La Costituzione Italiana e la sua crisi. Sugli ultimi due contributi della collana “Forme e realtà nell’esperienza giuridica”
di Marcello M. Fracanzani

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1. MARIO BERTOLISSI, Identità e crisi dello Stato costituzionale in Italia, n. 8 della collana "Forme e realtà nell’esperienza giuridica" diretta da Mario Bertolissi e Umberto Vincenti, Padova, Cedam, 2002, p. VIII-346, € 19,50.

La giovane e vivace collana, dall’intitolazione chiara e programmatica, diretta con energia ed entusiasmo da Mario Bertolissi (ordinario di diritto pubblico nella facoltà giuridica patavina) e da Umberto Vincenti (ordinario di istituzioni di diritto romano nella stessa facoltà) negli ultimi tempi ci ha abituato ad un libro all’anno. Ma il 2002 ne ha visti uscire ben sei, tra diritto naturale e ordinamento giuridico, passando per il prestigio dell’ordinamento giudiziario, attraverso il pensiero dei giuristi classici e al diritto non scritto, fino alle riflessioni attorno agli Hauptprobleme dello Stato, nel dichiarato scopo di riportare i modelli della scienza giuridica verso l’esperienza giuridica, richiamata, per la verità, senza ancora consaputa riflessione teoretica che fatica ad emergere.

Lasciando alla competenza di altri trattare ex professo dei patti dotali nel pensiero dei giuristi classici, vogliamo soffermarci sulle ultime due monografie di argomento pubblicistico.

Se "la serietà si può ben coniugare anche con l’aspirazione al divertimento" (p.1), con lo stile mordace che gli è proprio in questi ultimi tempi, il sulfureo Bertolissi sceglie dieci temi come cartina al tornasole per saggiare la tenuta dei capisaldi dello Stato costituzionale e di diritto, a partire proprio dagli strumenti conoscitivi con cui continua ad essere studiato. L’autore prende le mosse da alcune osservazioni di metodo, contrapponendo la razionalità scientista al valore dell’esperienza, criticando la grande divisione di Hume tra essere e dover essere ed il feticcio giuridico che pone il diritto in questa seconda categoria, non comunicante con la prima, per tentare degli spunti ricostruttivi a partire nel momento cardine del rapporto tra cittadino ed autorità, alla ricerca dell’essenza della giuridicità nella consapevolezza che essa "non può essere soltanto <calata> dai supremi organi dello Stato, ma <costruita> in modo per così dire <condizionato> ex ante dagli interlocutori, cioè dai cittadini" (p.17), con l’avviso che questo non comporta lo sgretolamento dell’autorità, che deve trovare semplicemente nuova legittimazione -aggiungiamo- con un atto di intelligenza politica. Il discorso dipana poi il filo che lega il buon senso al senso giuridico attraverso il caso concreto, con esemplificazioni tratte dal nutrito repertorio della pratica legalista di chi quotidianamente calca il foro (p.34), per smascherare il nominalismo che si cela dietro le parole magiche di volta in volta à la page come bicamerale, federalismo, regionalismo e costituente (p.52). L’autore svolge quindi una serrata disamina dei meccanismi procedurali e finanziari che con pervicacia incrostano di scorie dannose gli ingranaggi dello Stato apparato impedendo ogni sostanziale riforma, e propone il superamento dell’amministrazione per "atti", con l’amministrazione "per risultati" attraverso ala libertà delle forme (p.131), raccogliendo esempi di impacci giuridici in alcuni aspetti della giustizia civile ed amministrativa (p.172). Ma è trattando del sindacato della Corte dei conti che viene introdotto, quasi sottovoce, quello che è il tema più importante del libro: la responsabilità (p.188). Si parla ancora di pubblico impiego (p.221), di IRAP (p.241) e di bilancio (p.257), tuttavia è la responsabilità che si scopre come il tema conduttore di tutte le riflessioni che con gusto mimetico mozartiano riappare in ogni capitolo, per risultare il vero carattere qualificante della giuridicità, manifestandosi appieno nella conclusione del saggio (p.307). Cogliamo allora gli spunti disseminati qua è là nel volume (non ultimo nell’esame della pronuncia di Cassazione n. 500/99 sulla risarcibilità degli interessi legittimi, p. 252) per proporre ulteriori osservazioni che ci vengono dagli stimoli di Bertolissi. L’accattivante proposta di dell’amministrazione "per risultati" presuppone infatti la responsabilità dell’agente; di più presuppone quell’autoresponsabilità, meglio, quell’autonomia -classicamente intesa come capacità di darsi delle regole e rispettarle- che eleva l’amministrato e l’amministratore a persone. Com’è noto, l’idea di cittadini incapaci di condursi autonomamente è sorta e funzionalmente sviluppata come stampella del potere; di un potere non certo concepito come servizio cioè come amministrazione nel significato che le è proprio (ad [quem] minus stat).
Si capisce allora che un potere pubblico, ogni singolo potere, si caratterizza per essere correlato ad una responsabilità: la responsabilità di utilizzare quel potere per il perseguimento di quel fine in ragione del quale il potere era stato attribuito. Di più, si potrebbe giungere fino a ritenere che ogni potestà, diritto, potere e facoltà è giuridico se connotato da responsabilità: irresponsabile è solo il potere del bandito. La responsabilità sarebbe così il tratto proprio della giuridicità. È la responsabilità di riconoscersi non unici, ma all’interno di un ordine con sue regole che sta a noi riconoscere. La responsabilità. Ma questa, prima ancora che un profilo giuridico, costituisce un dovere etico, un’attitudine, un modo di essere: la via per cui un uomo manifesta la sua eugèneia.

2. PIETRO GIUSEPPE GRASSO, Costituzione e secolarizzazione, con prefazione e a cura di Danilo Castellano, n. 10 della collana "Forme e realtà nell’esperienza giuridica" diretta da Mario Bertolissi e Umberto Vincenti, Padova, Cedam, 2002, p. XII-290, € 21.

Non dissimili sono le riflessioni Pietro Giuseppe Grasso che, pur nella diversità di formazione e di percorso scientifico, sembra aver accordato lo strumento sulla medesima tonalità -che peraltro gli è propria- del continuo riferimento alla necessità di un ordine, conseguenza e derivazione di un principio teoreticamente fondato. Il volume raccoglie -in ordine cronologico- i contributi del costituzionalista pavese apparsi sul periodico cattolico "Instaurare" tra la fine del 1980 alla fine del 2001. Si tratta dunque di contributi di carattere volutamente non strettamente scientifico, destinati ad un pubblico di formazione diversa. Non di meno -anzi, ancor di più per questa ragione- emerge la raffinata preparazione dell’autore, sostenuta da robusta erudizione degli aspetti più reconditi della storia costituzionale del nostro Paese grazie alla quale, senza mai risultare pesante, prende per mano il lettore e lo conduce con passo sicuro attraverso gli insospettati meandri di diritto, politica e convenienze di palazzo. Da un mosaico di analisi puntuali dei diversi caratteri precipitati nella Costituzione, sorge un quadro unitario della nostra Carta fondamentale, inevitabilmente strattonata da più parti, come quella coperta troppo corta di cui erano soliti parlare i maestri quando si riferivano ad un concetto ambiguo che, chiamato a proteggere più e diverse concezioni, le scontentava tutte. A riprova dell’unità di impostazione scientifica dell’autore in saggi prodotti nell’arco di vent’anni, il filo conduttore si palesa anche qui quasi in sordina, dopo che si sono letti i primi capitoli: sullo Stato laico e la decadenza della società cattolica (p.19), sulle ambiguità del referendum circa la legge permissiva dell’aborto (p.55), sull’illegittimità costituzionale di norme del Concordato del 1929 (p.71). Ne emerge una Costituzione segnata dal sincretismo, frutto della ricerca dell’unità ad ogni costo, anche forzando i principi. La Costituzione sorgerebbe così già secolarizzata prima ancora che più recenti letture si peritassero di predicarne il carattere laico, anzi laicista (p.111; p.129; p. 141). Di fronte alla constatata declinazione della Carta a contenitore di opposte ideologie, ed alle letture dei suoi disposti "oscuri" (p.147) che la vogliono non solo neutra, ma, anzi, baluardo della conquistata laicità contro la tradizione del nostro Paese, la voce di Grasso si leva non lamentevole, né rassegnata, ma ferma nella lucida constatazione della rotta che si è voluto intraprendere. Così come lucida appare la previsione dell’esito fallimentare di questa rotta, indirizzata verso un relativismo che si pone in contraddizione intima con i "fondamenti" (tutti i fondamenti) che per definizione sono contenuti in una costituzione. Crediamo di leggere tra le righe delle riflessioni proposteci che per questa via sarebbe la stessa idea di costituzione a cadere in contraddizione, poiché gli stessi principi in essa raccolti avrebbero cittadinanza di rimanervi a patto di rinunciare ad imporre il loro contenuto, cioè a patto di rinunciare a fare i principi, divenendo tutt’al più delle raccomandazioni. Ed avremmo così le raccomandazioni nella Costituzione.