QUALE DIRITTO PER L’EVERSIONE POLITICA?
di Alberto Berardi
(Università di Padova)

A mio sommesso giudizio, tale approdo muove da un equivoco concettuale di fondo, interamente compendiato nell’ultima citazione letterale di M.N. Rothbard, circa l’identico ottimismo antropologico del marxismo e del libertarismo, che si scontra, per quanto mi riguarda, con l’idea irrinunziabile secondo la quale, alle spalle della filosofia della storia di Marx, si annida, in realtà, il peggior pessimismo lato sensu “antropologico” della storia del pensiero politico, in particolare di quel pessimismo che (1) assume il conflitto quale condizione essenziale della relazione intersoggettiva, (2) nel contesto del quale l’individuo è ridotto a mera comparsa, a meccanismo obiettivo ed eterodiretto dello svolgersi della storia, (3) protesa nella direzione di un processo di liberazione, disumana ed estraniante, dell’umanità dalla realtà. Ad esso si contrappone con radicalità l’ottimismo libertario che (1) assume il negozio quale luogo di composizione della relazione intersoggettiva, anche quando quest’ultima sia controversa , [22] (2) nel contesto del quale l’uomo è virtuoso protagonista soggettivo ed autonomo, (3) nella direzione di un processo di affermazione entusiasmante della libertà.

È proprio su questo terreno di confronto che si misura, a mio sommesso giudizio, la distanza incolmabile tra la mitologia eversiva – e qui la differenziazione terminologica inizia ad essere indispensabile – del modello teorico marxista-leninista e qualsivoglia modello teorico autenticamente rivoluzionario nella direzione dell’affermazione della libertà. Rispetto al “pessimismo antropologico” marxista l’idea della pianificazione progettuale, nella direzione della strutturazione burocratica e sovietista del potere proletario è affatto sensata; a contrario sensu, rispetto all’“ottimismo antropologico” giusnaturalista è la stessa idea della pianificazione progettuale, nella direzione dell’affermazione della libertà individuale, ad essere auto-contraddittoria .[23] Facendomi guidare dagli approfondimenti del paleo-libertarismo di Hans-Herman Hoppe, devo convenire che è quello retrostante la rivoluzione americana il modello teorico dell’autentica rivoluzione libertaria, che, si badi, non è più eversione .[24] L’apprezzamento delle suggestioni etimologiche impone, infatti, a questo punto del percorso, l’utilizzo di un criterio di precisione terminologica: l’eversione – dal latino e-ex vertere – è l’atto del semplice abbattere, rovesciare, annientare , [25] laddove, invero, la rivoluzione – dal latino revolutus, participio passato del verbo revolvere – è letteralmente, e siccome eloquentemente suggerito dall’originario significato astronomico del termine , [26] l’atto del volgere all’indietro, del ritornare .[27] L’idea della fuga in avanti, forzata ed eterodiretta, pertanto, è affatto estranea al predicato di senso dell’autentica rivoluzione, che esige, al contrario, l’utilizzo della retromarcia.

La rivoluzione americana innesta le proprie radici sul presupposto dell’ordine naturale della proprietà fondata sull’appropriazione originaria, sull’uso intenzionale e sulla trasformazione delle cose, in un solo lemma, fondata sul lavoro ;[28] muovendo dalla proprietà quale ideale regolativo delle relazioni intersoggettive, importanza essenziale assume l’istituzione della convergenza negoziale delle volontà, l’istituzione del contratto , [29] la quale, tuttavia, non viene pensata in termini puramente volontaristi e convenzionali, bensì quale strumento di istituzione di relazioni politiche, a partire dal riconoscimento reale delle identità linguistiche, etniche, religiose, territoriali, oltre che dal riconoscimento della soggezione alla “giurisdizione interna di un fondatore-leader” .[30] Quest’ultimo, a mio sommesso giudizio, è un argomento di portata straordinaria: il duplice riferimento all’idea della fondazione, del fundus, e quindi della radice e dell’origine delle cose [31] d’un canto, oltre che all’idea della leadership, e quindi al riconoscimento dei ruoli, delle élites individuali, e quindi della nobilitas naturalis avverso ogni massificazione egalitarista ed in contrapposizione ad essa [32] d’altro canto, collocano la riflessione, a proposito di quale sia lo spazio giuridico per una rivoluzione libertaria, su di un piano teorico che è letteralmente ed autenticamente altro rispetto a quello della dialettica dialogante e – comunque, avverso ogni deriva riformistico-opportunista – forzata tra avanguardie eversive di professione e masse indolenti .[33] Un’élite intellettuale che possa spendere, per il proprio modo di essere più che per il proprio modo di fare, la forza aggregante della propria nobilitas naturalis attorno a taluni elementi identitari dell’universo del reale – siano essi territoriali, religiosi, linguistici, etnici, culturali et similia… – è e resta leadership individuale, minoranza energica , [34] che non può certo ergersi, pena lo scadimento nell’auto-contraddittorietà che ho già denunziato, a guida pianificata e burocratica di un processo di sollevazione eversiva delle masse.

Questo, a ben vedere, risulta il limpido contesto teorico di affermazione della centralità, in ogni autentico processo di rivoluzione libertaria, della secessione volontaria, quella secessione che, guardando al passato [35] e non forzando una fuga generalizzata verso il futuro, indirizzi le minoranze ad organizzare delle nuove società libere che si autodeterminino attorno al nucleo aggregante di soggettività emergenti e di realtà condivise .[36] Questo, a ben vedere, risulta il contesto di legittimazione teorica hard dello studio storico sulle città volontarie oggi all’attenzione di questo consesso. In fin dei conti, colui che è in grado di vivere autenticamente la nobilitas naturalis della libertà, non può certo auto-attribuirsi contraddittoriamente il còmpito della forzatura di rigidi processi eversivi di massa, essendo bensì chiamato a vivere l’esperienza della libertà anzitutto ed essenzialmente quale forma di testimonianza .[37]

Dedico questa infima fatica alla memoria del mio straordinario Maestro, il Prof. Francesco Gentile.

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? Testo della relazione pronunziata in occasione del Convegno dell’Associazione Libertates, in collaborazione con l’Istituto Bruno Leoni di Torino e l’Istituto Adam Smith di Verona, “Società volontaria & ordine federale”, in Verona, Società letteraria, il 13 marzo 2010.

[1] Il riferimento è al primo intervento normativo d’urgenza, nella concomitanza del sequestro dell’On. Aldo Moro, nella primavera del 1978, in particolare al decreto legge 21.03.1978 n. 59, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 18.05.1978, n. 191; tale complesso normativo, oltre a contenere una sequenza di norme processuali afferenti all’abrogato c.p.p. del 1930, in materia (art. 4) di richiesta di atti ed informazioni da parte dell’Autorità giudiziaria e da parte del Ministero dell’interno, a fini preventivi, (art. 6) di sommarie informazioni assunte in assenza del difensore, (artt. 6-9) di intercettazioni telefoniche, (art. 10) di giudizio direttissimo, ed oltre ad essere introduttivo (art. 11) della disciplina del cosiddetto “fermo di pubblica sicurezza”, che attribuisce al personale di polizia il potere di accompagnare e trattenere coattivamente chiunque presso i propri uffici, allorquando il “fermato” rifiuti di declinare le proprie generalità, ovvero ricorrano sufficienti indizi afferenti la falsità dell’identità personale dichiarata, o dei documenti esibiti, incide sul c.p. in maniera chiaramente disorganica. Con l’art. 1, d.l. 21.03.1978, n. 59, viene previsto all’art. 420 c.p. il delitto di attentato ad impianti di pubblica utilità, in luogo del precedente delitto di pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti, già abrogato per effetto dell’art. 6 l. 02.10.1967, n. 895; l’esigenza di introduzione del delitto in esame era maturata in un momento antecedente alle contingenze del sequestro Moro e risaliva ad un disegno di legge del settembre 1977; tuttavia, l’incriminazione fu ricondotta al novero delle necessità di contrasto del montante fenomeno terroristico, sulla scorta della considerazione secondo la quale gli impianti di pubblica utilità, in particolare quelli di elaborazione dati, potevano assurgere con grande facilità ad obiettivo di azioni di vandalismo, finalizzato a mettere a repentaglio, in un disegno complessivo di aggressione terroristica, la tranquillità della convivenza sociale. Con l’art. 2, d.l. 21.03.1978, n. 59, viene introdotto, in ossequio alla centralità della vicenda Moro, vera «causa prima» del d.l. in esame, il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione dell’ordine democratico, contemplato anzitutto, con il d.l. 21.03.1978, n. 59, nel nuovo art. 630 c.p. e successivamente, in sede di conversione, con la l. 18.05.1978 n. 191, scorporato all’art. 289 bis c.p., proprio per reagire repressivamente in termini adeguati, anche da un punto di vista della collocazione sistematica dell’incriminazione, al sequestro Moro in corso. Con l’art. 3, d.l. 21.03.1978, n. 59, viene introdotto all’art. 648 bis c.p. il delitto di riciclaggio, anch’esso oggetto di una pregressa iniziativa legislativa governativa, risalente al maggio del 1977, in funzione della repressione del pericoloso consolidarsi di quelle forme di criminalità, finalizzata a far fruttare finanziariamente i ricavi (nella previsione originaria) dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione e pertanto secondo una logica di completa eterogeneità, rispetto al problema emergente della lotta avverso le manifestazioni più insidiose della criminalità cosiddetta politica. L’art. 12 del d.l. 21.03.1978, n. 59 aveva infine originariamente previsto il nuovo illecito della cosiddetta denunzia di “cessione del fabbricato”, il quale, costruito secondo lo schema del reato contravvenzionale, puniva con la pena congiunta dell’arresto (da sei mesi ad un anno) e dell’ammenda (da uno a cinque milioni di lire) coloro i quali, avendo a qualsiasi titolo, la previa disponibilità di un immobile, fossero essi i proprietari, i titolari di un diritto reale limitato, di una situazione di godimento in fatto, non avessero comunicato alla locale autorità di pubblica sicurezza, nel termine di quarantotto ore, l’avvenuta cessione a terzi della disponibilità del fabbricato medesimo; con la l. 18.05.1978 n. 191, di conversione del decreto, l’incriminazione fu invece degradata ad illecito amministrativo. Del successivo inverno del 1979, invero, è il decreto legge 15.12.1979, n. 625, il cosiddetto “decreto Cossiga”, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 06.02.1980 n. 15; il d.l. 15.12.1979, n. 625, è connotato, oltre che dalla circostanza aggravante dell’art. 1, che comporta l’aumento della pena della metà per tutti i reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione, altresì dalla previsione delle due nuove ipotesi criminose (artt. 2, 3) descritte agli artt. 280 e 270 bis c.p., di una circostanza attenuante ad effetto speciale (art. 4) e di una causa di non punibilità (art. 5), norme che inaugurarono la feconda stagione della legislazione premiale sulla dissociazione e sulla collaborazione processuale, di un nuovo fermo c.d. praeter delictum, di pubblica sicurezza fino alle quarantotto ore, in relazione ad attività di prevenzione dei reati, suscettibile di applicazione a termine non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (art. 6, termine poi prorogato, dall’art. 1 del d.l. 12.12.1980, n. 851, conv. con l. 13.2.1981, n. 18, sino al 31 dicembre 1981), di una sequenza di disposti normativi di natura processuale, in materia di fermo di polizia giudiziaria, di cattura obbligatoria e libertà provvisoria, di perquisizioni per blocchi di edifici, di prolungamento dei termini di custodia cautelare, di ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria in ordine ai sequestri, alle perquisizioni ed all’esame di atti, documenti e corrispondenza presso le banche (artt. 7 – 11, 14), della previsione dell’esecuzione della carcerazione, anche cautelare, per il personale di pubblica sicurezza, quanto ai reati commessi per causa di servizio, presso carceri militari o sezioni speciali degli istituti penitenziari (art. 12), della disciplina penale inerente la previa identificazione, da parte del personale operante, di coloro che operino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di qualsiasi tipo, che fossero di importo superiore, illo tempore a venti milioni di lire, ed oggi a dodicimilacinquecento euro (art. 13). Sul tema della legislazione antiterrorismo nel nostro ordinamento, cfr. A. BERARDI, Il diritto e il terrore. Alle radici teoriche della finalità di terrorismo, Padova, 2008, 1-47; A. BERARDI (a cura di), Il processo e la conversione del conflitto, Padova, 2009; A. BERARDI, Terrorismo, in A. GAITO – M. RONCO (a cura di), Leggi penali complementari commentate, Torino, 2009, 3555-3622.