Arcipelago di autorità, per quale libertà?
di Andrea Favaro[1]

[64] M.N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, cit., p. 79. Rothbard e Leoni potrebbero essere accusati di cadere in un grave errore nel momento in cui assimilerebbero i limiti alla libertà d’agire che sono dettati dall’esistenza dei diritti altrui – quelli che Nozick chiama i “vincoli collaterali sull’azione” (R. NOZICK, Anarchia, Stato e utopia, p. 52) – ai limiti dettati dalla natura umana. Tale accusa potrebbe fondarsi nell’affermazione che sarebbe segno di grave confusione concettuale sovrapporre le limitazioni naturali e quelle legate all’ordine sociale, ma in realtà Leoni (come Rothbard) evidenzia chiaramente la distinzione tra i due piani. In merito mutuiamo le espressioni di Rothbard: «Abbiamo visto l’assurdità dell’affermazione che l’uomo non possiede il libero arbitrio perché non ha il potere di violare le leggi della propria natura, perché non può varcare gli oceani in un solo balzo. Analogamente, è assurdo affermare che un uomo non è “realmente” libero nella società libera perché in essa nessuno è “libero” di aggredire un altro o di violarne la proprietà» (M.N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, cit., pp. 78-79).

[65] In questa prospettiva, allora, si comprende il contenuto del paragrafo che chiude R. POUND, An Introduction to The Philosophy of Law, [1954], tr. it., Sansoni, Firenze 1963, p. 258, secondo cui «Invero nella scienza politica, come in ogni altra cosa, occorre equilibrio. Chi crede – dice Isaia – non ha fretta. L’esperienza insegna che il progresso dell’umanità può essere raggiunto attraverso i fattori di progresso ai quali gli uomini hanno creduto in passato, non meno che attraverso lo Stato. L’attribuzione allo Stato di nuove funzioni quando non implica la distruzione di altre istituzioni che alle stesse funzioni avevano adempiuto bene e senza ridurre l’individuo ad uno stato di passiva soggezione, è un programma ragionevole, il quale non deve necessariamente condurci verso lo Stato onnicompetente».

[66] Ancora oggi, d’altra parte, c’è chi legge il liberalismo – soprattutto nella sua versione proprietarista – quale filosofia degli interessi. Secondo Pier Paolo Portinaro, d’altra parte, nell’età contemporanea «la forbice tra liberals e libertarians si allarga e sotto il comune consenso si profila sempre più netta la polarità tra un liberalismo degli interessi o del mercato (globale) e un liberalismo dei diritti o della cittadinanza (universale)» (P.P. PORTINARO, Profilo del liberalismo, in B. CONSTANT, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, tr. it., Einaudi, Torino 2001, p. 152).

[67] Per una cifra di come il liberalismo non possa, di per sè identificarsi con l’utilitarismo, vedasi l’intero percorso intellettuale di Antonio Rosmini.

[68] S. KIERKEGAARD, Papirer, tr. it., n. VII A 181 (corsivo nostro).

[69] Per il tema del “riconoscimento”, fondamentale per qualsivoglia argomentazione giuridica ma anche filosofica, si rinvia per una prima analisi a U. PAGALLO, Alle fonti del diritto, cit., pp. 223-230, ma pure p. 3 e p. 254.

[70] F. GENTILE, Filosofia del diritto, Cedam. Padova 2006, p. 137.

[71] Circa il concetto di “bene comune” che «poi altro non è se non il riconoscimento in comune del Bene» (F. GENTILE, Politica aut/et statistica, cit., p. 22 dove viene pure fornita un prima esplicazione di tale definizione), si rinvia a, inter alios, A.M. QUINTAS, Analisi del bene comune, Bulzoni, Roma 1979, in specie alle pp. 13-18 (circa alcuni rilievi semantici relativi all’espressione “bene comune”); nonché alle pp. 100-107 (dove si problematizza proprio la concezione individualistica in merito ad una concezione “comune” del bene), ma anche alle pp. 247-254 (ove vengono proposti taluni spunti per una soluzione dei conflitti tra il bene del singolo individuo e quello della comunità).

[72] F. GENTILE, Politica aut/et statistica, cit., p. 181. Dove la vera quaestio, interamente presente negli scritti di Bruno Leoni sempre pronti ad assumere l’individuo al contempo sia ente superiore allo stato (novello dio mortale) sia quale scudo nei confronti del Leviatano stesso, «non è la pretesa unicità dell’uomo, quale “protocollo convenzionale” della “geometria politico-legale” moderna, ma è l’averlo presupposto, dimenticando poi che si trattava di una mera “ipotesi”». Il problema può essere risolto con una vera µet????a che si innervi in un mutamento del metodo, giacché «non si tratterà di modificare l’“ipotesi”, perché, anzi, l’“ipotesi” individualistica, a differenza di altre come quella contemporanea a Hobbes, secondo la quale all’inizio c’era il patriarca, il re-padre [il riferimento, non esplicitato, richiama R. FILMER, Patriarcha (1680, ma in circolazione sin dal 1646 ca., mentre il Leviathan è stato pubblicato nel 1651) in ID., Patriarcha and Other Political Works, Basil Blackwell, Oxford 1949, specie pp. 72 ss., sul quale si rinvia a U. PAGALLO, Alle fonti del diritto, cit., pp. 181-190], si è dimostrata operativamente insuperabile (…). È necessario, quindi, assumere un atteggiamento di totale apertura alle domande che il mondo concretamente ci pone; occorre guardare al mondo con un approccio filosofico» (F. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., p. 141 – corsivo nostro).