L’ATTUALITA’ DELLA SENTENZA “VAN GEND EN LOOS” QUARANT’ANNI DOPO
di Ugo Pagallo

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Passata del tutto inosservata la ricorrenza, il 5 febbraio 2003 sono trascorsi quarant’anni dalla (giustamente) celebre pronuncia della Corte di giustizia europea nel caso "van Gend en Loos". La ragione della straordinaria importanza è duplice: da un lato, i giudici della Corte del Lussemburgo gettavano le basi (ermeneutiche) del nuovo diritto comune europeo, d’altro canto, rimarcavano la soluzione di continuità che il Trattato di Roma avrebbe comportato rispetto alle tradizionali categorie del diritto internazionale.

Per quanto concerne il primo punto, basti ricordare come, nella sentenza in questione (cfr. la "Raccolta della Giurisprudenza della Corte", c. 26/62, 1963, p. 23), è dichiarato che l’ordinamento comunitario "riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini". Come sottolineato in Testi e contesti dell’ordinamento giuridico (Cedam, Padova 2001, terza edizione, pp. 97 sgg.), questo non soltanto significa problematizzare alla radice la tipica distinzione tra "pubblico" e "privato" (quanto meno, come abitualmente concepita dai civil lawyers); ma, revocare altresì in dubbio un principio basilare del diritto internazionale moderno. Laddove sono rarissimi gli esempi di trattati internazionali che prevedano diritti ed obblighi per i singoli cittadini – e il caso di scuola, o, se si vuole, l’eccezione che conferma la regola, è dato dal caso della "giurisdizione dei Tribunali di Danzica", del 1928 -, ciò dipende precisamente dal fatto che soggetti del diritto internazionale (moderno) sono (stati) soltanto i singoli stati nazionali sovrani.

D’altro canto, nella sentenza in questione, avverte la Corte di giustizia, "la Comunità [europea] costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani" (in Raccolta, cit., p. 23). Or bene, proprio questa stessa (indubbia) "novità" che contraddistingue l’ordinamento giuridico comunitario, rappresenta a tutt’oggi, e cioè, a quarant’anni dal caso Van Gend en Loos, un autentico rebus. Di che cosa si tratta? Di un ordinamento post-sovrano? Di una "comunità giuridica" nel senso precisato dal Bundesverfassungsgericht nella sentenza del 12 ottobre 1993 sul Trattato di Maastricht? Di un ordinamento "autonomo" e "distinto", come vuole invece la Consulta di Roma, secondo quella prospettiva marcatamente "dualistica" che, come riferito in Testi e contesti, può essere riassunta all’insegna della "legittima violazione dell’art. 235 del Trattato CE"?

I dubbi e le aporie cui vanno incontro questi (e simili) tentativi di mettere a fuoco, in positivo, lo status giuridico dell’odierna Unione, diventano particolarmente evidenti nel seguire i lavori in corso della cosiddetta Convenzione europea (al riguardo, rimandiamo a http://european-convention.eu.int/). Infatti, ogni snodo epocale degli ordinamenti giuridici e politici d’Occidente è stato sempre accompagnato da nuove categorie: dalla Rivoluzione americana è sorta l’applicazione su larga scala del modello federalista, l’inventio del Tribunale supremo e il controllo "diffuso" della costituzionalità delle leggi; dalla Rivoluzione francese, l’idea di potere costituente, etc. Sicché, è mai possibile che, ai giorni nostri, dimentichi della "novità" di cui parlava la Corte di giustizia, i lavori della Convenzione procedano sulla base di categorie (giuridiche e politiche) ormai obsolete, reperti d’un mondo che più non esiste?

Del resto, il riemergere di vecchi pregiudizi positivistici, al crepuscolo del principio di sovranità, appare tanto più sconcertante, se si riflette sul fatto che, in attesa (o in assenza) di un demos europeo, avanza spesso la tesi che la costruzione della nuova Europa dipenda dal lavorio illuminato di élites, o, per essere politically correct, almeno da parte dei rappresentanti politici dei distinti popoli d’Europa. È mai possibile che si pensi a gettar le fondamenta della "nuova casa comune" in ragione delle stesse categorie che hanno condannato il Vecchio continente a secoli di guerre civili? Non ha forse insegnato nulla ai componenti della Convenzione l’acquis comunitario? E, poi, li dovremo ricordare come "Padri Fondatori" o "Padri Costituenti? Nemmeno si sono posti il problema!

Certo, non vediamo tra gli studiosi impegnati nei lavori della nuova Costituzione, né un Thomas Jefferson né un Thomas Paine (ma, se per questo, ed è tutto dire, nemmeno un abate Sieyès). Rimanendo il sospetto che ogni comunità ha la classe dirigente che le corrisponde, sarebbe tuttavia il caso che la Convenzione tornasse a meditare seriamente sulla "novità" annunciata dalla Corte di giustizia quarant’anni or sono. Per dirla con un famoso volume di filosofia del diritto, in fondo, occorre pur sempre apprendere il proprio tempo col pensiero.