Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario
di Francesco Gentile

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Invitandomi a portare la voce della filosofia del diritto alla presentazione[1] dell’opera monumentale di Pietro Perligieri su Il diritto civile nella legalità costituzionale nella terza edizione del tutto rinnovata “secondo il sistema italo-comunitario delle fonti”, i gentili organizzatori di quest’incontro, che tre volte ringrazio di cuore, mi hanno fatto un autentico regalo.

Anzitutto per l’onore dell’invito, perché molti avrebbero potuto essere i filosofi da invitare, Perlingieri, infatti, ha sempre amato confrontarsi con i colleghi che coltivano gli studi filosofici, talvolta anche “strigliandoli” per quel loro soffermarsi su “problematiche di carattere astratto” e sollecitandoli ad impegnarsi “a rinvenire nell’ordinamento la filosofia che ne è a fondamento” e ad individuare i “punti fermi indispensabili per l’interpretazione giuridica”. Senza infingimenti, tuttavia, credo di poter dire che c’è un ragione profonda per la quale la mia prospettiva filosofica è più congeniale alla sua concezione del diritto civile perché, condividendo la visione classica e cristiana della metafisica, sono profondamente convinto che la filosofia, prima di istituzionalizzarsi in una dottrina e talvolta fissarsi in un sistema, è un atteggiamento dello spirito di apertura al Sapere, di cui all’uomo è dato di avvicinarsi problematicamente e quindi sempre in modo limitato e precario, ma sulla base di un Amore che è all’origine di ogni cosa e che ogni cosa alimenta e sostiene. Ora Perlingieri, credo di poterlo provare, è attratto non dalla “dottrina filosofica” nella sua transeunte ideologicità, benché anch’egli talvolta si conceda la citazione disinvolta di questa o quella dottrina filosofica contemporanea, personalismo.. solidarismo, ma dal “amore del sapere” nella sua continuità metafisica, anche se non è sempre agevole e scontato praticarlo, non solo da parte sua beninteso ma di tutti noi poveri mortali.

Poi per la felice occasione di una, diciamo così, “rimpatriata scientifica”. Sempre in terra calabra, ventitre anni fa’ proprio di questi tempi si teneva il primo Incontro dell’Ircocervo su Teoria e prassi alle radici del diritto civile. L’idea dell’incontro era maturata negli uffici delle Edizioni Scientifiche presso le quali era iniziata la pubblicazione della Collana “L’Ircocervo”, sotto lo stimolo di un’esperienza precisa. Ci era parso che molti dei malesseri e delle disfunzioni dei nostri studi, nell’ambito dell’accademia ma anche più in generale nell’ambito della vita civile, dipendessero dalla disposizione, peraltro allora largamente diffusa, a ritenere che tra teoria e prassi vi fosse uno scarto incolmabile, quasi una sorta di incomunicabilità. Per cui la ragione teoretica non avrebbe alcuna rilevanza pratica e la prassi non si lascerebbe definire razionalmente. Che il rapporto tra teoria e prassi fosse stato al centro di discussioni in ogni tempo, si pensi solo al duro confronto tra Socrate e Callicle nel platonico Gorgia o ancora al confronto fra Tuberone, Lelio e Scipione l’Emiliano nel De Republica di Cicerone, ci era ben presente, tuttavia la canonizzazione di tale incomunicabilità da parte dei teorici della “grande divisione”, semplificando da Cartesio in poi, ci pareva gravare in maniera particolamente minacciosa sulla cultura giuridica del nostro tempo, minando la valenza teorica dell’attività del giurisperito che, anche quando sembra ridursi a funzione di interessi operativi, in realtà funziona solo in quanto istituisce criticamente un rapporto dialettico tra ciò che deve essere e ciò che è, e quindi tra teoria e prassi. In una parola, vanificando il diritto che, ridotto a mera tecnica di controllo sociale, da strumento di mediazione e quindi di comunicazione interpersonale, si ridurrebbe a puro strumento di potere. Al centro del primo Incontro dell’Ircocervo: Pietro Perlingieri tra un nugolo di filosofi del diritto questionanti! Era appena uscito Il diritto civile nella legalità costituzionale, come si legge nella prima prefazione, “uno sforzo di sintesi tra l’esperienza didattica e gli anni di studio, nella convinzione della necessità sia di una stretta osmosi tra insegnamento e ricerca, sia nel collegamento tra produzione scientifica e realtà pratica”. Per una ricerca della continuità tra teoria e prassi non c’era occasione più stimolante. La discussione allora venne condotta da Perlingieri in una duplice direzione. Da un lato, venne rivolta a smascherare le aporie della dottrina civilistica tendente “ad esaminare gli istituti fenomenologicamente, senza porsi il problema della loro ratio, ovvero della loro giustificazione”: l’aporia, potremmo dire, della teorizzazione di una prassi senza teoria. E, d’altro lato, venne rivolta a smascherare le aporie della dottrina civilistica tendente “a considerare la prassi come aspetto esterno ed estraneo al fenomeno normativo ed il fatto come elemento occasionale e contingente nella ricostruzione degli istituti giuridici, puri noumeni”. L’aporia, potremmo dire, della pratica di una teoria senza prassi. Per uscire dal vicolo cieco e “riassumere in un’unica totalità l’esperienza di vita e di pensiero”, Perlingieri proponeva come compito specifico e qualificante l’opera del giurista quello di “scoprire la potenzialità normativa della legge nel quadro dei valori e degli interessi garantiti e tutelati dalla costituzione”. In altri termini, l’integrazione di teoria e prassi sembrava prospettarsi nel senso che nell’esperienza giuridica la funzione eminentemente pratica della legge civile, quasi fosse un vero e proprio strumento di controllo sociale, doveva essere esercitata nel quadro e secondo le linee della “legalità costituzionale”, cioè della costituzione assunta apoditticamente, quasi fosse un vero e proprio principio teorico regolativo della vita sociale. La discussione a questo punto non poteva non accendersi ed era destinata a diventare incandescente. Avendovi riflettuto sopra a lungo in questi anni, d’allora ventitre, e leggendo la terza edizione del libro di Perlingieri, quella “del tutto rinnovata” che oggi presentiamo, credo di avere individuato il punto di potenziale fraintendimento, latente nella discusione di allora.

Il terzo motivo di gratitudine è quindi per l’opportunità offertami di superare il fraintendimento latente e dispiegare così nel modo più aperto e pieno la sostanziale sintonia con la concezione perlingeriana del “diritto civile nella legalità costituzionale”.

Per un filosofo del diritto, d’altronde come per ogni altro giurista, la difficoltà di assumere apoditticamente la costituzione come principio teorico regolativo della vita sociale deriva dal fatto che non può non riconoscere in essa, per il modo della sua materiale produzione, una legge come le altre. Nel nostro caso come quella legge approvata con votazione complessiva e finale nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre successivo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27.12.1947, n. 298 ed. str. E la cosa risulta ancor più imbarazzante se si pensa che sovente per non dire sempre, sotto la pressione dell’inevitabile temperie storica, “i costituenti sono mossi dal proposito di distruggere tutto per rifare tutto ex novo in ragione di dogmi ideologici (..) astratti dalla realtà del proprio paese”. Ma per un filosofo del diritto, che sia solo informato del humus filosofico di cui si è nutrita la dottrina contemporanea della costituzione, non può non avere peso la reminiscenza delle lezioni hegeliane sul diritto statale interno al par. 129: “Il concetto di Stato è l’universale come tale”. E di questo concetto il primo momento, si legge al par. 131, è costituito dalla “volontà universale, razionale, in parte come costituzione e leggi costituzionali, in parte come leggi in senso proprio: la costituzione e il potere legislativo”

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[1] Cosenza, 19 ottobre 2007.