La Vittima nel diritto penale e la legittima difesa
di Mauro Ronco

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1. Al cittadino comune si offre non raramente un’esperienza giuridica contraddittoria, che mette a dura prova la sua fiducia nel diritto e nelle istituzioni, concernente l’effettivo significato della legittima difesa[1]. La cronaca quotidiana non è avara di episodi, infatti, in cui la vittima designata di un grave delitto si ritrova colpevolizzata sul terreno giudiziario per avere ferito o ucciso l’offensore. Si tratta, per lo più, di casi relativi a commercianti che, aggrediti nel loro negozio, con le armi spianate, da uno o più rapinatori, interrompono l’esecuzione del delitto utilizzando contro gli aggressori un’arma da fuoco. Quando l’autore dell’assalto criminale riporti ferite o addirittura venga ucciso, il cittadino che si è difeso è immediatamente sottoposto a indagini per il delitto di lesioni o di omicidio volontario e il suo nome viene iscritto nel registro degli indagati. Inizia un procedimento che si sviluppa nei tempi, nei modi e secondo le procedure di ogni processo penale. Le vicende giudiziarie così aperte si chiudono talora con un provvedimento di archiviazione. Un numero non irrilevante di casi, però, trova soluzione soltanto a conclusione di un itinerario più tormentato, in cui la vittima è costretta a difendersi in giudizio dall’accusa di omicidio volontario o di lesioni gravi. Spesso l’imputato viene assolto, sul rilievo che ha agito nell’esercizio di una facoltà legittima; talora, invece, è condannato a titolo di omicidio o lesioni colpose per avere ecceduto nella difesa. Una trafila processuale analoga subiscono in non rare occasioni gli esponenti delle forze dell’ordine, quando, operando nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano ferito o ucciso il rapinatore o il ladro colto nella flagranza o quasi/flagranza del delitto[2].

Ribellarsi contro la parificazione di trattamento, all’inizio delle indagini preliminari, tra aggressore e difensore, non significa misconoscere il diritto/dovere di sottoporre al controllo di legalità anche il comportamento di colui che si è difeso dall’aggressione altrui. In tale contegno possono infatti annidarsi eccessi e patologie e, dunque, momenti di ingiustizia. Ma è incongruo che profili meramente ipotetici di antigiuridicità vengano, in assenza di concreti e precisi indicatori, utilizzati allo scopo di vanificare, nell’immediata considerazione giuridica, la differenza qualitativa tra i due tipi di condotte. Ciò determina nell’opinione pubblica un sentimento di sospetto verso il diritto di difendersi contro l’aggressore, contrastante con una equilibrata visione della giustizia penale.

2. Al fine di corrispondere a questa esigenza di chiarificazione, è stata approvata la Legge 13 febbraio 2006, n. 59, intitolata Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio, in vigore dal 17 marzo 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006), costituita da un unico articolo che ha aggiunto due commi all’articolo 52 del codice penale.

In una prospettiva più generale, va detto che, prima della modifica in esame, nel diritto vivente si era affievolito il ruolo della legittima difesa. Per comprenderne le cause, è opportuno considerare che l’attuazione delle norme giuridiche è influenzata dai modelli antrolopogici in ordine al fondamento della dignità pertinente alla persona umana. Il diritto alla legittima difesa esprime un’idea nobile dell’uomo, come ente intrinsecamente capace di giustizia, portatore di un valore attivo, inteso alla realizzazione della giustizia nella società. Esemplare è l’insegnamento di Rudolph von Jhering in ordine all’origine dell’antico jus romano[3], secondo cui è l’energia dell’uomo a consentire la vita stessa del diritto. Si tratta non della “nuda violenza fisica”,[4] bensì di “una virtù attiva al servizio dell’idea giuridica”.[5] Il diritto non nasce dallo Stato come regola oggettiva posta autoritativamente dal sovrano, bensì dalla inclinazione virtuosa alla giustizia insita in ogni singolo uomo. Colui che difende il proprio o altrui diritto è latore non soltanto di un interesse individuale, ma anche di un valore generale, che lo pone in comunione con tutti gli altri, perché, difendendo il diritto particolare, egli contribuisce altresì a conservare il bene superiore della giustizia[6]. E anche se è vero che, per meglio garantire la pace sociale, la comunità politica riserva ordinariamente a sé l’esercizio della potestà punitiva, sottraendola alla disponibilità dei singoli, non è men vero che, quando è assente la possibilità di ricorrere allo Stato, ogni persona è legittimata ad agire in difesa del proprio e dell’altrui diritto, con una reazione spontanea che la sensibilità oppone al danno o alla minaccia del danno ingiusto, quasi come anticipazione di ciò che la ragione detta come giusta retribuzione nei confronti dell’offensore[7].

Questa idea attiva ed energica dell’uomo, centro di moralità e di giuridicità, è oggi quasi completamente sfumata a favore dell’idea per cui l’uomo sarebbe esclusivamente portatore di interessi economici o, al massimo, di utilità attinenti alla sfera fisico-emozionale. Questo tipo di uomo è mero destinatario della norma creata dal sovrano; e anche se egli partecipa, in tesi, almeno nei regimi democratici, alla creazione della legge, ciò fa in quanto componente del corpo elettorale, senza tuttavia partecipare realmente alla creazione del diritto, in virtù dei suoi comportamenti concreti, mosso dall’inclinazione buona a realizzare la res iusta.

Al contrario di quanto ritiene la mentalità materialistica, l’uomo possiede, come magistralmente insegna Aristotele, una intuizione del giusto, che costituisce il momento genetico della vita sociale: “Perché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo e l’uomo, solo tra gli animali, ha la parola: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto l’hanno anche gli altri animali (e, in effetti, fin qui giunge la loro natura, di avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso, e di indicarselo a vicenda), ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato”[8].

L’idea impoverita di uomo che si è venuta affermando nell’universo giuridico impedisce la valutazione appropriata dell’importanza cruciale della legittima difesa nell’ordinamento. La precomprensione ermeneutica positiva che l’idea nobile dell’uomo dovrebbe indurre a formulare nei riguardi del comportamento tenuto in difesa dello iustum lascia il posto a una precomprensione di segno opposto, evocante un apprezzamento negativo verso il contegno che, rivolto a difendersi, ha provocato oggettivamente un danno[9].

Né va trascurata, a riguardo della precomprensione della cifra espressa rispettivamente dalle due condotte contrapposte, la diffusione, in dipendenza di ormai desuete ideologie, che pure ancora operano nella sfera psichica inconscia di molti, di un atteggiamento di tolleranza verso il contegno deviante serbato dall’offensore, visto non come consapevole violatore della pacifica convivenza civile, bensì come vittima incolpevole di una società tendenzialmente oppressiva. Sì che, non appena l’offensore esce soccombente dallo scontro scaturito dalla sua volontà di ingiustizia, scatta una reazione psico-sociale, alimentata irrazionalisticamente dai mezzi di comunicazione di massa, che inverte il ruolo delle parti e induce a ravvisare nello scacco dell’aggressore non la conseguenza appropriata di un contegno nichilista, bensì l’effetto di un bisogno prevaricante di sicurezza della parte forte del conflitto sociale.

Un altro rilevante fattore di corrosione del diritto alla legittima difesa riguarda specificamente la tutela dei diritti patrimoniali. Una parte della dottrina penalistica, che ha influenzato ampiamente la giurisprudenza, ha progressivamente delegittimato, nel corso degli ultimi trenta anni, la tutela penale del patrimonio su due distinti versanti, del soggetto offensore e del bene oggetto di tutela[10].

Sul primo terreno si è guardato con benignità al soggetto che la sociologia criminale qualifica appartenente alla categoria della microcriminalità. Costui, pur delinquendo incessantemente contro il diritto di proprietà, sarebbe soltanto blandamente colpevole, perché non agirebbe per un disegno di accumulazione capitalistica, limitandosi a protrarre indefinitamente uno stile di vita asociale. Egli dovrebbe, pertanto, attirare su di sé una reazione di tipo non punitivo, bensì comprensivo. Nei suoi confronti dovrebbe applicarsi una terapia di mantenimento che, evitandogli la restrizione della libertà, valga a garantirgli lo status di deviante, sottoposto al controllo tollerante dei servizi sociali. I cittadini dovrebbero imparare a convivere con i suoi comportamenti asociali, secondo una linea di pensiero in cui non soltanto l’idea retributiva della pena è cancellata dall’orizzonte sociale, con i suoi fondamentali presupposti della libertà del volere e del principio di responsabilità, ma anche l’idea della pena come correzione e riabilitazione sociale viene negata, in base al suo smascheramento come strumento di integrazione/repressione adottato dal capitalismo avanzato[11].

Sul versante relativo al patrimonio, si è diffusa una nozione di tipo dinamico/funzionale, al posto di quella tradizionale in senso statico/strutturale. La mutazione imporrebbe la fuoriuscita dalla tutela penalistica tutte le volte in cui l’offesa sia diretta esclusivamente contro gli oggetti economici in quanto attribuiti a un soggetto determinato. La tutela si giustificherebbe soltanto quando sia lesa, insieme con la proprietà individuale, altresì la sfera di libertà della vittima e la sua potenzialità di sviluppo come soggetto socialmente utile.

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