Prima lettura critica della Legge sull’occupazione e il mercato del lavoro
(La riforma del mercato del lavoro dal Libro Bianco alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30)
di Torquato Tasso

Per comprendere a fondo la reale portata dei diritti legati al mondo del lavoro, infatti, diviene necessario ricordare che il diritto al lavoro è un diritto che la nostra stessa Costituzione, per prima, garantisce come uno dei diritti fondamentali sia del cittadino che della comunità. Inutile ricordare che il primo articolo della Carta Costituzionale statuisce che la Repubblica stessa è fondata sul lavoro: enunciazione formale del principio "lavorista" caratterizzante il nostro ordinamento. Lo stesso articolo 2 della Costituzione, pur indicando in via generale l’impegno della Repubblica garantire i diritti inviolabili dell’uomo, viene visto da molti come l’articolo che permette di comprendere a fondo il significato del lavoro nella società, inteso non solo come strumento per l’acquisizione delle risorse economiche e il mantenimento proprio e della famiglia ma anche, e soprattutto, come mezzo per la realizzazione e l’affermazione della persona ( ). Il successivo articolo 3, poi, enuncia il fondamentale diritto di uguaglianza dei cittadini e si conclude, con un secondo comma, in cui alla Repubblica viene riconosciuto il fondamentale compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono "l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Principio da tutti riconosciuto come uno dei cardini di tutta la legislazione giuslavoristica.
Nell’economia delle considerazioni che si stanno svolgendo, un rilievo particolare assumono, però, gli articoli 4 e 35 della Costituzione su cui diviene necessario sostare con particolare attenzione: articoli che riportiamo esclusivamente per semplicità di esposizione.
Articolo 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Articolo 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. (…)"
Dalla lettura di questi articoli si ricavano una serie di principi di carattere costituzionale che stanno alla base e devono essere alla base d’ogni intervento legislativo in materia.
Innanzitutto il dettato costituzionale, proprio per la sua formulazione generale e astratta, fa comprendere come il termine "lavoro" sia da intendersi in senso ampio, comprensivo sia del lavoro subordinato che del lavoro autonomo ( ). La collocazione sistematica dell’articolo 4 e il suo dettato volutamente generale deve far ritenere che un’interpretazione restrittiva del concetto (come se riferito al solo lavoro subordinato) sarebbe un’interpretazione parziale, che finirebbe per non cogliere la complessità e la profondità del dettato costituzionale. Un limite interpretativo che verrebbe evidenziato proprio dal dettato dell’art. 35, in particolare, ove si parla di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni".
E, sempre in quest’ottica, sarebbe opportuno (e coerente) estendere, come parte della dottrina fa ( ), il concetto di tutela del lavoro anche al lavoro d’impresa. Se, infatti, il legislatore costituzionale ha inteso tutelare il lavoro in ogni sua espressione, subordinata come autonoma, non vi è motivo di non riconoscere pari dignità e tutela al lavoro che si svolge in forma organizzata d’impresa. ( )
Un’altra utile osservazione, deve essere fatta relativamente al contenuto normativo sostanziale che emerge dal combinato disposto dei due articoli. Certamente la Costituzione ha inteso garantire la libertà di scelta dell’attività lavorativa ( ) ma anche ha inteso garantire la libertà di accesso al lavoro, promuovendo l’eliminazione di ogni ostacolo irragionevole all’inserimento del cittadino nel mondo del lavoro ed in particolare nel settore lavorativo da lui prescelto. Ma questo principio viene affermato in maniera particolarmente tassativa, costituendo un vero e proprio impegno della comunità politica, dei pubblici poteri: impegno di fare quanto necessario per rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio del diritto. L’organizzazione statale acquista, in questa ottica, una funzione di promozione del lavoro ( ) in quanto i pubblici poteri devono incentivare l’occupazione e farsi artefici di nuovi posti di lavoro e di strumenti idonei a garantire il lavoro in ogni sua espressione.
Ma come può svolgere quest’arduo compito la Repubblica?

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