= la materia del lavoro, in quanto molte culture di minoranza i cui membri sono presenti ormai in maniera numericamente significativa in varie parti del nostro territorio nazionale non conoscono l’idea di «sfruttamento » (anche dell’opera minorile) così come essa è qualificata e repressa dalla nostra normativa
= i reati contro la persona: sono tollerati in maniera molto più ampia di quanto consenta la nostra legislazione atti di vendetta dell’onore familiare [28] oppure le mutilazioni o le deformazioni rituali suggerite o comunque ammesse da varie tradizioni [29]
= i delitti contro la libertà sessuale [30] nei quali i minori di età non sono considerati persone bisognevoli di peculiare tutela (perché la loro immaturità non viene tenuta in considerazione o lo è con una gradazione sensibilmente differente dalla nostra) [31] oppure non compare quasi per nulla l’idea di libertà di autodeterminazione della donna
= l’ambito dei reati contro la famiglia, principalmente a cagione di una diversa e più estesa concezione della potestà del marito nei riguardi della prole e della stessa coniuge o dello jus corrigendi soprattutto per i figli minori di età.
4.3 Il porsi del problema intra moenia.
Per quanto concerne il nostro Paese, solo in tempi recenti si registra l’irruzione di culture che hanno recato con sé valori radicalmente diversi da quelli che tradizionalmente sono stati assunti a base del nostro sistema penale. Il problema si è posto con maggior vigore soprattutto a causa dell’incremento della immigrazione islamica [32]. Anteriormente ad essa, in Italia non v’erano significative minoranze autoctone (diversamente da altri paesi e, soprattutto, dagli U.S.A.) e relativamente rari erano i casi posti soprattutto all’attenzione della giurisprudenza che riguardavano determinate professioni religiose (es. testimoni di Geova) o peculiari etnie (Rom). Il “salto di qualità” è correlato al fatto che non vengono più ad emersione contrasti ideologici marginali nell’ambito di un sistema condiviso nei suoi fondamenti dalla più parte dei consociati; piuttosto vengono messi in crisi dai membri di un’intensificata immigrazione alcuni pilastri tradizionalmente importanti del vivere sociale quali l’idea di persona, la libertà dell’individuo, l’autorità parentale e coniugale sino alla separazione tra legge e morale. Come spesso accade prima che un fenomeno, anche per l’imponenza quantitativa delle sue dimensioni, guadagni la specifica attenzione del legislatore, sono i giudici a doversi misurare con le coordinate tramite la quali affrontare il novum che emerge dalla società [33]33: innanzitutto di fronte ad essi si sono presentati casi segnati dall’appartenenza culturale del singolo. Infatti, solo con l’estendersi dei fenomeni sociali e il moltiplicarsi d’ipotesi analoghe interviene il legislatore ma, nella maggior parte dei casi, solo in un secondo momento. Prova storica ne sia quanto accaduto in materia di mutilazioni genitali: il codice penale italiano ha registrato l’inserimento dell’art. 583-bis, introdotto con l’art. 6 della l. 9 gennaio 2006, n. 7 solo dopo che la magistratura si era specificamente occupata di tali ipotesi in specifiche vicende giudiziarie [34].Se si volesse tracciare un iter delle priorità nell’affronto delle questioni, si deve prendere atto che la prima frontiera del multiculturalismo giuridico si colloca nelle aule giudiziarie; di qui passa alla dottrina e poi al legislatore. Il fenomeno multiculturale ha fatto irruzione nelle sedi istituzionali a cominciare dai tribunali poiché il giudice maneggia strumenti che consentono di tenere conto del soggetto nella sua complessità culturale, considerandone l’origine e la comunità di appartenenza. Le aule giudiziarie sono luogo di narrazione, dove si incontrano l’imputato e il giudice, la legge e la cultura di ciascuno.
4.4 Alcuni casi “italiani”.
Maltrattamenti in famiglia
Bajrami Ndricim era stato condannato dal Pretore di Pesaro, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Ancona (che si era limitata ad una riduzione della pena inflitta in primo grado), per il reato di cui all’articolo 572 c.p. essendosi accertato che aveva maltrattato ripetutamente la moglie e il minore dei suoi due figli percuotendoli con violenza e sottoponendoli a ripetute vessazioni sia fisiche che morali. Nessuna querela era stata presentata dalla moglie, non per sé e nemmeno per il figlio maltrattato; il procedimento, per reati perseguibili d’ufficio, era iniziato grazie alla denuncia di un testimone. La sentenza di affermazione della colpevolezza aveva dato piena contezza delle deposizioni testimoniali dei vicini di casa dell’imputato e del ripetuto intervento della forza pubblica su sollecitazione degli stessi a fronte del ripetersi di episodi di violenza e della rilevata presenza di ecchimosi sul corpo della moglie. Nondimeno, la difesa aveva presentato ricorso per cassazione sostenendo che: «sia l’imputato che le persone offese (tutti cittadini albanesi) hanno un concetto della convivenza familiare e delle potestà spettanti al capo-famiglia diverso da quello corrente in Italia, tanto da poter configurare una sorta di consenso dell’avente diritto rilevante ex art. 50 c.p.» sottolineando come «in sostanza, i familiari possono validamente disporre della gerarchia e delle abitudini di vita interne al loro nucleo, senza che interventi esterni possano giungere a sanzionare comportamenti recepiti come legittimi». Molto severa è stata la valutazione della corte regolatrice quando ha affermato che «il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere scriminato dal consenso dell’avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette subculture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 – 31 Cost.». Essi «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona. Dal punto di vista strettamente penalistico i principi dettati dal codice circa l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 3) e della territorialità del diritto penale (art. 6) non consentono in modo assoluto che comportamenti illegittimi, apoditticamente supposti come “legittimi” in altri ordinamenti, possano trovare spazio giuridico in quello italiano. L’imbarbarimento del diritto e della giurisprudenza, quale si pretende invocando la scriminante di cui all’art. 50 c.p. di fronte a comportamenti lesivi della integrità fisica, della personalità individuale, della comunità familiare, trova un insormontabile ostacolo nella normativa giuridica (per non dire della coscienza sociale) che presiede all’ordinamento vigente». La scriminante del consenso dell’avente diritto, per unanime giurisprudenza della corte di legittimità, si stima non possa oltrepassare la soglia dei diritti inviolabili dell’uomo e la prospettazione d’una opzione interpretativa che ne consegni la delimitazione dell’effettivo contenuto alla libera disponibilità di ciascun individuo suona al giudice di legittimità quale introduzione di «tematiche … che offendono gravemente il senso di civiltà giuridica e contrastano apertamente con il sistema di diritto proprio dello Stato italiano » [35]. Sia consentito notare come emerge da subito un punto critico laddove si accettasse incondizionatamente l’operatività delle cultural defenses. Esse, in sostanza, si basano sulla tolleranza e sul rispetto di valori di cui sono portatrici le culture di minoranza; tuttavia la difesa a oltranza di quei valori – se non vi fosse alcuna possibilità di paragone e confronto con quelli sostenuti dalla cultura dominante che hanno originato e sorreggono la norma incriminatrice – rischia di proteggere comportamenti lesivi di altri beni fondamentali: in questo caso, la violenza contro le donne ed i bambini minori di età che si realizza entro le pareti domestiche. Si tratta di soggetti che, pur radicati in minoranze etniche, magari si sono rifugiati nei Paesi ospitanti proprio al fine di evitare situazioni di intollerabile violenza domestica, ma la tutela verrebbe per loro esclusa proprio perché l’ordinamento del Paese ospitante si richiamerebbe ad una cultura ai cui eccessi essi hanno inteso sottrarsi. Emerge, ulteriormente, che l’esclusione della responsabilità dell’agente non può essere invocata quando vengano a rilievo beni personalissimi e indisponibili come la vita, l’incolumità fisica, la libertà sessuale (i cd. diritti umani inviolabili) rispetto ai quali non funge da scriminante nemmeno il consenso proveniente da un adulto. Khouider Mohamed parimenti era stato condannato dal Tribunale di Monsummano Terme per il reato di maltrattamenti in famiglia: aveva ripetutamente malmenato la propria moglie di nazionalità italiana percuotendola con schiaffi e pugni, tirandola per i capelli e cagionando alla stessa lesioni gravi all’addome e la frattura del dito anulare della mano sinistra. La sentenza di affermazione della penale responsabilità era stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Firenze. La difesa, nel proporre ricorso per cassazione, evidenziava che la formazione culturale e religiosa musulmana dell’imputato era tale «da stemperare la valenza dell’elemento soggettivo proprio sotto il profilo della consapevolezza di vessare e prevaricare il coniuge» posto che quel che da noi è stimato assolutamente bastevole all’integrazione dell’elemento oggettivo del reato «in una società islamica rappresenta un normale rapporto di coppia». Il riflesso di tale situazione, quanto all’elemento psicologico del reato, consisterebbe in ciò: che «lo straniero nel territorio dello Stato italiano, intanto dovrà rispondere del reato in quanto l’accusa dia la prova del dolo generico, cioè che quello che appare conforme al diritto in una società islamica sia stato superato nella rappresentazione dell’agente e compaia anche per lo straniero come un fatto illecito e vessatorio». Un assunto interpretativo fermamente respinto dalla corte di cassazione poiché in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell’ordinamento giuridico italiano ed ai principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 della Carta fondamentale i quali «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona», con esplicito richiamo alle parole ed alla sentenza della sezione VI 20 ottobre 1999, Bajrami poc’anzi richiamata. Veniva contestualmente stimato del tutto irrilevante l’errore ex art. 5 c.p. stante l’obbligo per l’imputato di conoscere il divieto posto dalla legge ai comportamenti lesivi da lui posti in essere, quale che potesse essere stata la valutazione della propria condotta (eventualmente ritenuta innocua o socialmente utile) [36].
