Prima lettura critica della Legge sull’occupazione e il mercato del lavoro
(La riforma del mercato del lavoro dal Libro Bianco alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30)
di Torquato Tasso
Interposizione di manodopera, mediazione privata e lavoro temporaneo. La legge delega si sofferma, in particolare, sul problema dell’interposizione di manodopera, di mediazione privata e di lavoro temporaneo. Come è ben noto, la normativa esistente vieta l’interposizione di manodopera come anche la mediazione privata, di cui peraltro parleremo in seguito ( ). Ora la legge delega intende intervenire in materia di interposizione con una serie d’importanti innovazioni che, però, mantengano l’apparato sanzionatorio delle condotte poste in essere da soggetti non autorizzati. Quali i punti più importanti della prospettata riforma? 1. L’abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369; 2. L’autorizzazione della somministrazione di manodopera solo da parte dei soggetti autorizzati dal competente organo statale; 3. L’ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; 4. La conferma del regime sanzionatorio, civilistico e penalistico, previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro. Inevitabile corollario dell’iniziativa è la nuova valutazione (o la valutazione in una nuova prospettiva) della legge n. 1369/1960 che vieta la somministrazione di manodopera. Questa normativa, d’ampia e generale previsione, ha per lungo tempo impedito l’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro temporaneo tramite agenzia, oltre a causare, per incidens, una serie di elusioni. Con la legge delega, il legislatore, pur mantenendone fermi alcuni capisaldi, dispone di abbandonare la perentorietà della normativa citata. Si giunge così, ed è questo con ogni probabilità il risultato più eclatante, all’istituto del c.d. leasing di manodopera: una tecnica nuova di gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a termine, come nel lavoro interinale) di parte della forza-lavoro di cui l’azienda ha bisogno per alimentare il processo produttivo.
Lavoro temporaneo e mediazione privata. L’orientamento appena illustrato trova conferma anche nella delega relativamente all’eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. Tale attività, quindi, pur dovendo continuare ad essere effettuata da soggetti autorizzati dal competente ministero, non dovrà più, come in precedenza, essere l’unico ed esclusivo oggetto della società. Si deve dire che i risultati raggiunti, anche a livello europeo, con il notevole aiuto all’occupazione dato dagli istituti del lavoro temporaneo e dell’intermediazione privata tra domanda e offerta di lavoro, ha determinato il legislatore a favorire la presenza privata nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dato, però, che la legge 196/1997, all’art. 2, comma 2, lett. A), prevede per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo che tale attività rappresenti, in via esclusiva, l’oggetto sociale, a queste è attualmente impedito di svolgere attività affine ma giuridicamente diversa quale quella di mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro, l’attività di ricerca e selezione del personale, nonché le attività di supporto alla ricollocazione professionale. Ora, dato che tale limitazione comporta una limitazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il legislatore intende superare il divieto posto dalla norma citata prevedendo espressamente che le società di fornitura di lavoro temporaneo possano, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge ( ), svolgere anche le attività di mediazione nonché di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione professionale. Questo dovrebbe essere il primo passo per giungere ad un sistema autorizzatorio unico dell’intervento dei privati nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro nelle quali le società che rispettino i requisiti minimi di legge possano svolgere indifferentemente qualsiasi delle attività suddette ( ).