Gli argomenti del giurista
tra «premesse» e «strategie» interpretative
di Federico Casa
31 M. BARBERIS, Il diritto come discorso e come comportamento, Torino 1990, p. 296: «per interpretazione dottrinale s’intende l’insieme dei discorsi della dottrina, o dogmatica, o scienza giuridica, funzionali alla conoscenza del (di un) diritto oggettivo. Anche l’interpretazione dottrinale, come quella giudiziale, è interpretazione in senso ampio,comprensiva di interpretazioni in senso stretto e di attività ulteriori; la differenza consiste nel fatto che mentre l’interpretazione (in senso stretto) compiuta dal giudice è direttamente funzionale all’applicazione, quella compiuta dallo scienziato lo è solo indirettamente, essendo il suo fine immediato la conoscenza del diritto […]».
32 R. GUASTINI, Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, Torino 1996, p. 170.
33 E’ questa la ragione per la quale non discuteremo in questa sede delle opere più esplicitamente dedicate al tema dell’interpretazione nell’ambito dell’attività giurisdizionale, della giustificazione dell’interpretazione, del controllo di razionalità dell’attività del giudice, quali J. WROBLEWSKI, IL modello teorico dell’applicazione della legge, tr. it. di L. Ferrajoli, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», XXXXIV (1967), pp. 10-30; ID., Il ragionamento giuridico nell’interpretazione del diritto, tr. it. di P. Comanducci, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI, L’analisi del ragionamento giuridico, II, Torino 1989, pp. 267-302; ID, Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale, tr. it. di P. Comanducci, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI, (a cura di ) L’analisi del ragionamento giudiziale, I, Torino 1987, pp. 277-298; ID., Livelli di giustificazione delle decisioni giuridiche, tr. it. di L. Gianformaggio, in L. GIANFORMAGGIO – E. LECALDANO, Etica e diritto, Bari 1986, pp. 203-226; M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Padova 1975; ID., La prova dei fatti giuridici, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu – F. Messineo, ora da L. Mengoni, III, 2, Milano 1992; C. E. ALCHOURRON – E. BULYGIN, Analisis logico y derecho, Madrid 1991; C. E. ALCHOURRON – E. BULYGIN, Normative Systems, Vienna 1971; E. BULYGIN,Sull’interpretazione giuridica, tr. it. di R. Guastini, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI, Analisi e diritto, Torino 1992, pp. 257-277; R. DWORKIN, L’impero del diritto (1986), tr. it. di L. Caracciolo, Milano 1989; ID., La politica dei giudici e il principio di legalità, tr. it. di R. Guastini, in COMANDUCCI – GUASTINI, L’analisi del ragionamento giuridico, II, pp. 355- 393; A. AARNIO, La teoria dell’argomentazione e oltre. Alcune osservazioni sulla razionalità della giustificazione giuridica, tr. it. di R. Guastini, in COMANDUCCI – GUASTINI, L’analisi del ragionamento giuridico, II, pp. 211-231; ID., On Legal Reasoning, Turku 1997.
34 M. BESSONE – R. GUASTINI, Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza, Padova 1994, p. 224.
35 BARBERIS, Il diritto come discorso e come comportamento, p. 290, ove egli osserva che «deve trattarsi di regola valida in base ai criteri fissati dalla regola di riconoscimento: ciò che peraltro è di solito pacifico, contrariamente a quanto lascerebbe pensare lo spazio riservato alla teoria del diritto giuspositivistica»
36 BESSONE – GUASTINI, Materiali, p. 228.
37 BARBERIS, Il diritto come discorso e come comportamento, p. 291: «da questo punto di vista, potrebbe dirsi che esistono tante interpretazioni (formulazioni) possibili della regola quanti sono i casi cui la si applica»
38 BESSONE – GUASTINI, Materiali, p. 224 – 226.
39 TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, pp. 230-233.
40 R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica (1978), tr. it. M. La Torre, Milano 1998, pp. 176-195. L’argomento semantico afferma come possibile una determinata interpretazione «con riferimento all’uso linguistico»; quello genetico se corrisponde «alla volontà del legislatore», storico se vengono discussi «i fatti della storia», argomento comparativo se si fa riferimento «ad una condizione giuridica passata», sistematico quando si discute «della posizione di una norma nel testo di legge».
41 ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, pp. 193-195.
42 DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 307.
43 TARELLO, L’interpretazione della legge, pp. 342-345, in cui risulta chiarissimo che Tarello non attribuisce alcuna capacità conoscitiva a tali «schemi di motivazione» e di argomentazione «effettivamente praticati, ed effettivamente oggetto di aspettativa sociale», veri e propri «argomenti persuasivi, adoperati dagli operatori dell’interpretazione, nell’ambito della nostra cultura, per motivare interpretazioni del diritto, e per suggerire proporre interpretazioni – direttamente o indirettamente, agli organi dell’applicazione del diritto».
44 ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, p. 195.
45 TARELLO, L’interpretazione della legge, p. 345,
46 Con riferimento agli argomenti dell’interpretazione, si distingue in dottrina tra argomenti interpretativi e argomenti integrativi, gli uni utilizzati per attribuire un significato ad un testo di legge, gli altri per attribuire una disciplina ad una serie di casi (l’argomento a contrario, l’argomento analogico, l’argomento della dissociazione); argomenti logici e argomenti non logici risultando chiaro che sono argomenti ricalcati su schemi tradizionalmente studiati in sede logica l’argomento a contrario, l’argomento a simili, l’argomento a fortiori, l’argomento della coerenza e della completezza del sistema giuridico; argomenti conservatori e non conservatori, in relazione al fatto che il privilegiamento dell’uno o dell’altro argomento ha l’effetto di produrre mutamenti nella disciplina giuridica complessiva ovvero di conservare la disciplina giuridica, sono non conservatori l’argomenti equitativo, quello a partire dai principi generali, l’argomento naturalistico, l’argomento psicologico, quello economico e quello a contrario. A ben vedere si tratta di distinzioni opinabili e di dubbia utilità.
47 Sul punto estremamente chiaro ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, pp. 186-187. Tarello invece nella sua esemplare indicazione (cfr. TARELLO, L’interpretazione della legge, pp. 341-396) non fa menzione di tale argomento, mentre ne discute GUASTINI, Distinguendo, pp. 174-175. Sul tema si è recentemente svolto a Siena un Convegno particolarmente interessante con interventi di Chiassoni, Luzzati, Mazzarese, Pastore e Villa. Ai fini che interessano la presente ricerca, ci pare significativa la tesi di Pastore, secondo il quale «la scelta del metodo […] viene suggerita dai problemi sostanziali e dalle questioni pratiche che l’interprete è chiamato ad affrontare e risolvere, implicando una valutazione anticipata del risultato ritenuto congruo, che costituisce un elemento determinante per l’individuazione e l’utilizzo dei canoni ermeneutici» (cfr. B. PASTORE, Identità del testo, interpretazione letterale, in V. VELLUZZI (a cura di), Significato letterale e interpretazione del diritto, Torino 2000, pp. 157-158, nonché la nota 72), in cui si rinvia ad un testo di W. HASSEMER, Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale, tr. it. di D. Canale, in «Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica», II, 1997, pp. 180 ss., secondo il quale «la scelta dell’itinerario interpretativo – come pure il risultato che ne deriva – , conserva un carattere discrezionale sotto il profilo metodologico. Le regole interpretative possono forse servire per giustificare le decisioni ma non per l’individuazione del diritto».
48 GUASTINI, Distinguendo, p. 175, spiega «come argomentando a contrario si sostiene che una disposizione della forma “se F allora G” deve essere intesa “solo se F, allora G”. Per esempio la disposizione “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente […]” va intesa che “Solo i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”».
49 TARELLO, L’interpretazione della legge, p. 354. Sul tema oltre alle opere già citate alla nota 14), occorre rinviare a G. CARCATERRA, Analogia (Teoria generale), in Enciclopedia giuridica, II, Roma 1988, pp. 3-16; L: GIANFORMAGGIO, Studi sulla giustificazione giuridica, Torino 1986, pp. 137-148; G. KALINONOWSKI, Introduzione alla logica delle norme (1965), tr. it. di M. Corsale, Milano 1971, pp. 232-235; M. FRACANZANI, Analogia e interpretazione estensiva, Milano 2003. Spiega GUASTINI, Distinguendo, p. 181, che «se il legislatore dispone che chi abbia ricevuto indebitamente una cosa, e l’abbia in buona fede alienata ignorando di doverla restituire, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito (art. 2038, I c.c.), e non invece a restituire la cosa stessa in natura o a corrisponderne il valore (art. 2038, II c.c.). Si suppone che la ratio della norma sia il principio di tutela dell’affidamento, si suppone, cioè, che il legislatore pretenda (solo) la restituzione del corrispettivo, e no adempimenti più gravosi, per dare tutela alla buona fede del soggetto in questione. La fattispecie della indebita ricezione e susseguente alienazione è simile alla situazione di chi abbia acquistato un oggetto rubato ignorandone la provenienza furtiva, e l’abbia poi in buona fede alienato. Pertanto, chi abbia acquistato e in buona fede e alienato un oggetto rubato, ignorandone la provenienza, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito». Sul tema occorre anche vedere L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di Filosofia del diritto, Padova 1981, pp. 95-101, ove viene evidenziata la «non rigorosa logicità dell’analogia» e la «politicità delle scelte da essa implicate».
50 Cfr. GUASTINI, Distinguendo, p. 182, il quale evidenzia come «l’argomento a fortori si presenta in due forme diverse, a seconda che sia adoperato nell’interpretazione di disposizioni che conferiscono posizioni soggettive vantaggiose o invece nell’interpretazione di disposizioni che conferiscono posizioni svantaggiose. Nell’un caso, esso assume la forma dell’argomento a maiori ad minus. Ad esempio, se è consentito praticare interessi del 20%, allora, a maggior ragione, è altresì permesso praticare interessi del 10%. Nell’altro caso, esso assume la forma dell’argomento a minori ad maius. Ad esempio: se è vietato tenere in casa animali domestici, allora, a maggior ragione, è altresì vietato tenere in casa tigri».
51 Sul tema risultano particolarmente chiari: ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, pp. 187-189; G. LAZZARO, Argomenti dei giudici, Torino 1970, pp. 73-93; DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 318. GUASTINI, Distinguendo, p. 178, lo annovera assieme all’argomento dello “scopo del legislatore” e a quello “logico” tra gli argomenti dell’«interpretazione correttiva», i quali mirano a rendere «impraticabile» l’interpretazione letterale.
52 Sull’argomento occorre vedere ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, pp. 190-193, nonché DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 314, a giudizio del quale «tale argomento è basato sull’idea che il diritto, e le sue varie componenti (disposizioni e norme), abbia i sé dei fini che ragionevolmente possono essere individuati dall’interprete o che l’interprete, per rendere il diritto coerente, completo e sufficientemente determinato, debba attribuire fini alle norme giuridiche tramite giudizi di valore ragionevoli».
53 DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 317, sottolinea che questo argomento, «insieme all’argomento equitativo, può anche essere posto in relazione con altri argomenti dell’interpretazione, come quello teleologico, e quello della conformità ai principi dell’ordinamento, poiché plausibilmente il giudizio che una norma giuridica è ingiusta o assurda dipende anche dal contenuto che si attribuisce ai principi e agli scopi del diritto».
54 Sul punto occorre rinviare a LAZZARO, Argomenti dei giudici, pp. 31-51 e a DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 317.