EPISTEMOLOGIA E METODO DEL DIRITTO CANONICO IN KLAUS MÖRSDORF.
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE.
di Costantino-M. Fabris
(Studium Generale Marcianum – Venezia)

Ci limitiamo qui ad indicare i temi costituzionali segnalati dal canonista tedesco, come meritevoli di particolare attenzione. Oggi possiamo dire che tutte tali tematiche sono state ampiamente oggetto dei lavori di revisione del Codice, ed in parte furono trattate pure in seno al Concilio.
In particolare, l’appartenenza alla Chiesa cattolica, derivante dal sacramento battesimale, e la conseguente incorporazione alla Chiesa della persona battezzata, così che tale sacramento: «contrassegna indelebilmente il battezzato come appartenente a Cristo e alla Chiesa», sono senza dubbio temi che possiamo oggi ritrovare nella definizione che il nuovo Codice offre dei battezzati come christifideles, termine quest’ultimo non presente nella codificazione del 1917 . [16] Addirittura la distinzione proposta dal Mörsdorf di un’appartenenza costituzionale e di un’appartenenza attiva alla Chiesa, derivanti entrambe dal sacramento battesimale, appaiono veramente descrivere la cristoconformazione derivante da tale sacramento, così come oggi intesa; specie con riguardo alla definizione di appartenenza attiva, laddove egli afferma che essa è: «il personale compimento del consacratoriamente impresso carattere cristomorfo del battezzato. Esso sussiste nel fatto che il battezzato, in accettazione dei doni salvifici di Dio, e nel libero arbitrio personale, cerca di diventare una copia fedele dell’immagine di Cristo impressa in lui» .[17] Senza parlare della figura del laico, che fu abbondantemente approfondita in sede conciliare (per la prima volta a livello teologico), e che occuperà una parte rilevante del dibattito canonistico nella sua fase codificatoria, per approdare all’inserimento nel nuovo Codice di numerosi canoni riguardanti i diritti ed i doveri dei laici nella Chiesa, novità questa, che non era assolutamente scontata nel momento in cui il nostro A. scrive.
Su questo particolare tema, il pensiero del canonista tedesco era noto, per quello che riguarda soprattutto la sua produzione scientifica successiva ai pronunciamenti conciliari, ma non si poteva supporre che fosse di portata quasi profetica. Nel già citato volume del prof. Cattaneo, nel presentare in forma organica il pensiero di Mörsdorf circa la posizione dei laici nella Chiesa, si evidenziava proprio il fatto che essa fosse essenzialmente successiva al Concilio , [18] ma la pubblicazione odierna getta nuova luce sulla evoluzione del pensiero dell’autore tedesco.
Quanto al tema dell’appartenenza alla Chiesa, esso rappresentava già un noto cavallo di battaglia del nostro A., e la relazione tra la sua opera e le proposizioni conciliari sul tema, venivano ampiamente evidenziate sempre dal Cattaneo, in un apposito capitolo del suo testo . [19] In questo caso venivano pure messe a confronto le tesi del canonista con le definizioni conciliari sul tema, e la straordinaria chiarezza e lungimiranza del Mörsdorf, apparivano con evidenza. Il testo attuale, se da un lato offre la versione originale, e restituisce quindi l’A. in tutta la sua purezza (e diciamo anche bellezza espositiva), tuttavia necessita di una certa conoscenza, da parte del lettore, delle tematiche affrontate, al fine di poter pienamente apprezzare l’opera del canonista tedesco.

3. La questione epistemologica.
La questione della collocazione epistemologica della scienza del Diritto canonico, ha occupato il dibattito canonistico del secolo XX, dando luogo a diverse visioni a volte contrastanti tra loro. Tali visioni, derivarono da diversi fattori, che vedremo di delineare brevemente nel corso della trattazione che segue.
La questione epsitemologica può essere così sintetizzata: «il nodo della questione, dalla cui soluzione dipende poi quella metodologica, è di sapere se e per quali ragioni la canonistica va situata fra le discipline teologiche, o se invece sia più appropriato concepirla quale mera scienza giuridica. La diversità che caratterizza le risposte offerte dalle varie correnti della canonistica non si riferisce al fatto, oramai da tutti assimilato, che il Diritto canonico debba essere studiato tenendo conto sia del suo aspetto teologico, sia di quello giuridico, ma si riferisce al modo in cui questi due aspetti vengono messi in relazione e alla rilevanza che viene loro riconosciuta. […] In un caso il Diritto canonico è inteso come una realtà ecclesiale specificata giuridicamente e il suo studio dà luogo a una disciplina teologica, nell’altro il Diritto canonico è invece concepito come una realtà giuridica specificata ecclesialmente e il suo studio viene considerato come scienza giuridica» .
[20] Il volume di recente pubblicazione, riporta un fondamentale articolo di Mörsdorf sulla questione, che rimarrà centrale in tutta la produzione del maestro monacense: La canonistica quale disciplina teologica ; [21] tale articolo riprende in realtà una tematica già ampiamente trattata dal nostro A., e costituente una delle sue più celebri definizioni del Diritto della Chiesa. Già nella rielaborazione del manuale di Diritto canonico del suo maestro E. Eichmann (1870-1946), si legge la celebre definizione del diritto canonico come: «disciplina teologica con metodo giuridico» . [22] Successivamente, tale definizione verrà specificata nel suo manuale del 1964 , [23]
per rimanere sostanzialmente invariata con il passare degli anni, segno questo della assoluta certezza dell’autore su di essa. L’articolo tradotto, che chiude anche la prima parte del volume citato, dedicata alle questioni generali, risulta di particolare interesse in quanto in esso Mörsdorf sintetizza il suo pensiero sulla teologicità del diritto canonico, ponendolo in relazione con quanto affermato dal Concilio Vaticano II.
Egli infatti riprende i temi che lo hanno portato a definire il diritto canonico come scienza teologica: si parte dalla analisi storica di tale sua affermazione, ricordando come lo stesso Decreto di Graziano, proponesse in realtà il diritto della Chiesa a partire da fonti di natura teologica; viene poi succintamente descritto il progressivo giuridicizzarsi del diritto canonico, sulla scia dell’evoluzione delle relazioni Stato-Chiesa a partire dal secolo XIV; si confuta quindi la posizione del canonista protestante tedesco Rudolph Sohm (1845-1917) , [24] il quale negava la possibilità di un diritto canonico, in quanto esso sarebbe in contrasto con l’essenza stessa della Chiesa; per concludere con le affermazioni conciliari circa l’importanza di Parola e Sacramento come elementi spirituali costitutivi della Chiesa.
Il grande canonista ritiene che il diritto canonico, in quanto facente parte della realtà della Chiesa, non possa essere che: «una realtà teologica, che è stata data inscindibilmente dalla natura essenziale della Chiesa, basata sulla fondazione divina, cosicché ogni discussione sul carattere teologico del diritto canonico e della disciplina scientifica che ad esso si dedica è inutile» .
[25] Per Mörsdorf il principale compito del canonista consiste nel ricondurre le singole norme giuridiche ai principi generali che stanno alla base di esse, e di cogliere il nesso interno a tali norme, mostrandone il senso ed il fine ultimo. Il canonista deve esaminare «la sintonia (Einklang) del diritto vigente con l’essenza e il fine ultimo della Chiesa» ; [26]
tale fondamentale compito è di natura teologica, egli deve contribuire: «a conservare la Chiesa come segno attendibile di salvezza, innalzato per tutti gli uomini, e proteggere l’identità della Chiesa di Gesù Cristo» .[27] Nel momento in cui il maestro tedesco scrive, particolarmente forte era l’influsso della scienza giuridica civile, e del positivismo di cui essa era (ed in larga parte è ancora oggi) pervasa. La rinascita degli studi canonistici, aveva preso un nuovo corso grazie anche allo svilupparsi, negli anni in questione, della cosiddetta “Scuola laica italiana”. Sotto tale denominazione, venivano ricompresi tutti i professori delle Università pubbliche italiane, che si occupavano di diritto canonico in tali sedi.
La storia di questa “scuola”, non è stata ancora a pieno analizzata dagli storici del diritto , [28] ciò che si può dire è che essa prese avvio ad opera degli ecclesiasticisti F. Ruffini e F. Scaduto, e venne definitivamente inserita tra le materie facenti parti del curriculum di studio delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane, grazie al contributo degli allievi dei due ecclesiasticisti citati (M. Falco, A. C. Temolo, P. A. D’Avack) e di V. Del Giudice, primo titolare della cattedra di diritto canonico all’Università Cattolica di Milano . [29] La reazione alla visione eccessivamente positivistica del diritto canonico, può essere considerata come la principale ragione che indusse il maestro monacense a dettare la sua definizione epistemologica. Egli non nega la giuridicità del diritto della Chiesa, dato di fatto assolutamente indubitabile, tuttavia sentiva la necessità di dare una definizione di diritto canonico che lo restituisse alla sua giusta dimensione, che non può limitarsi a quella esclusivamente giuridica, specie se al termine “giuridico” si vuole dare l’accezione che viene ad esso attribuita dalla scienza giuridica “civile”: di fenomeno legato alla emanazione di norme positive da parte di una autorità che sia in grado di dotare le medesime norme di una efficacia coattiva. Tale definizione non è necessariamente condivisa da tutti i giuristi civili (con tale termine intendiamo qui i non canonisti), tuttavia lo era al tempo in cui Mörsdorf scrive, ed è latente tutt’oggi anche tra coloro che si definiscono non positivisti.
In tale contesto scientifico va dunque inserita la definizione di diritto canonico data dal Mörsdorf, e, letta nel suo contesto storico, essa è senza dubbio da ritenersi corretta e più che condivisibile. Si dovrà però evitare quella tentazione, sempre presente anche nella scienza giuridica, di voler astrarre le definizioni dal contesto in cui esse sono state formulate.
Una definizione del diritto canonico nel senso indicato dal maestro moncense, era stata data anche da Papa Paolo VI, in occasione del primo Congresso internazionale di Diritto canonico, allorquando egli aveva a dire: «Questa più stretta parentela fra la teologia e il diritto canonico infonderà in quest’ultimo caratteristiche nuove […]. Il Concilio vi aiuta, quasi vi obbliga, a questa nuova visione, più profonda e più realistica. Se di giuridismo e di formalismo non dovrebbero più essere colpevoli gli uomini di Chiesa, anche quando devono legiferare, vedete che queste accuse ricadono su quegli studi canonici che si attengono alle vecchie posizioni del positivismo giuridico, o dello storicismo giuridico» .
[30] Certamente oggi la scienza canonistica ha subito uno sviluppo, dato dagli approfondimenti post-conciliari, e dalla promulgazione di un nuovo Codice (1983). La codificazione stessa dà conto della correttezza della definizione mörsdorfiana di diritto canonico; nella stessa Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges , [31]
con la quale Giovanni Paolo II promulgò il Codice del 1983, egli afferma: «Lo strumento che è Il Codice corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè l’ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio “canonistica” l’immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura» .[32] Possiamo quindi affermare che la questione epistemologica, così come trattata da Mörsdorf, ha avuto un positivo riscontro nella codificazione vigente, ed ha aiutato la scienza canonistica nel processo di auto-comprensione svoltosi nel corso dell’ultimo secolo. Ciò al tempo stesso non può portare ad una trattazione del pensiero del canonista tedesco, senza una adeguata contestualizzazione storico-scientifica, che potrebbe travisarne il messaggio.

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