via ad un processo di codificazione sul modello di quello in uso presso i moderni ordinamenti statuali. Il Primo Codex Iuris Canonici, vide la luce il 27.V.1917, sotto il pontificato di Papa Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, 1914-1922), da cui il nome di “Pio-Benedettino”. Successivamente, contestualmente alla promozione del Concilio Ecumenico Vaticano II, si iniziò a porre mano ad una nuova codificazione canonica, la quale vide la luce solamente nel 1983. Tra i membri delle commissioni per la revisione del Codice del 1917, il Mörsdorf fu uno dei principali protagonisti.
[4] Le notizie biografiche su Klaus Mörsdorf sono tratte da: A. CATTANEO, Klaus Mörsdorf, in R. DOMINGO, Juristas universales, vol. IV, Juristas del siglo XX, Madrid-Barcelona 2004, pp. 557-559; S. TESTA BAPPENHEIM, Prologo, in K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 5-10.
[5] La bibliografia completa delle opere di Klaus Mörsdorf si trova in K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 303-318.
[6] Ovvero le sottocommissioni incaricate di redigere i canoni relativi a specifiche materie.
[7] Cfr.: F. D’OSTILIO, La storia del nuovo Codice di Diritto Canonico. Revisione – Promulgazione – Presentazione, Città del Vaticano 1983, pp. 135-136.
[8] GIOVANNI XXIII, Discorso con cui si annuncia il Sinodo romano, il Concilio Ecumenico e la revisione del CIC17, in AAS 51 (1959), pp. 65-69.
[9] Erano infatti sorti in quegli anni numerosi movimenti, i quali invocavano riforme all’interno della Chiesa: il movimento patristico, quello biblico, quello liturgico, quello ecumenico; tutti sollecitavano un adeguamento della Chiesa ai tempi, oramai ritenuti mutati e pronti per accogliere riforme in determinati campi.
[10] GIOVANNI XXIII, Discorso, cit., p. 68.
[11] A tal proposito, nel corso di un incontro con la neo costituita Commissione De revisendo Codice Iuris Canonici, Papa Giovanni XXIII così si rivolse ai presenti: «La revisione del Codice sarà un grande avvenimento e la materia da ordinare è assai copiosa. Se avete qualcosa da dire potete farlo liberamente»; al che il canonista e Cardinale Ottaviani, prendendo la parola rispose: «Padre Santo il Sant’Officio ha già provveduto all’aggiornamento del Codice, mutando alcuni canoni. Oltre a ciò ci sono numerose, anzi numerosissime interpretazioni autentiche da inserire nel Codice e quindi la Commissione avrà molto da lavorare»; citazione in: V. FAGIOLO, Dal Concilio Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico, in «Vivarium» 4 (1980-1983), pp. 25-26.
[12] Si tratta del Motu proprio Cum Iuris Canonici di papa Benedetto XV del 15.IX.1917 (in AAS 9 [1917], pp. 483-484), il quale prevedeva l’inserimento nel Codice dei decreti generali promulgati successivamente all’entrata in vigore del Codice stesso. In realtà erano stati modificati solamente due canoni: il 1099 § 2, circa l’obbligo di osservare la forma canonica del matrimonio, da parte di coloro che, pur educati fuori dalla Chiesa cattolica, erano tuttavia stati battezzati in essa, ed il 2319 n. 1.
[13] K. RAHNER, Teologia del Concilio, in Saggi sulla Chiesa, Roma 1966, pp. 294-295. La prima edizione di quest’opera, con il titolo Zur Theologie des Konzils, fu pubblicata all’interno di, Schriften zur Theologie, vol. V, e pubblicato ad Einsiedelen nel 1962.
[14] L’intervento dal titolo: Erwägungen zur Anpassung des Codex Iuris Canonici. Parere del 17 Marzo 1960, compare in K. MÖRSDORF, Schriften zum Kanonischen Recht, W. AYMANS – K.-T. GERINGER – H. SCHMITZ (a cura di), Paderborn – München – Wien – Zürich 1989, pp. 777-822. Tale parere non ricompare poi nella bibliografia conclusiva del già citato lavoro del prof. Testa Bappenheim, e nemmeno nella bibliografia del volume del prof. Cattaneo, dunque non è chiaro il contesto in cui tale parere era stato rilasciato.
[15] K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 76-77.
[16] Se si eccettua nell’indice dello stesso CIC17.
[17] K. MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, cit., p. 81.
[18] A. CATTANEO, Questioni fondamentali della canonistica, cit., p. 227.
[19] Ibidem, pp. 105-127, (Prima Parte, Cap. 3. L’appartenenza alla Chiesa).
[20] A. CATTANEO, La canonistica: scienza teologica o giuridica? A proposito di recenti contributi al dibattito su epistemologia e metodo della canonistica, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995), pp. 787-798, qui p. 788.
[21] L’articolo è la traduzione dell’originale: Kanonisches Recht als theologische Disziplin, in «Seminarium» 15 (1975), pp. 802-821 e pure, col medesimo titolo in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 145 (1976), pp. 45-58.
[22] E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, VI ed., Munich – Paderborn – Wien 1949, p. 39. Stranamente, tale testo, sebbene contenga la celebre definizione, non compare nella bibliografia di Mörsdorf riportata al termine del testo del prof. Testa Bappenheim.
[23] E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, I: Einleitung, Allgemeiner Teil, Personenrecht, XI ed., Paderborn 1964, p. 36: «La canonistica si occupa dell’ordinamento della comunità ecclesiale quale istituzione che, nelle sue linee fondamentali, si basa sulla volontà di Gesù Cristo; è perciò una disciplina teologica e coglie il suo oggetto alla stregua della dogmatica, ossia illuminata dalla fede che si basa sull’autorità di Dio. La canonistica è allo stesso tempo una scienza giuridica e, da un punto di vista formale, si può paragonare alla sua sorella civile, da cui ha preso le caratteristiche del pensiero giuridico che, applicate all’ambito ecclesiale, hanno originato un fecondo sviluppo. Si può perciò affermare in modo succinto che la canonistica è una disciplina teologica con metodo giuridico».

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