DEONTOLOGIA GIURIDICA[1]
di Mauro Ronco

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1. Le norme deontologiche a livello europeo e interno.

Il codice europeo di dentologia forense, approvato a Strasburgo dal C.C.B.E., Consiglio degli Ordini Forensi Europei il 28 ottobre 1988, con le revisioni introdotte nell’Assemblea plenaria tenuta a Lione il 28 novembre 1998, contiene un preambolo, intitolato: “Missione dell’avvocato”. In esso si afferma, al punto 1.1. che: “In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà: egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente. La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso:

– il cliente;

– i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente;

– la professione in generale e ciascun collega in particolare;

– la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri”.

 

Al punto 1.2. è definita la “natura delle regole deontologiche” come quelle regole “destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell’avvocato della sua missione, riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana”.

In queste parole, certamente ampollose e un po’ retoriche, ma indubbiamente significative, sono contenuti alcuni aspetti cruciali della deontologia professionale.

Un primo profilo importante concerne il rilievo del ruolo dell’avvocato non soltanto nel rapporto fiduciario col proprio assistito, ma anche nella funzione di soggetto indispensabile per la giustizia nello Stato di diritto. Un secondo profilo, corollario del ruolo centrale dell’avvocato nell’attuazione di una vita sociale fondata sul rispetto della giustizia, concerne la pluridimensionalità dei suoi doveri, sussistenti, oltre che verso il cliente, i colleghi e le autorità giudiziarie, anche verso “la professione in generale” e “la società”, nel suo insieme. Un terzo aspetto meritevole di attenzione, che si ricava dalla disposizione in esame, concerne il legame tra tali regole e il corretto proporsi della missione dell’avvocato nella società civile.

Il Codice deontologico italiano, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 14 dicembre 2006, è strutturato in 5 titoli, il primo dei quali è dedicato alla delineazione dei “Principi generali”. Il titolo II, come noto, è dedicato specificamente ai “Rapporti con i colleghi”; il titolo III ai “Rapporti con la parte assistita”; il titolo IV, ai “Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi”; il titolo V, infine, consta di una sola norma, definita di “chiusura”, di estrema rilevanza concettuale e pratica, in quanto chiarifica che “Le disposizioni specifiche del codice deontologico “costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”.

Il codice deontologico italiano contiene pure un preambolo, forse meno retorico, ma giuridicamente più puntuale di quello europeo. Si afferma in esso il principio che l’avvocato esercita la professione “in piena libertà, autonomia ed indipendenza”, allo scopo di “tutelare i diritti e gli interessi della persona”, per cui è strumento fondamentale la precisa conoscenza delle leggi. In questo modo l’avvocato contribuisce “all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia”. Il secondo comma del preambolo statuisce la doverosità per l’avvocato di alcuni compiti di portata generale, che costituiscono una novità rispetto alle prospettazioni del passato e fanno risaltare il suo ruolo “pubblico”. Il termine “pubblico” non va frainteso. L’avvocato è un professionista che svolge i suoi compiti in piena libertà, autonomia e indipendenza, al di fuori di ogni vincolo gerarchico o anche solo di dipendenza rispetto a soggetti ed enti regolati dal diritto pubblico. Ciò non toglie che la rilevanza della professione è pubblica, nel senso che essa possiede un valore per tutti i cittadini e per la società nel suo insieme. “Pubblico”, infatti, non è soltanto ciò che pertiene allo Stato o agli enti pubblici – questa definizione geografica del pubblico risale, come lucidamente ha insegnato Francesco Gentile in Intelligenza politica e ragione di Stato, all’individualismo illuminista, che genera per suo contrario lo statalismo assorbente e onnicomprensivo -, bensì tutto ciò che riguarda il bene della società e delle varie articolazioni istituzionali in cui si esprime la libertà dei singoli e delle formazioni sociali liberamente costituite dai cittadini. Ora, l’avvocato, nello svolgimento della sua opera, ha tre compiti fondamentali, che trascendono gli specifici obblighi che sorgono in forza del mandato professionale, consistenti, secondo il Preambolo, nel vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; nel garantire i diritti umani alla libertà e alla sicurezza e il diritto inviolabile della difesa; nell’assicurare la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche, come afferma l’ultimo comma del Preambolo, sono “essenziali per la realizzazione e la tutela” dei compiti dell’avvocato, che integrano i valori alla cui realizzazione è orientata la professione legale.

 

2. La natura delle norme deontologiche.

Le norme deontologiche sono certamente caratterizzate da una non modesta quota di vaghezza e di indeterminatezza. Per questo motivo esse possono essere – e sono state – criticate, perché non fornirebbero all’incolpato una sufficiente garanzia, dotando gli organi disciplinari di una eccessiva discrezionalità.

Io non mi sento di condividere una simile critica. Si è discusso, invero, a lungo circa la natura delle norme deontologiche, se esse siano o no vere norme giuridiche. Le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia del 6 giugno 2002, n. 8225 hanno affermato che “le norme del Codice deontologico approvate dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria”.

Le Sezioni Unite hanno fornito una duplice serie di motivazioni per giungere a questa conclusione. La prima, che tali norme trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense risalente al r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, e, in particolare nell’art. 12, 1° co.. Dunque, la deontologia codificata non sarebbe altro che una fonte di diritto di rango secondario, che può legittimare una decisione giurisdizionale solo e nella misura in cui essa sia richiamata dalle fonti primarie, come, nel caso di specie, la legge professionale forense.

La seconda motivazione rinvia all’integrazione delle clausole legislative generali con le norme di etica professionale, la cui determinazione sgorga soltanto dalla concreta esperienza dall’esercizio dell’attività forense.

Questo aspetto manifesta il legame delle regole deontologiche con l’etica professionale.

E’ ben nota la contrapposizione in filosofia etica tra l’orientamento deontologistico e quello teleologico, che vorrebbero dare spiegazione del perché un’azione umana merita di essere compiuta o di essere evitata. I giuristi tendenzialmente appartengono al campo dei deontologisti, perché vedono nel fatto stesso dell’esistenza della norma una ragione sufficiente per compiere l’azione dovuta e per astenersi dall’azione vietata. Per questo rilevante motivo i giuristi pretendono che le norme siano precise e determinate. Essi focalizzano prevalentemente nella norma il nucleo di obbligo o di divieto cui il destinatario deve attenersi, pena l’inflizione della sanzione.

Sennonché, il deontologismo, preso in sé e per sé, non è in grado di dare compiutamente conto dell’azione umana, perché il dovere non è mai “per il dovere”. Il dovere è sempre per qualcosa di altro, tra cui, certamente, per una o più conseguenze della nostra azione, ricapitolate e precostituite a livello intenzionale dalla ragione dell’agente.

Dunque, la prospettiva deontologica va integrata con quella teleologica. E’ ovvio che questo problema non si pone – o non si pone con la medesima cogenza – per le norme di carattere penale, che sanzionano (o dovrebbero sanzionare) soltanto la violazione dei divieti e degli obblighi che affiorano con evidenza al senso comune. L’integrazione della prospettiva deontologica con quella teleologica è invece cruciale per le norme di etica professionale, che evocano, con termini di carattere generale, non soltanto ciò che non si deve fare, ciò da cui occorre assolutamente astenersi, ma soprattutto ciò che è indispensabile fare se si vuole realizzare lo scopo della professione. Le norme deontologiche elaborano e descrivono un modello simbolico di avvocato: di quell’avvocato che riesce a realizzare in se stesso, attraverso la preparazione di base, l’aggiornamento continuo e l’esperienza professionale, la coerenza dei comportamenti, tutte quelle caratteristiche che gli sono necessarie per realizzare quella che, nel linguaggio un po’ retorico del Codice europeo, è definita la missione dell’avvocato. Vista in questo quadro, la vaghezza delle disposizioni non appare una carenza, ma una ricchezza, indispensabile per integrare l’ottica deontologica con quella teleologica.

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