Il contributo dei deputati friulani all’Assemblea Costituente•
di Federico Costantini
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A cavallo tra il 2008 e il 2009 è uscito per i tipi della casa editrice udinese FORUM il volume Il contributo dei deputati friulani all’Assemblea Costituente, pubblicato nella collana Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la Filosofia della prassi curata dal prof. Danilo Castellano. Vi sono trascritti gli interventi svolti in Assemblea Costituente dai deputati eletti nella XI Circoscrizione (Udine-Belluno) oppure provenienti dal territorio friulano benché candidati in altre Circoscrizioni o nel Collegio Unico Nazionale.
È possibile che per molti sia del tutto superflua la raccolta di verbali di un’assemblea svoltasi parecchi lustri or sono. Bisogna riconoscere, in effetti, che ben pochi studiosi, oggi, si avventurano a leggere i resoconti parlamentari; verosimilmente ancor più rari sono i giuristi, i quali di solito si giustificano invocando argomenti tratti da un repertorio ormai conosciuto. In particolare: (a) l’irrilevanza degli atti preparatori rispetto al ‘dato positivo’ che, di riforma in riforma [1]– ormai si parla persino di ‘riforma della riforma’1 – muta tanto in fretta da lasciare travolti gli stessi estensori; (b) l’impossibilità – quasi ‘fisica’, oltre che ‘mentale’ – di elaborare materiale giuridico ulteriore rispetto a quello già disponibile considerando, oltre alle norme, anche la giurisprudenza e la dottrina; (c) l’inutilità della ‘fatica’, anche rispetto al risvolto ‘pratico’ ed ‘operativo’ del ‘diritto vivente’, poiché non molte sentenze considerano i lavori assembleari, né i più dotti commenti vi dedicano troppa attenzione. Sarebbe facile liquidare tali assunti come semplici scuse, espressioni di un approccio ‘positivistico’ ora consapevole, e dunque ottuso, ora ingenuo, e quindi patetico. Il problema è che un simile atteggiamento non può essere ignorato, non solo perché è più diffuso di quanto si pensi, ma anche perché rivela l’esigenza e insieme la ‘difficoltà’ di guardare ‘oltre’ una concezione riduttiva dell’esperienza giuridica. Si vorrebbe, in altri termini, ‘vivere’ il diritto in modo ‘diverso’, ma non si riesce a comprendere esattamente né ‘cosa’ lo renda insoddisfacente, né ‘cosa serva’ o ‘cosa fare’ per cambiarlo. Eppure, la risposta non è tanto lontana e, forse, l’esame dei lavori preparatori può se non altro suggerirla.
Alcuni, tra gli scettici, si potrebbero spingere a riconoscere un qualche pregio all’opera, pur ritenendola semplicemente commemorativa. A tal proposito, ‘malignamente’ si potrebbe osservare che talvolta anche gli ‘analitici’ più rigorosi non disdegnano la retorica ufficiale, che rimane ancorata a un ruolo ancillare rispetto al culto della Legge. In effetti, l’opera potrebbe confondersi nel novero delle numerose manifestazioni svoltesi nella ricorrenza del sessantesimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana [2]. È opportuno avvertire, però, che l’anniversario non è ‘causa’, bensì ‘occasione’ del lavoro in discorso, il quale si sforza di intraprendere sentieri di indagine certamente impervi e silenziosi, discosti dai luoghi comuni calcati e ricalcati dalla dominante ‘agiografia istituzionale’ e dallo strepito delle fanfare. Ciononostante, è difficile pensare che, nonostante tutte le buone intenzioni – le quali notoriamente lastricano strade piuttosto trafficate – il lavoro non possa rimanere immune da altri malanni, come le più svariate interpretazioni ‘ideologiche’. Due in particolare interessano in questa sede: (a) quella ‘centralista’; (b) quella ‘localista’. Quanto al punto sub (a), la vulgata si accontenta di concepire la Costituzione come il prodotto del compromesso tra forze sociali di matrice eterogenea, di cui le preponderanti erano quella liberale, quella cattolica e quella marxista. Una siffatta analisi, tuttavia, non solo tende a conferire un ruolo ‘demiurgico’ ai partiti politici, legittimando storicamente la ‘partitocrazia’, ma vale altresì a suggerire una visione ‘centralista’ della Legge Fondamentale: quasi che quest’ultima fosse il frutto di una kafkiana ‘concessione’ delle segreterie di partito. Per converso, con riferimento al punto (b), si rischia di sminuire il ruolo effettivamente svolto dalle ‘istituzioni’ nei negoziati tra i blocchi sociali, oppure di voler a tutti i costi riconoscere nella Costituzione l’impronta dei caratteri ‘identitari’ di una qualche specificità territoriale ‘sociologicamente’ individuata. In questo senso, la Scienza Politica di stampo razionalistico sconta una difficoltà ulteriore, questa volta insuperabile perché teoretica: infatti è impossibile riconoscere il ‘senso’ dell’esperienza se si fonda l’indagine, tanto per menzionare uno dei più abusati argomenti del positivismo contemporaneo, sulla Great Division tra enunciati descrittivi ed enunciati prescrittivi, tra ‘ciò che è’ e ‘ciò che deve essere’.
Per superare non soltanto la retorica celebrativa, ma soprattutto la contrapposizione ‘metodologica’ tra ‘formalismo’ ed ‘empirismo’, così come quella ‘ideologica’ tra ‘centralismo’ e ‘localismo’ – ma anche quella ‘epistemologica’ tra ‘essere’ e ‘dover essere’ – è necessario individuare un solido fondamento teoretico che consenta di comprendere la realtà nella sua pienezza, senza convenzioni che ne impediscano la percezione o pregiudizi che la distorcano. È vero che nella Carta Fondamentale si intese ristabilire le ‘regole di convivenza civile’; tuttavia l’Assemblea Costituente non esaurì in ciò il suo compito, che a ben vedere si estese anche al riconoscimento dei ‘valori condivisi’ nella comunità. In tale travagliata fase istituzionale, pertanto, trovò effettiva conferma la necessaria correlazione tra due questioni – in estrema sintesi: ‘cosa è il bene comune?’ e ‘come si può perseguire?’ – che, però, soltanto l’analisi filosofico-politica consente di porre nel giusto ordine. In altri termini, la prospettiva adottata in questa sede vorrebbe superare il razionalismo politico, recuperando gli strumenti concettuali della filosofia classica.
Giacché i membri dell’Assemblea Costituente furono eletti dagli Italiani, si deve tenere presente che nel rinnovamento costituzionale vi fu l’intermediazione della ‘rappresentanza politica’; di essa si distinguono due piani di indagine: quello ‘astratto’, che si riferisce alla concezione classica dell’essere umano come ‘animale sociale’, e quello ‘concreto’, che considera l’azione politica condizionata da molteplici ed eterogenei fattori. Quanto al profilo ‘astratto’, se è vero che solo il primo quesito sopra individuato – ‘cosa è il bene comune?’ – è quello che impone un’apertura teoretica, e se perciò è lecito sostenere che una vera soluzione è consentita solo in base ad un’impostazione filosofica – e non razionalistica – del problema, allora è vero anche che tale questione coinvolge direttamente ogni cittadino. Ciascuno di noi, insomma, è obbligato a porsi una serie di interrogativi tutt’altro che ovvi – ‘cosa è il bene?’, ‘cosa è bene per me?’, ‘cosa è bene per tutti?’ – e a rispondersi in quanto ‘persona’. Pertanto, per essere effettiva, la ‘partecipazione’ al ‘bene comune’ – o meglio, al suo perseguimento – non può prescindere, da un canto, dall’assunzione di responsabilità per le proprie scelte verso gli altri consociati e, dall’altro, dall’aspettativa che anche da parte di questi ultimi vi sia un efficace ‘contributo’, che è maggiore in coloro i quali sono chiamati ad occuparsi direttamente delle scelte collettive, assumendosi appunto il carico della ‘rappresentanza politica’. Quanto all’aspetto ‘concreto’, poi, si può osservare che la condotta di ciascun componente in assemblea dipende non solo dalle qualità personali – dalla presenza o dall’assenza di temperamento, caratura morale, spessore intellettuale, educazione – ma anche da ‘logiche’ di ‘appartenenza’ o di ‘provenienza’ le quali talora hanno ben poco a che vedere con il ‘bene comune’: umili ‘peones’– semplici esecutori delle direttive del loro schieramento – siedono fianco a fianco con ‘uomini di apparato’ – severi custodi delle linee dettate da partiti, sindacati o gruppi di interesse più o meno lecitamente ‘strutturati’ – e con rappresentanti ‘indipendenti’ – che si limitano ad esibire il proprio ‘ego’ – ed è quasi impossibile percepire una benché minima differenza tra le loro posizioni, soprattutto in difetto di un ‘punto fermo’ come quello offerto dal concetto di ‘bene comune’. Per giunta, si ammette pacificamente che l’Assemblea Costituente fu la più elevata manifestazione di ‘rappresentanza politica’ nella recente storia del nostro Paese, ben lontana dal desolato ‘teatrino’ della quotidiana cronaca parlamentare. In effetti, nonostante le ‘pressioni’ esterne – tanto notevoli da scatenare anche episodi violenti come disordini o attentati – nel complesso i deputati furono consapevoli della responsabilità assunta e si sforzarono di essere all’altezza dell’ufficio ricoperto, mantenendo un contegno dignitoso, anzi, talora encomiabile. Certo, è bene non indulgere nelle valutazioni positive per evitare di ricadere in quell’‘anti-retorica’ che vagheggia il ‘mito’ di un’Assemblea Costituente ‘politicamente pura’ di contro alla decadenza delle attuali ‘istituzioni democratiche’: evidentemente anche allora vi furono sotterfugi e compromessi, decisioni già all’epoca discutibili o rivelatesi controproducenti in seguito, soluzioni pilatesche le cui conseguenze negative hanno condizionato per decenni il Paese e che, per certi versi, perdurano ancora oggi. Oltre al rigore ‘morale’ dei deputati, e a prescindere all’enfasi di alcuni interventi – che oggi potrebbero suscitare persino ilarità – l’interesse per i lavori dell’Assemblea Costituente è pienamente giustificato dalla loro importanza non soltanto storica, ma anche filosofica: si tratta, in fin dei conti, del primo grande ‘laboratorio politico’ della Repubblica.