Sulla legge Cirami
CONTRA
di Giovanni Caruso
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Senza voler tornare sulla polemica di carattere politico che ha accompagnato la burrascosa approvazione della cd. legge "Cirami", introduttiva, tra le cause di rimessione del processo penale, del cd. legittimo sospetto (L. 07.11.2002, n. 248), si esporranno, di séguito, le ragioni per le quali si ritiene che la riforma legislativa in argomento presenti gravi "frizioni" di carattere sistematico, anzitutto sotto il profilo della coerenza con i principi costituzionali dettati in subiecta materia.
In effetti, sotto tale ultimo profilo, risultano incrementate le cause di grave perplessità che già l’avevano accompagnata all’epoca del Codice Rocco, e che avevano espressamente indotto il legislatore del nuovo codice a non reintrodurre più, tra le cause di rimessione del processo, quella costituita dalla cd. legittima suspicione, dove risulta(va) assorbita in una formula più complessa e articolata, direttamente riferita ai tradizionali parametri dei "motivi di ordine pubblico" e del "legittimo sospetto" indicati dalla legge-delega. In realtà, va anzitutto demistificato un luogo comune, alimentato come un mantra dai più fervidi sostenitori della re-introduzione della legittima suspicione, insistente sulla presupposta lacuna attuativa della volontà del legislatore delegante del 1988, il quale avrebbe, alla direttiva 17 dell’art. 2 L. 16.02.1987, n. 81, imposto al delegato la previsione, tra le varie altre cause di rimessione del processo penale, quella del legittimo sospetto: il legislatore delegato, secondo il dire dei riformatori, per dimenticanza, distrazione, incuria o rimozione, avrebbe omesso di dare esatta attuazione alla legge delega.
Ora, indipendentemente dalla giusta notazione secondo la quale il vizio costituito dalla violazione dell’art. 77 della Costituzione non coinvolgerebbe il difetto, bensì solo l’eccesso attuativo della volontà del delegante (cfr. sul punto specifico, E. MARZADURI, L’approvazione di un testo diverso dalla delega implica solo la responsabilità politica del governo, in Guida al diritto, n. 29 del 27.07.2002), ciò che va denunziato come preconcetto e tendenzioso dell’ormai vittoriosa vulgata "ciramiana", è il topos della carenza di consapevolezza critica del legislatore del 1988 nel non introdurre nel tessuto normativo processuale la causa di rimessione costituita dal "legittimo sospetto".
Sicché, in ausilio della memoria nostra, e degli "smemorati", va fatto un passo indietro.
In effetti, il timore delle possibili frizioni tra la legittima suspicione e il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 della Costituzione cominciò ad affliggere le riflessioni dei giuristi e, in particolar modo, dei proceduralisti, ancòra durante la vigenza del Codice Rocco, il quale, all’art. 55, prevedeva proprio la causa di rimessione del processo reintrodotta con la legge in commento. Tanto che si trattava di quelle stesse riserve e obiezioni che da più parti si sono sollevate contro la modifica legislativa de qua, legate al carattere estremamente generico e fluttuante della formula echeggiata dal ditterio latino – legitima suspicione -, e che già 40 anni or sono avevano condotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla questione, giungendo, "con qualche comprensibile disagio, a "salvare" la corrispondente previsione contenuta nell’art. 55 del c.p.p. abrogato, ma subordinandola ad una interpretazione significativamente restrittiva dei suoi possibili ambiti applicativi" (cfr. V. GREVI, La remissione per ragioni troppo vaghe non assicura la precostituzione del giudice, in Guida al diritto, n. 32 del 24.08.2002). Con la citata sentenza, la Corte costituzionale, nel rigettare l’eccezione, aveva sottolineato come il principio del giudice naturale precostituito per legge incontrasse dei limiti posti a tutela "sia dell’interesse generale sia del diritto di difesa, del quale l’art. 24 Cost. esige la inviolabilità". Allo stesso tempo, però, la Corte aveva chiarito come solo in situazioni eccezionali, tali da rendere non solo opportuno, ma addirittura necessario lo spostamento del processo, il bilanciamento tra i suddetti interessi potesse essere risolto con il sacrificio della competenza del giudice territorialmente precostituito. Per maggior precisione, secondo la citata sentenza i due requisiti dell’ordine pubblico e del legittimo sospetto dovevano essere interpretati in modo particolarmente rigoroso, nel senso di legittimare lo spostamento del processo solo qualora "si turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone; ovvero quando (riguardo al legittimo sospetto) con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o definizione di esso" (cfr. C. cost. 03.05.1963, n. 50, in RIDPP, 1963, 624, con nota di G. CONSO, La costituzionalità dell’art. 55 c.p.p.). Tuttavia, quella stessa interpretazione restrittiva, se aveva potuto salvare l’art. 55 del vecchio codice da una declaratoria di illegittimità costituzionale, non era peraltro riuscita a contenere le esuberanze di una giurisprudenza sempre pronta ad interpretare quel medesimo cànone normativo – il legittimo sospetto – "in termini più dilatati che mai" (cfr. G. CONSO, Un istituto in crisi: la rimessione per ordine pubblico o per legittimo sospetto, in Riv. Dir. Proc., p. 101), tanto che si era sviluppato un orientamento il quale – in patente contrasto con l’affermata eccezionalità dell’istituto – tendeva a ritenere sussistente l’ipòtesi del legittimo sospetto non solo in presenza di un concreto ed effettivo pregiudizio ambientale per la libertà di determinazione del giudice e degli altri soggetti partecipanti al processo, "ma anche quando potesse profilarsi unicamente un "pericolo" o un "dubbio" di un possibile turbamento della serenità del giudice, magari nella forma di meri condizionamenti di tipo psicologico" (cfr. V. GREVI, La remissione per ragioni troppo vaghe non assicura la precostituzione del giudice, in Guida al diritto, n. 32 del 24.08.2002, p. 16). D’altro canto, alla luce di tale situazione, non si aveva difficoltà a comprendere come la dottrina più avveduta sul tema non avesse esitato a censurare, sotto il profilo costituzionale, la previsione dell’abrogato art. 55 c.p.p. nella parte riconducibile alla legittima suspicione (cfr. BELLANTONI, Ordine pubblico, legittimo sospetto e rimessione del procedimento, Padova, 1984, p. 78; G. SPANGHER, La rimessione dei procedimenti, Milano, 1984, p. 342 e ss., 361), giungendo ad auspicare che la questione fosse sottoposta nuovamente ad un più approfondito e prudente ripensamento della Consulta. È questo, dunque, l’orizzonte presentatosi ai riformatori alla vigilia dell’approvazione del nuovo codice di rito, al cospetto del quale fu divisata ed attentamente deliberata la scelta di non introdurre, tra le ipotesi di rimessione, quella della legittima suspicione, ancorché recepita nella direttiva n. 17 della legge delega; e, in effetti, nel "dare attuazione alla citata direttiva, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno non riprodurre testualmente le due formule relative all’ordine pubblico e al legittimo sospetto (al fine di evitare che si ripresentassero gli inconvenienti "discendenti dall’adozione di formule generiche come quella dell’art. 55 c.p.p."), tenendo ferma, per converso, la soluzione già adottata dal progetto preliminare del 1978" (cfr. L. GIULIANI, voce Remissione del processo, in
Digesto delle discipline penalistiche, Utet, 1997, vol. XII). Pertanto, contrariamente quanto superficialmente assunto dai sostenitori della riforma, non si sarebbe trattato di una "svista", di un "incidente di percorso", ovvero di una distrazione tipografica del legislatore, bensì di una scelta ben ponderata ed adeguatamente calcolata alla stregua di consapevoli approdi teorici ed ermeneutici.
Pertanto, rischia di aver giuoco facile la critica, anche la più aspra e virulenta, di coloro che hanno denunziato che "c’è da rimanere sconcertati di fronte al disegno di legge […], là dove mira ad interpolare l’odierno art. 45 c.p.p., attraverso l’inserimento del "legittimo sospetto" tra i "casi" di rimessione del processo", in tal modo facendo regredire la situazione normativa allo status quo ante, ad una sistemazione "pressoché identica […] a quella vigente all’epoca del codice abrogato, sulla base di una superficialità d’intenti a dir poco indecorosa" (cfr. V. GREVI, La remissione per ragioni troppo vaghe non assicura la precostituzione del giudice, in Guida al diritto, n. 32 del 24.08.2002, p. 17), dilatando a dismisura l’interpretazione dei presupposti di operatività dell’istituto della rimessione, e ciò facendo nel più assoluto spreto per i richiami al mantenimento di un senso di viva attenzione per le implicazioni costituzionali a suo tempo espressi inequivocabilmente dalla Consulta a fronte dell’esigenza di precostituzione legale del giudice ex art. 25, comma 1° della Costituzione.
Infine, occorre un ultima notazione sulla disposizione transitoria della legge 248/2002, contenuta nell’art 5, comma 1° e di séguito riportata: La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge conservano efficacia. Il Presidente della Corte di Cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’art. 48, comma 3, del codice di procedura penale".
La norma in esame non può non suscitare seri dubbi d’incostituzionalità con riferimento alla nuova ipotesi di rimessione per "legittimo sospetto", ancora una volta in rapporto, quale parametro costituzionale di riferimento, all’art. 25 della Costituzione. Infatti, da questo principio costituzionale, e più precisamente dalla garanzia di precostituzione legale del giudice rispetto al fatto di reato, "si ricava, a ben vedere, una non equivoca deroga al normale criterio della immediata operatività delle norme processuali ("tempus regit actum"), dovendosi invece privilegiare il criterio per cui l’individuazione del giudice "naturale precostituito per legge" deve essere realizzata sulla base delle norme processuali di competenza all’epoca del fatto" (cfr. V. GREVI, La remissione per ragioni troppo vaghe non assicura la precostituzione del giudice, in Guida al diritto, n. 32 del 24.08.2002, p. 19). In altri termini, come suggestivamente notato, in detta materia vigerebbe il criterio espresso dal brocardo latino "tempus criminis regit iudicem", e non "tempus regit actum" (cfr. ANDRIOLI, La precostituzione del giudice, in Riv. Dir. Proc., 1964, p. 328).
In definitiva, stando alla migliore dottrina, pressoché concorde sul punto, deriverebbe dall’art. 25, comma 1°, della Costituzione, un evidente divieto di retroattività delle norme incidenti sulla competenza giurisdizionale, che si traduce nella loro inapplicabilità nei processi per reati commessi prima della loro entrata in vigore. Poiché i presupposti previsti per la remissione del processo, all’interno del sistema generale delle competenze, concorrono ad individuare il giudice competente in quei determinati processi, nell’àmbito dei quali sia stata presentata ed accolta la richiesta di translatio iudicii prevista dall’art. 45 c.p.p., ne deriverebbe che eventuali norme modificatrici dei suddetti presupposti (per esempio nel senso della loro estensione, attraverso la re-introduzione della causa del "legittimo sospetto") non possano valere se non nei processi relativi a reati commessi dopo la loro entrata in vigore.
In definitiva, sembra vi siano, già all’anno zero della cd. legge "Cirami", ragioni valide per ritenere fallimentare la riforma, e per trovare conforto nella solita, desolante diagnosi arcitaliana: non preoccupiamoci, anche se la situazione è grave, sembra tuttavia poco seria.