F. Reggio, Giustizia Dialogica, Luci e Ombre della Restorative
Justice, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 229.
di Francesco Pozziani
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“Non l’uomo fu fatto per il sabato ma il sabato per l’uomo (NT, MC 2, 27): questa provocazione – che contrappone un autentico umanesimo ad una visione dogmatica e fideistica della legge (e nella legge) – ci ricorda come, sottratte al riferimento continuo, costante, e problematico alla condizione umana e al bisogno di giustizia che essa quotidianamente esprime, le norme e le loro applicazioni rischiano di risolversi – contro l’uomo stesso – in monstra legm” (p. 212): è con questa acuta riflessione, ispirata da un versetto del Vangelo di Marco, che l’Autore Federico Reggio conclude l’interessante saggio “Giustizia Dialogica – Luci e ombre della Restorative Justice”, riassumendone sinteticamente ed emblematicamente il contenuto.
Il testo propone una presentazione ed un approccio critico al tema della Restorative Justice, una corrente di pensiero tematizzata nel Nord America verso la fine degli anni 80, nata dal profondo stato di crisi che investe la giustizia penale.
Il fine ultimo di tale corrente, pur nelle sue svariate articolazioni, è quello di porre l’accento sulla dimensione ripartiva della pena attraverso un mutamento di prospettiva nel modo di intendere la sanzione penale e la sua determinazione.
L’Autore, Federico Reggio, avvocato e dottore di ricerca in Filosofia del Diritto, Metodo e Tradizioni Giuridiche, ha seguito per alcuni anni il dibattito sulla Restorative Jusice, teoria della quale ha approfondito lo studio negli Stati Uniti, presso il Center for Justice and Peacebuilding della Eastern Mennonite University.
Negli Stati Uniti l’Autore ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il professor Howard Zehr, uno dei massimi teorici e propugnatori della teoria della Restorative Justice, il cui pensiero viene difatti più volte ripreso nel corso dell’opera.
Strutturalmente il testo si suddivide in due parti principali.
La prima, intitolata “Idea storia prassi applicative e luoghi comuni”, si propone come una panoramica generale sul tema della Restorative Justice.
Nel primo capitolo, intitolato “Restorative Justice: elementi costitutivi” (pp. 21-52), l’Autore individua il fulcro del concetto di restoration, partendo da una analisi proposta dal professor Zehr; per la quale: “il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l’obbligo centrale è quello di raddrizzare i torti” . [1] Il concetto di restoration pertanto si sostanzia nel porre rimedio alla lesione causata dalla violazione criminosa.
Successivamente l’Autore propone un confronto tra il modello penale proposto dalla Restorative Justice ed il modello legale tradizionale, ponendone in luce le differenze in termini di: concezione del reato, soggetto leso dal reato, concezione della pena, soluzione del conflitto ed elemento consensuale. Egli utilizza allo scopo un utile schema comparativo di immediata comprensione anche per il lettore meno esperto (p. 27).
L’analisi prosegue con la descrizione dei principali modelli di “restorative practice” teorizzati dalla dottrina ed attualmente in uso in alcuni sistemi legali extraeuropei: il victim-offender mediation (VOM), il Family Group Conferencing, i Circle Processes e i Circle Sentencing (pp. 29-40).
Dopo aver delineato pro et contra di ciascun modello l’Autore focalizza la propria attenzione su alcuni istituti attualmente presenti nel sistema giuridico italiano che in qualche modo potrebbero essere ricondotti all’idea di fondo della Restorative Justice. In particolare egli fa riferimento alla mediazione nel processo penale minorile (in cui il rapporto vittima offensore assume un ruolo fondamentale ai fini dello svolgimento del processo) (pp. 42-46), alla competenza penale del Giudice di Pace (che prevede espressamente la possibilità di un incontro fra offensore e vittima, atto a recepire o promuovere una forma di ricomposizione del danno e anche di riconciliazione) (pp. 46-50) , ed infine alle norme di esecuzione penale (in cui trovano spazio condotte riparatorie a vantaggio della vittima o della società) (pp. 50-51).
Alla luce delle considerazioni svolte, tuttavia, l’Autore si dimostra scettico circa l’affermarsi della Restorative Justice in Italia, sottolineando come nel nostro sistema penale la riparazione sia esclusivamente uno strumento eventuale, spesso confuso con il solo risarcimento (p.51).
Da questa prima sommaria analisi l’Autore evince come il restorative paradigme sia costituito da un modello flessibile che ben può adattarsi a diversi sistemi legali, modificandosi di volta in volta a seconda del contesto socio-giuridico di riferimento. In realtà, tale flessibilità, sottolinea significativamente l’Autore, rischia di tramutarsi in un limite, dal momento che i teorici stessi del modello restorative non sono in grado di fornire un concetto unitario di restoration. È avvertita, pertanto, con sempre maggior vigore la necessità di un chiarimento concettuale, in grado di diradare i dubbi circa il vero significato del restorative paradigme (p. 52).
Dopo aver delineato i contenuti e le presunte correlazioni con il sistema penale italiano del paradigma restorative, l’Autore, nel secondo capitolo del saggio, intitolato “Le origini frastagliate di un’idea” (pp. 53-68), descrive le principali correnti di pensiero che maggiormente hanno inciso nello sviluppo concettuale della teoria della Restorative Justice. Egli sottolinea come alle origini di detta teoria vi siano matrici molto diverse fra loro e alle volte persino contrastanti, se non addirittura inconciliabili.
Viene delineato, quindi, un rapido excursus storico delle suddette dottrine che, tuttavia, negli intenti dell’Autore, non vuole essere una semplice parentesi nozionistica ma risulta fondamentale ai fini della comprensione della teoria Restorative.
L’Autore principia tale panoramica dalla teoria abolizionista e dall’informal justice, i cui studiosi di riferimento sono Jerold Auerbach e Roger Matthews (p. 54). Questi ultimi hanno denunciato l’eccessiva astrattezza e tecnicità del diritto penale moderno. Una forte critica alle strutture coercitive della giustizia penale è giunta anche dagli autori appartenenti alla cosiddetta scuola di Utrecht (Houlsman, Bianchi, Van Svaaningen, Mathiesen, Morris). Tali autori hanno teorizzato una dimensione maggiormente controversiale della giustizia. Dette tesi sono sviluppate anche nei saggi di un autore norvegese, Nils Christie, che le porta all’estremo arrivando a definire il conflitto come una sorta di oggetto di proprietà delle parti, che, pertanto, deve essere gestito e risolto dalle stesse senza la partecipazione dello Stato.
L’Autore, tuttavia, si dimostra critico rispetto a tali posizioni sottolineando come “l’abbandono delle strutture coercitive del diritto penale statuale non sembra quindi in questi termini garantire il soggetto dal pericolo di trovarsi impigliato in rapporti altrettanto coercitivi e prevaricatori, ancorché informali e collocati su un piano privato” (p. 57).
Altri movimenti culturali che hanno influenzato le teorie restorative sono quelli che hanno ridato centralità alla vittima del reato, in particolare i Victims Movement. L’Autore afferma come tali posizioni siano state estremizzate da una successiva teoria, quella della Restitution, volta a fare del risarcimento nei confronti della vittima, l’unico reale fine del diritto penale. I due principali esponenti di tale teoria Daniel Van Ness e Karen Strong riassumono la stessa in 5 punti principali: 1) la vittima è il soggetto autenticamente colpito dal reato; 2) sono necessarie forme di pena meno intrusive, e comunque alternative al carcere, 3) richiedere all’offensore di risarcire la vittima può avere un effetto riabilitativo; 4) la restitution è relativamente facile da ottenere e garantire, 5) un adeguato riconoscimento, reso in modo pronto e visibile, riduce istanze vendicative da parte di vittime e società civile.
L’Autore individua, tuttavia, un’ambiguità di fondo nella struttura della restitution: l’emergere, in detta teoria, di una visione debole e procedurale di equità che rinvia a un concetto di giustizia quale equilibrio negoziato, nato da un compromesso più che da un’indagine svolta ad indagare i contenuti, e il fondamento, delle pretese opposte (p. 63).
Altre teorie di riferimento per lo sviluppo concettuale della Restorative Justice risultano essere le istanze di matrice cristiana, con particolare riferimento alla tradizione mennonita e al mondo anabattista, caratterizzate da una connotazione fortemente comunitaria, riconciliativa e non semplicemente afflittiva della giustizia penale.
Gli ultimi due movimenti culturali analizzati dall’Autore in questa approfondita carrellata, sono l’etica femminista ed il comunitarismo (pp. 66-68).
L’Autore, in seguito all’analisi svolta, è costretto a porsi una domanda cruciale: le teorie descritte, alle volte persino confliggenti tra loro, sono state semplicemente assimilate e ricollocate obtorto collo all’interno del paradigma restorative? Se così fosse la Restorative Justice risulterebbe semplicemente un grande contenitore in grado di tenere uniti vari paradigmi teorici senza tuttavia essere in grado di fornire una sintesi originale degli stessi.
L’Autore tenta di dare un risposta a detto quesito nel terzo capitolo del saggio intitolato: “La restorative Justice fra luoghi comuni e consenso apparente” (pp. 71-99).
Egli si propone di svelare quale sia l’odierna percezione che si ha della teorie restorative sottolineando come i contorni concettuali di detta teoria siano eccessivamente sfumati e bisognosi di un chiarimento. Il problema è stato ben individuato da Kay Harris il quale sottolinea come “un problema che immediatamente si pone all’attenzione di chi si interessi di Restorative Justice è una continua carenza di chiarezza concettuale. Sebbene la quantità di scritti in materia sia decisamente aumentata negli ultimi anni, le definizioni e le descrizioni degli elementi portanti di tale concezione variano in modo significativo” .
[2] A parere dell’Autore, il rischio è che il consenso generale che contraddistingue le teorie restorative trovi il proprio fondamento nella rarefazione concettuale del paradigma, tramutando quest’ultimo in un composito luogo comune approvato dai più a patto che non se ne affronti nel dettaglio lo studio degli elementi che lo compongono (p. 74).
Risulta pertanto necessario muoversi dal piano del consenso a quello dei contenuti, andando ad individuare quali siano le premesse concettuali che più condizionano la comprensione degli elementi essenziali del paradigma restorative.
L’Autore sottolinea come alcuni degli elementi fondamentali della teoria restorative costituiscano degli endoxa, delle opinioni condivise fra i vari sostenitori. In alcuni casi tale consenso è esclusivamente superficiale, portando l’autore a definire tali elementi degli endoxa apparenti. Tale superficialità deriverebbe appunto dalla vaghezza dei concetti che ne permette un’ampia, ma poco fondata, condivisione. L’Autore prende quindi in esame tre di tali endoxa che rivestono maggiore importanza fra i sostenitori del paradigma restorative: l’alternatività della Restorative Justice rispetto al sistema penale tradizionale, il concetto di community e quello di restoration inteso come obiettivo concreto della Restorative Justice.
In merito al primo di detti endoxa, dopo aver analizzato le tesi del già citato Christie sull’espropriazione del conflitto da parte dello Stato, l’Autore riporta le riflessioni di Howard Zehr, che nel suo testo “Changing Lenses” [3] , invita a riscoprire la centralità della persona umana senza tuttavia affermare la piena ed esclusiva disponibilità del conflitto in capo a vittima e offensore. In questa prospettiva, che non sfocia nell’abolizionismo puro, Zehr propone il sistema restorative come un continuum del sistema legale tradizionale (p. 87).
A parere dell’Autore vi è tuttavia un punto di convergenza nel pensiero dei due studiosi: la critica verso l’impostazione avversial del processo. La teoria restorative, incetrata su di uno schema consensuale, è dai più sentita come in antitesi alla teoria conflittuale, e ciò ha comportato che concetti come decisione e coercizione siano stati considerati incompatibili con il paradigma restorative. Tale modello, infatti, nel sentire comune, è valutato come totalmente alternativo alla pena. In realtà, sottolinea l’Autore, l’alternatività tra sistema penale tradizionale e Restorative Justice è un concetto tutt’altro che scontato, dal momento che sono due sistemi assolutamente compatibili, come affermato nel prosieguo del saggio.
Il secondo endoxa analizzato dall’Autore è il concetto di comunity che egli definisce ambiguo ma pervasivo. Spesso all’interno delle teorie restorative tale concetto è delineato come una percezione piuttosto che sulla base di uno specifico ragionamento. Tale concetto tuttavia risulta oltremodo sfuggente, esistendo diversi modi di definire la community: dalla comunità civile (macro community), all’enturage di persone più vicino a vittima ed offensore (micro community), alla community come gruppo di appartenenza, al comunitarismo (p. 88).
A ben vedere, nella Restorative Justice, sottolinea l’autore, il concetto di community assume una duplice veste: chiave di lettura della realtà sociale in cui vittima e offensore si trovano ad agire e fine verso il quale orientare le capacità trasformative della restoration. La community diventa pertanto sia l’oggetto di attenzione della giustizia riparativa che soggetto e gestore delle medesima. Sulla base di tali considerazioni, l’Autore propone quindi una schematizzazione che aiuta a comprendere i vari modi di intendere il concetto di community nel paradigma restorative: la community può essere individuata infatti come vittima del reato, come soggetto cointeressato nella risposta al reato, come fonte di individuazione dei comportamenti che il diritto è chiamato a sanzionare, come vero titolare del conflitto sociale, come tessuto di relazioni che ha una precisa responsabilità nell’insorgenza del reato e nella gestione del conflitto (pp. 97-98). La conclusione dell’Autore è ferma nel definire come impensabile il poter ricondurre il concetto di community ad una nozione univoca o sufficientemente unitaria. Egli sostiene pertanto la possibilità che il concetto di community rientri fra quelli che individuabili come un endoxon apparente.
Anche il concetto che più dovrebbe caratterizzare il paradigma restorative, ovvero il significato di restoration, pare essere colpito dall’anzidetta “flessibilità” concettuale. L’Autore individua tre modi principali di intenderlo: la Encounter Theory, la Reparative Theory, e la Transformative Theory, la cui analisi viene rimandata ai successivi capitoli (p. 99-103).
La seconda parte del testo, intitolata “Oltre il consenso: possibilità e limiti della Restorative Justice” è dedicata al vaglio critico dei concetti esposti nella prima parte del saggio.
Il quarto capitolo, intitolato “Quale alternatività per la restorative justice” (pp. 107-138) affronta il problema della alternatività del paradigma restorative al modello di giustizia penale tradizionale. A parere dell’Autore risulta, infatti, poco chiaro in dottrina se la Restorative Justice debba essere considerata totalmente altra rispetto alla giustizia tradizionale o se debba essere intesa come una visione diversa della giustizia. Vengono presentati al tal proposito due modelli del paradigma restorative, quello “purista”e quello “massimalista”.
L’operazione condotta dal modello purista, tuttavia, a parere dell’Autore, non è mirata ad indagare il principio della Restorative Justice ma a valutare come propri dell’identità restorative solo quegli aspetti del paradigma che differenziano tale teoria dal modello di giustizia tradizionale. Essi sono: la volontaria cooperazione tra le parti, la definizione consensuale della controversia, l’idea di giustizia come soddisfacimento dei bisogni individuali; il tutto ricondotto a un modello informale e flessibile (p. 114).
La prima critica che l’Autore muove al modello purista è il mancato riferimento alla riparazione tra i fini del paradigma restorative. Il secondo limite del modello purista è quello di rendere il paradigma restorative inapplicabile alle situazioni non definibili tramite accordo. Il modello “massimalista” al contrario, ispirandosi alla teoria di Zehr, ritiene che il paradigma restorative rappresenti una nuova prospettiva da applicare all’intero sistema della giustizia tradizionale e non da sostituire allo stesso. L’Autore ritiene, pertanto, la proposta massimilista maggiormente condivisibile e realistica. Essa, infatti, presuppone l’esistenza di un sistema penale e processuale e non vuole sostituirsi ad esso. Il concetto di alternatività a parere dell’Autore sarebbe, quindi, da diluirsi fortemente; tale rivalutazione andrebbe fatta non nel senso di vedere il paradigma restorative come applicabile solo in determinati ambiti o in relazione a particolari controversie quale ausiliario della giustizia tradizionale ma come una differente prospettiva che deve informare la chiave di lettura del fenomeno criminale e la ratio stessa della risposta a quest’ultimo (p. 116).
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