Prima lettura critica della Legge sull’occupazione e il mercato del lavoro
(La riforma del mercato del lavoro dal Libro Bianco alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30)
di Torquato Tasso

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La legge 14 febbraio 2003, n.30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Premesso che, per espressa previsione di legge, detta "rivoluzione" riguarda solamente i rapporti di lavoro subordinato di natura privatistica, restandone escluso il pubblico impiego ( ), riteniamo che sia opportuno analizzarne gli aspetti più significativi e gli istituti più rilevanti a partire dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, ossia dalla legge delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003, n.47) (All. a) per comprendere quali siano le scelte normative che il Parlamento ha ritenuto di fare per realizzare i due grandi (e principali) obiettivi appena illustrati.

Art. 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
Servizi per l’impiego. L’articolo 1 della legge delega si sofferma su di un aspetto particolarmente rilevante e di stretta attualità ( ) della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego e dell’intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro che era stata oggetto di particolare attenzione già nel Libro Bianco ( ).
In particolare, l’articolo dà un ulteriore e importante impulso alla privatizzazione dell’attività volta all’incontro tra domanda e offerta. Non dobbiamo dimenticare che in Italia la funzione di collocamento fu affidata in età corporativa ai sindacati riconosciuti. Questo avvenne nel contesto di un sistema che configurava i sindacati corporativi come soggetti pubblici. E questo fece affermare l’idea che, in materia, fosse implicato un interesse pubblico con la conseguente necessità di affidarne il controllo e la gestione ad un soggetto pubblico. Tale idea, incongruamente, rimase anche nella normativa successiva (ed in particolare nella legge 264/1949) che vide la nascita del c.d. Ufficio di Collocamento e della Massima Occupazione, organo statale, unico abilitato all’interposizione tra la domanda e l’offerta di lavoro. Negli ultimi anni, la spinta innovativa di provenienza sovranazionale ha evidenziato come il principio del collocamento, come funzione esclusivamente pubblica, era del tutto contrario alle normative degli altri paesi europei al punto da essere tacciato di violazione dei principi fondamentali della Comunità europea quali quelli della concorrenza e della libera circolazione dei lavoratori. Famosa, in tal senso, fu la decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Sentenza del 11.12.1997 nel procedimento Job Center S.c.a.r.l. C. 55/96) in cui venne affermato che l’intervento pubblico, laddove fosse risultato insufficiente a garantire la domanda esistente sul mercato del lavoro, finiva col costituire un vero e proprio limite alle possibilità di accesso al lavoro ( ). Conseguentemente è stata rivolta sempre maggiore attenzione normativa, da un lato alla modernizzazione delle strutture pubbliche dei servizi per l’impiego ( ), e dall’altro all’incentivazione della presenza dei privati nello svolgimento dell’importante attività mediatrice tra domanda e offerta di lavoro.
Già la precedente riforma Treu, aveva perseguito dette finalità, con due importanti istituti normativi: da un lato il collocamento privato di cui al DLG. 469/97 e dall’altro la fornitura di lavoro temporaneo previsto dalla L. 196/97. In questo, ormai consolidato, orientamento si colloca la normativa della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, la quale si pone come obiettivo primario, attraverso l’ampliamento degli istituti appena ricordati, di "realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità d’inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione". Quali i punti su cui dovrà vertere tale sviluppo? 1. Snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 2. Modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, in termini di efficienza, efficacia e maggior competitività; 3. Incentivazione della presenza di operatori privati nelle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici; 4. Mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero;

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