DIRITTO COSTITUZIONALE E SISTEMA ECONOMICO:
IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
di Luigi D’Andrea
Università degli Studi di Messina

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Abstract

Title III of Part I of the Italian Constitution deals with economic relations. It is a topic historically beset with problems. It can be conceptualized and understood under the forms of law or the efficiencies of economics. So too it concerns both the abstention of the state from intervention in the free market and the need for the state to intervene. This article analyses these questions, reflecting upon the general framework of the Italian Constitution and upon the central place occupied by the principle of subsidiarity. This principle also informs the articles of the so called “economic constitution”, and its multi-faceted meanings historically take shape in different ways, according to the exigencies of the time. The Author, in a long concluding section, revisits and delves deeper into certain decisions of the Constitutional Court that well show how the court has sought and developed equilibrium.

 

SOMMARIO:

1. La controversa nozione di “costituzione economica”: notazioni introduttive.
2. La feconda e reciproca apertura del sistema economico e del sistema giuridico nel contesto del sistema sociale complessivo.
3. La centralità del principio di sussidiarietà negli ordinamenti costituzionali inter-livello ed inter-sistemici.
4. Il principio di sussidiarietà come architrave della “costituzione economica” italiana. La dimensione processuale della “costituzione economica”.
5. La giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti economici nella prospettiva delineata dal principio di sussidiarietà.
6. Conclusioni.

 

 

1. La controversa nozione di “costituzione economica”: notazioni introduttive

La presente riflessione relativa ai rapporti tra il diritto costituzionale e la dimensione economica attraverso il prisma della giustizia costituzionale prende le mosse dalla categoria della “costituzione economica”: essa, originata in seno alla dottrina tedesca (già al tempo della Repubblica di Weimar) [1] , discussa nella sua utilità e nella sua stessa ammissibilità sul piano tanto teorico quanto dommatico [2] , è tuttavia di uso corrente (soprattutto dall’inizio degli anni ’90, ma a partire dalla metà degli anni ’70), nel linguaggio dei giuristi del nostro Paese (e non solo del nostro Paese), e vale ad identificare, solitamente, le norme costituzionali in materia economica, e dunque “quel complesso di principi costituzionali che si occupano dei rapporti economici (cui è esplicitamente dedicato il titolo III della parte I della costituzione italiana del 1947) e dai quali si desume quale modello di società sia stato prefigurato dai costituenti” [3] .
Così definita, la categoria della “costituzione economica” si configura come un ossimoro (apparente, come subito si avrà modo di precisare) lungo gli assi che pongono in relazione dialettica (ed – in ultima analisi – congiungono) l’istanza di unità del sistema e l’istanza del garanzia e valorizzazione del pluralismo, per un verso, la sfera giuridico-formale e l’ambito fattuale dell’esperienza comunitaria, per altro verso: per tale ragione, essa presenta qualche analogia per un verso con la nozione di partito politico, “parte totale”, secondo la lezione di Mortati [4] , ovvero, per altro verso, con il principio di effettività, non casualmente definito un “quasi-ossimoro” [5] , in quanto problematicamente riconosce alla sfera dell’essere attitudine normativa [6] .
Se infatti la nozione di “Costituzione” vale ad identificare la Carta fondamentale del sistema normativo, la fons fontium, il principium individuationis et unificationis dell’ordinamento, l’aggettivo “economica” si riferisce ad un preciso ambito della convivenza organizzata, ad un differenziato sotto-sistema del sistema sociale complessivo, e sul piano normativo ad uno specifico settore dell’ordinamento, comprendente quelle disposizioni normative (di rango costituzionale e sub-costituzionale, naturalmente) funzionalizzate alla disciplina appunto di sotto-sistema sociale. La locuzione in esame si configurerebbe come un ossimoro “reale” rispetto a quelle due polarità dialettiche (unità/pluralismo; fatto/diritto), ove l’istanza unitaria fosse declinabile soltanto in irriducibile opposizione alle (peraltro in sé eterogenee…) manifestazioni del pluralismo, od anche soltanto a prescindere dalle stesse (si pensi alla “dottrina della Costituzione” di stampo schmittiano), da una parte, ed ove fosse fedelmente seguita l’impostazione del positivismo legalistico, secondo cui lo spazio giuridicamente rilevante integralmente coincide con la disciplina formalmente posta dal legislatore, dall’altra parte. Ma la “logica” del costituzionalismo contemporaneo si presenta refrattaria (si direbbe, allergica…) rispetto ad ogni concezione dicotomica tanto dei rapporti tra il valore dell’unità del sistema e le diverse espressioni del pluralismo presenti nel tessuto comunitario (esigendo che fisiologicamente il primo si garantisca e si implementi attraverso la cura e la valorizzazione delle seconde), quanto delle relazioni tra l’universo giuridico-formale e la dimensione effettuale dell’esperienza comunitaria [7] . Perciò, è soltanto in ragione della capacità di integrare la specifica disciplina dei rapporti economici entro il complessivo quadro assiologico delineato dai principi fondamentali (autentico nucleo duro indisponibile del sistema) che la Carta costituzionale può assolvere la propria indeclinabile funzione di unificazione dell’ordinamento; ed è soltanto in forza dell’attitudine a tessere una robusta rete di relazioni sinergiche con le diverse (e non di rado conflittuali) istanze recate dai molteplici soggetti operanti nella sfera economica, valorizzandone, per quanto possibile, l’autonoma determinazione ed i peculiari talenti, che il sistema giuridico può muovere in direzione di una congrua implementazione del disegno costituzionale nell’ambito della dimensione economica.

2. La feconda e reciproca apertura del sistema economico e del sistema giuridico nel contesto del sistema sociale complessivo

Una riflessione relativa ai rapporti tra sistema giudico (o, se si vuole, politico e giuridico) e sistema economico deve in primo luogo interrogarsi intorno alla loro stessa ammissibilità (già sul terreno teorico). Infatti, non sono mancate e non mancano, sul versante tanto del pensiero giuridico e politico quanto del pensiero economico, proposte ricostruttive volte a negare rilevanza e portata ai rapporti tra diritto (e politica) ed economia, volte cioè a negare alla realtà economica significatività e portata per la (e nella) costruzione dell’ordinamento giuridico, e viceversa.
Si consideri, nell’ambito della dottrina giuridica, la teoria recentemente elaborata da Irti secondo la quale l’economia di mercato si presenta come locus artificialis, derivando integralmente dalla tecnica del diritto che conferisce (mediante regole eteronome, e proprio perché eteronome) forma alla realtà economica [8] , ovvero alle riflessioni teoriche di Leoni circa l’incompatibilità del diritto di fonte legale con l’idea del libero mercato (nonché, più in generale, con lo stesso concetto di libertà intesa come assenza di norme) [9] ; in una logica analoga, sul fronte delle teorie economiche, le elaborazioni dei padri fondatori dell’economia neoclassica, “marginalista” [10] , hanno definito e configurato il “sistema economico” basato sul mercato secondo caratteristiche di autosufficienza, assumendo che questo possa raggiungere automaticamente condizioni di equilibrio in base ai comportamenti degli operatori economici, rispetto ai quali ogni intervento regolativo dello Stato (particolarmente se di tipo redistributivo ed equitativo) rappresenta una fonte di distorsione e di perdita di efficienza. Se si accede a siffatte prospettive teoriche, risulta irrimediabilmente precluso ogni tentativo di porre autenticamente (cioè, dall’interno dei rispettivi statuti) in relazione il sistema giuridico ed il sistema economico, conformandosi l’uno e l’altro secondo dinamiche chiuse, di tipo autoreferenziale.
Ma deve osservarsi come già in seno alla dottrina economica risulta ormai largamente accreditata la consapevolezza dell’inanità di ogni sforzo di chiusura autoreferenziale del sistema economico. A ben vedere, già i cc.dd. “fallimenti del mercato” (sia a livello micro che a livello macroeconomico), che non possono in alcun modo essere esclusi sul piano teorico (e che, del resto, hanno trovato e trovano puntuale conferma sul terreno dell’analisi empirica), finiscono per proporre la necessità di un intervento politico per la regolamentazione dei mercati e/o per la prevenzione delle recessioni economiche; ed almeno implicitamente, il richiamo alla politica economica come strumento di correzione dei risultati inefficienti del mercato non può che tradursi in una “apertura” del sistema economico ad un sistema “altro” (quello politico; e, più in generale, agli altri “sistemi” che regolano la convivenza organizzata). Ma sembra particolarmente rilevante ai fini della nostra riflessione considerare come gli studiosi del sistema economico con forza crescente ne pongano in evidenza la costitutiva incompletezza: certo, questo si configura come un sistema di organizzazione dei fattori della produzione e della distribuzione delle risorse dotato di un proprio statuto e di una propria logica, ma tuttavia come un sistema “aperto”, tanto sul versante del sistema naturale (ecologico), essendo la stessa capacità di crescita e financo di sopravvivenza del primo correlate crucialmente al ritmo di consumo dello stock di capitale e di risorse offerte dal secondo [11] , quanto sul versante degli altri sistemi di organizzazione delle società umane (dal sistema etico [12] e culturale [13] , al sistema giuridico [14] e politico).

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