L’ABROGAZIONE DELL’ART. 15 DELLA LEGGE CRISPI
Il problema concettuale dell’abrogazione nella sua fase applicativa.
Il ruolo del giurista.
di Federico Casa

In altri termini, rispetto al quesito iniziale, si deve necessariamente rispondere che Tizio, il quale è contemporaneamente consigliere d’amministrazione dell’ente Alfa e dell’istituto Beta, non deve astenersi da ogni discussione e votazione del consiglio d’amministrazione di Alfa nel quale si dibattano problematiche afferenti l’ente Beta, e viceversa.
La soluzione suggerita ha anche una sua logica interna: stante il preminente interesse pubblico, non è nemmeno ipotizzabile un contrasto tra la delibera A di Alfa e la delibera B di Beta, a meno che certo l’amministratore non abbia un interesse proprio, ma allora diverso da quello di Alfa e di Beta, la cui violazione verrà allora sanzionata.
La seconda. All’amministratore che viola l’art. 77 comma II non vengono prescritte né sanzioni amministrative né disciplinari di alcun genere, come poteva essere la decadenza dall’ufficio di amministratore, quale sanzione tipica contenuta nell’art. 17 della "Crispi", risultando pertanto perfettamente congruo che l’amministratore IPAB non abbia un un trattamento giuridico diverso rispetto a quello di un amministratore di un ente locale, il quale è chiamato a prendere decisioni relative ai medesimi ambiti territoriali e a vigilare sullo svolgimento di attività giuridiche ed economiche del tutto analoghe.
Pertanto, alla luce di quanto testé affermato, risulta assolutamente chiaro che, in forza dell’intervento del legislatore delegato del 2001, la disciplina degli organi di amministrazione delle IPAB è stata completamente ri-disegnata. Agli organi di governo delle IPAB, infatti, il legislatore delegato ha voluto applicare la medesima disciplina che il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000 n. 267 aveva previsto per gli organi di governo di questi enti. Oltre al rinvio espresso all’art. 87 del Testo Unico e con esso alla disciplina degli enti locali, va precisato che il legislatore delegato del 2001 ha disciplinato in modo nuovo e pertanto completamente innovato anche lo status degli amministratori delle "nuove aziende pubbliche di servizi alle persone" (comunemente dette ASP), le quali succederanno, e la cosa non può essere casuale, proprio in applicazione del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, alle "vecchie" IPAB.

L’altra questione pratica posta all’attenzione dell’interprete riguarda le indennità dei componenti i consigli di amministrazione delle IPAB; in particolare si tratterà di rispondere ad un duplice quesito:
se, con riferimento al quadro normativo e provvedimentale vigente, al fine di determinare l’indennità di carica del presidente del consiglio IPAB, si debba ancora ritenere applicabile la tabella A) di cui alla legge 27 dicembre 1985 n. 816 oppure essa risulti abrogata;
se un componente il consiglio d’amministrazione di due enti possa cumulare le due diverse indennità di carica.
In altri termini, si tratterà di determinare in quale misura andrà calcolata l’indennità di carica, nonché di comprendere se Tizio, il quale è nel contempo, poniamo, presidente del consiglio d’amministrazione di Alfa e di Beta, possa cumulare le indennità di carica.
La disciplina normativa di riferimento è dunque quella contenuta nella legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6 la quale, all’art. 72 commi III-V, nel prevedere per gli amministratori delle IPAB l’erogazione di un’indennità di carica, fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento in materia di enti pubblici e locali: "in attuazione dei principi generali dell’ordinamento che prevedono l’erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell’IPAB la corresponsione […]", e nella legge regionale 15 dicembre 1982 n. 55 (e successive modificazioni), al cui art. 12 si demanda all’organo regionale competente la fissazione delle modalità e dei criteri per la determinazione di tali indennità.
Pertanto, in attuazione dell’art. 72 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6 e dell’art. 9 della legge regionale 16 settembre 1997 n. 37, il Consiglio della Regione Veneto, con due deliberazioni, la n. 133 del 1997 e la successiva n. 42 del 1998, ha indicato le modalità ed i criteri per la determinazione delle indennità degli Amministratori delle IPAB.
In particolare, la delibera del Consiglio Regionale n. 133 del 97 ha stabilito che, ai fini della determinazione degli importi massimi delle indennità fissate, si debba fare riferimento a quanto stabilito dalle tabelle della L. n. 816 (e successive modificazioni ed integrazioni), stabilendosi al punto 4) della delibera stessa che la materia dovrà essere regolata da tutte le altre disposizioni previste da tale disposto normativo, in quanto con essa compatibili.
Con la seconda deliberazione del Consiglio Regionale, la n. 42 del 1998, invece, sono stati approvati, in sostituzione di quelli della deliberazione precedente, i nuovi criteri per la classificazione delle IPAB, modificando gli indici tipologici per la determinazione delle indennità agli amministratori delle stesse, pur senza espressamente abrogare quanto stabilito dalla precedente delibera n. 133 del 1997.
A questo punto risulta opportuno evidenziare che, sebbene la delibera n. 42 del 1998 rinvii anch’essa alle tabelle della legge n. 816, il provvedimento consiliare omette tuttavia di fare espresso riferimento alle successive modificazioni di tale legge; ciò nonostante, detta omissione non dovrebbe impedire l’applicazione delle successive ed intervenute modificazioni della legge n. 816, in quanto l’integrale applicazione di quest’ultima discende dai principi generali espressamente richiamati dall’art. 72 comma III della legge regionale n. 6 del 1997.
Chiarito ciò, va ancora evidenziato che l’entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, la quale ha ri-disciplinato lo status degli amministratori degli enti locali, innovando quanto previsto dalla n. 816 del 1985 ed abrogando tutte le disposizioni con essa incompatibili, ha abrogato anche le tabelle indicate in tale disposto normativo.
Infatti, in forza di quanto disposto all’art. 23, comma IX della L: n. 265, secondo il quale "la misura minima delle indennità delle funzioni e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata […] con decreto del Ministro dell’interno […]", viene adottato il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000, contenente il regolamento recante i criteri per la determinazione della misura dell’indennità minima delle funzioni e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, nel quale sono indicate le modalità per il calcolo delle indennità degli amministratori locali, determinazioni che erano prima contenuti nella tabella A) allegata alla L. n. 816 del 1985.
Si deve necessariamente concludere che le indennità degli amministratori delle IPAB sono previste dalla L.R. n. 6 del 1997, nonché nella conseguente deliberazione regionale (la n. 42), per effetto della quale il contenuto della tabella A) della L. n. 816 deve essere ri-aggiornato alla luce della normativa contenuta nella L. n. 265 la quale ha ri-disegnato lo status degli amministratori degli enti locali. Tale interpretazione è indubbiamente confermata dal contenuto dell’art. 72, III comma della L.R. n. 6, il quale, intendendo regolamentare gli amministratori delle IPAB, da una parte, rinvia ai principi generali dell’ordinamento giuridico, dall’altra, rimette all’organo regionale competente la determinazione di tali criteri.
Da ultimo, si devono analizzare le modifiche legislative intervenute dopo l’entrata in vigore della L n. 265 del 1999, ed in particolare il D.Lgs. n. 267 del 2000, contenente il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, nonché il D.Lgs. n. 207 del 2001, che ha appunto ri-ordinato la normativa in tema di IPAB, il quale stabilisce che "gli emolumenti spettanti ai componenti gli Organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell’atto di intesa di cui all’art. 5, III, con il regolamento di organizzazione dell’azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli dalla legge regionale" (art. 7 comma V).
Pur non essendo stato tale regolamento di organizzazione ancora adottato, appare chiaro che, ai fini della piena attuazione della riforma delle IPAB, sarà decisivo il ruolo esercitato dalle Regioni, le quali dovranno perseguire i principi ed i criteri indicati dal D.Lgs. n. 207, che attribuisce loro alcuni adempimenti assolutamente puntuali, tra i quali appunto, almeno ai fini che qui interessano, la definizione dei criteri per la fissazione dei compensi degli amministratori.
Ora, in attesa delle conseguenti deliberazioni regionali in attuazione dei principi contenuti nel decreto di riordino delle IPAB, la disciplina attualmente applicabile agli amministratori di tali enti in tema di indennità, almeno per quel che riguarda la regione Veneto, rimane quella della L. R. n. 6 del 1997 e della delibera consiliare n. 42, le quali disposizioni, non essendo stato ancora attuato l’art. 7 del sopraindicato decreto legislativo, rimangono le uniche abilitate a regolare tali disciplina.

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