CENNI STORICI SULLA COLPEVOLEZZA «FONDANTE» E SULLA COLPEVOLEZZA «GRADUANTE»*
di Mauro Ronco
Università degli Studi di Padova
Il comando che impone di rispettare il precetto è sempre frutto di una decisione autonoma del soggetto, mai di una imposizione eteronoma che proviene ab externo, dal potere dello Stato o di chicchessia altro. De Simoni appoggia l’assunto a due auctoritates, a Marco Tullio Cicerone e all’imperatore romano Leone. Il primo ricorda nel De Oratore che “ …noi impariamo… coll’autorevole cenno delle leggi, a domare le nostre passioni, a frenare i morbosi desideri, a conservare i nostri beni e a tenere lontani dai beni altrui il pensiero, gli occhi e le mani” ; [29] ” ; il secondo, nella Novella Leonis 105 insegna che: Al corpo soltanto conviene il beneficio della medicina; le leggi invero danno vantaggi tanto all’animo quanto al corpo”[30] L’insegnamento è opposto a quello coevo di Anselm Feuerbach: nell’Autore italiano la legge è un esempio per l’intelletto, che comanda autonomamente alla volontà; la colpevolezza è il rifiuto della volontà di conformarsi al giudizio della ragione; l’imputabilità è la intrinseca qualità morale del soggetto che non aderisce al bene che l’intelletto, sorretto dall’esempio della legge, ha effettivamente riconosciuto o avrebbe almeno potuto riconoscere; la pena è calcolata in funzione della capacità dell’intelletto di riconoscere il valore del bene additato dal precetto e della volontà di conformarsi al giudizio della ragione. In Feurbach la legge incute paura alla parte materiale e corporea del soggetto, dirigendosi direttamente alle sue facoltà sensibili; alla colpevolezza è sostituita la intimidabilità; la intimidabilità è l’attitudine del soggetto di avvertire la paura incussa dalla minaccia di sofferenza da parte della legge; la pena è calcolata in funzione del livello di insensibilità del soggetto alla paura.
De Simoni sviluppa poi alcune considerazioni sull’ovvia, ma spesso trascurata, verità per cui gli atti interiori dell’intenzione e della volontà costituiscono oggetto indiretto della norma giuridica. Poiché, invero, l’atto esteriore, per essere atto umano, deve ricevere la sua forma dall’interiore atto intellettivo e volitivo, l’obbedienza alla legge non è cosa che riguarda solo il guscio esterno della persona, ma anche il suo motore interno . [31]Consegue da ciò che di un’azione può predicarsi la giustizia e la bontà, ovvero l’ingiustizia e la malvagità, tenendosi conto soltanto «di tutti i suoi esterni ed interni rapporti morali» . [32] Se si prescindesse da essi, si trascurerebbe la causa formale dell’agire e, conseguentemente, la sua intrinseca qualità imputabile. Vero è, incalza l’Autore lombardo, che le leggi civili misurano la maggiore o minore ingiustizia delle azioni in funzione del maggiore o minor danno della società e dei suoi componenti. Vero anche, tuttavia, che questo calcolo di ingiustizia esterna postula necessariamente il calcolo previo sulla moralità interna dedotta dai rapporti morali dell’agente rispetto al suo agire. Le azioni delle persone incapaci di intendere o di volere, “di un mentecatto, di un furioso, di un fanciullo e quelle che fuori dell’intenzione e volontà dell’agente sono per un accidente e per un impensato caso avvenute” ,[33] non sono imputate, perché in esse è assente la causa formale che costituisce la imputabilità, cioè “gli interni morali rapporti, e con essi il necessario dato della moralità dell’azione” . [34] Per De Simoni, anche su questo punto in contrasto diametrale con Feuerbach, il compito della legge è di “formare l’abito morale negli uomini a cospirare nella socievole unione” . [35] Le istituzioni, invero, servono principalmente per formare o riformare i costumi, affinché l’uomo guadagni razionalmente la consapevolezza della sua “interna economia morale” . [36] Dall’equilibrio interiore germina “una specie di morale necessità di operare conformemente ai principi imbevuti” [37] ” e grave errore è ritenere che la prevenzione dei delitti possa realizzarsi con la “sola esteriore forza coattiva delle leggi” .[38] De Simoni elabora, poi, nel solco di questi princìpi, i criteri per la commisurazione della pena, indicando “alcune ragioni di sottrazione morale” , [39] ” , che devono rettificare il calcolo morale in ordine all’intensità della volontà colpevole. L’esame verte sulla forza che le passioni esercitano sull’azione umana. Se l’uomo fosse un puro corpo materiale, le passioni farebbero di lui un automa ciecamente portato alla appetizione sensibile degli oggetti necessari per la conservazione del suo meccanismo. Se fosse, al contrario, un puro spirito, le passioni esprimerebbero un impeto verso l’appetizione volontaria degli oggetti spirituali convenienti. Poiché, invece, l’uomo è un composto di anima e di corpo, le azioni che sorgono dall’operare delle passioni perdono la “loro qualità morale” [40] ” in proporzione inversa alla forza della passione che le ha prodotte. Onde, anche se il principio dell’atto, pur quando l’impulso della passione sia forte, rimanga dentro il soggetto e sia, dunque, riferibile alla sua volontà, tuttavia, in questa situazione, il principio volontativo, in cui si radica la colpa, e la conseguente imputazione, è meno direttamente coinvolto. In questo modo “…minorandosi la forza dell’intelletto, si minora anche la ragione di colpa” . [41] Ciò vale quando nell’uomo agisce con preponderanza la sostanza fisica rispetto alla sostanza spirituale, accostandosi egli allora nel modo di operare al mondo degli animali, nella cui natura e indole non vi è alcun profilo di moralità, e nelle cui azioni non v’è traccia di libertà. Consegue che le azioni contro la legge che nascono dall’ira, dal timore, dalla paura, dalla gelosia, quasi come reazione meccanica alla percezione dell’oggetto, non mediate dal giudizio dell’intelletto, sono meno imputabili, o addirittura non imputabili, a meno che il soggetto abbia dato liberamente causa agli impulsi passionali ovvero abbia omesso liberamente di trattenerli, potendo evitarne il sorgere o lo scatenamento .[42] Il tema dell’actio libera in causa viene trattato con grande prudenza filosofica e rigoroso rispetto del principio soggettivo. Vero che la “sottrazione morale” [43] ” in ordine al calcolo dell’imputabilità nei delitti sopporta una eccezione allorché il soggetto si sia messo volontariamente, per sua scelta, nella situazione in cui ha prevalso la parte corporea rispetto alla ragione. Vero, tuttavia, che vanno distinte le passioni che hanno avuto una causa morale indipendentemente dal fatto imputabile all’agente, come è nel caso dell’ira o della paura, dalle passioni “che sono l’effetto di un volontario stato e di una arbitraria circostanza a cui siasi ridotto l’agente, come sono tutte quelle, per cagion d’esempio, le quali derivano dallo stato e dalla circostanza di una abituale e premeditata ubriachezza” . [44] Ma anche in tal caso, l’agente risponderà soltanto e nella misura in cui si sia posto in tale situazione “colla presumibile antivedenza di ciò che ne poteva indi seguire” .[45]
5. Le ricadute sulla struttura e sull’intensità del dolo discendenti dall’integrale considerazione del principio soggettivo.
Alberto De Simoni focalizza nel dolo il punto centrale di “moralità civile” [46] ” su cui, come forma morale del delitto, è fondata “…la ragione imputabile e imputativa” , [47] ” , cioè l’appartenenza piena dell’atto alla persona («ragione imputabile»), nonché il giudizio attraverso cui il giudice, o, comunque, il terzo attribuisce l’atto al soggetto, chiamandolo a rispondere colla pena («ragione imputativa»)”. Accostandosi alla definizione di Tiberio Deciani, ma non sposandola completamente, l’Autore lombardo definisce il dolo come “un affetto dell’animo che porta l’uomo, o attualmente o abitualmente, ad un atto o ad un’azione opposta alle leggi e pregiudizievole alla società nel suo oggetto e nel suo affetto” . [48] La definizione, a mio avviso meno pregnante delle definizioni proposte da Deciani “Animus intellectu constans, certus ac sibi optime conscius et ad nocendum paratus” , [49]” , ovvero “Propositum ipsum et malus animus delinquendi” , [50] ” , definizioni che portano l’accento sulla conoscenza intellettuale del fine, come conoscenza consapevole della sua contrarietà al bene protetto dal diritto, sottolinea due aspetti fondamentali, la causalità del fine, per un verso, e , per un altro verso, la consapevolezza dell’offesa al bene comune insita tanto nell’oggetto quanto nel principio del volere.
Essenziale per apprezzare la pienezza del dolo e il livello della sua riprovevolezza è la considerazione in ordine ai gradi di libertà morale del soggetto. Il dolo presenta fondamentalmente due gradi distinti di “civile moralità” ,[51] il primo meno grave, allorché la volontà sia mossa da un impeto passionale, come è il caso dell’ira, dell’amore, del timore, della gelosia o del dolore, e, il secondo, che integra pienamente il dolo, quando l’azione è mossa da “una piena, perfetta e maturata malizia” . [52] Nel primo caso l’azione, pur suscettibile di una valutazione di qualità morale, per il mancato impedimento da parte della ragione del passaggio all’atto, può dirsi “di misto genere” ,[53] cioè in parte volontaria e in parte involontaria, in proporzione e nella misura in cui incide sul soggetto la violenza della passione. Spetta al discernimento del giudice distinguere, nei casi pratici, grazie alla conoscenza delle leggi relative all’incidenza dell’energia sensitiva sulla natura razionale dell’uomo, tra le situazioni in cui effettivamente è sorta nel soggetto una tempesta emotiva e le situazioni in cui tale tempesta sia stata artificiosamente affettata da parte dell’accusato, allo scopo di sminuire il livello di appartenenza dell’azione a se stesso e, conseguentemente, diminuire la gravità dell’imputazione. Nel secondo caso soltanto, quando il delitto sia stato commesso con “un animo freddo, tranquillo, né scosso dalla violenza di quegli affetti che sono un effetto delle passioni” [54] sussiste vero dolo, definibile come “piena, perfetta e compiuta malizia” . [55] ” . Invero, la prima forma di dolo non si radica pienamente nella decisione della ragione. Poiché, tuttavia, in tale forma sussiste, a differenza che nei casi di azione commessa per ignoranza, un principio morale nella volontà e nell’animo dell’agente, tali atti, in quanto liberi in causa, derivano dalla volontà e sono appartenenti alla persona. Il vero dolo, invece, è malizia piena, definita da S. Tommaso d’Aquino come quello stato in cui il soggetto prepone il male al bene, si costruisce, cioè, una massima per sé in contrasto con la massima dettata dalla norma[56] . Dunque, per De Simoni, si commettono con vero dolo i delitti quando essi sono stati realizzati con la consapevole capacità di riflettere sui mezzi congruenti al fine e con proposito deliberato .[57] Le considerazioni svolte sulla distinzione in ordine ai due tipi di dolo inducono De Simoni a una illazione acutissima circa la sufficienza del dolo “in vizioso eccesso” a sostenere l’imputazione per il delitto consumato, ma non per il delitto meramente tentato. Laddove, invero, manca l’effetto reale conseguente alla condotta, la punibilità si giustifica soltanto allorché il delitto abbia per principio morale soltanto il dolo della seconda specie, cioè quello “di piena malizia” .[58]