CASI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI MULTICULTURALISMO
di Aurelio Barazzetta

 3 La composizione a livello normativo dei rapporti tra “culture o religioni” ed ordinamenti nazionali.  

 Con l’esplodere – o il rapido intensificarsi – della questione multiculturale, quale che sia la soluzione che si decida di offrire del problema, entra comunque in crisi una logica puramente conservatrice del diritto esistente e meramente ripetitiva di schemi consolidati, che punta ad uno status da applicare uniformemente all’intera società. In effetti – come s’accennava – il fenomeno non può essere ridotto alle migrazioni che hanno da sempre caratterizzato la storia umana, ma è piuttosto l’irrompere di uno specifico modello culturale al cui fondamento sta la non accettazione di un’uniformità dell’ordinamento nella parte in cui esso mostra radicale insensibilità alle istanze culturali di coloro che insistono su un determinato territorio. I giuristi, in particolare, sono stati costretti a riflettere su quei fondamenti metagiuridici del loro lavoro fino ad ora dati per scontati perché rimasti presupposti impliciti, in quanto comunemente riconosciuti in una società culturalmente omogenea. Invece, l’irrompere di visioni culturali radicalmente diverse ha rivelato in modo incontrovertibile come il sistema giuridico nato dalla tradizione occidentale in realtà si fonda su scelte di valore che non sono affatto scontate in altre culture, poggiando su alcuni capisaldi quali l’idea di persona e della sua dignità, l’eguaglianza tra uomo e donna insieme con un ben preciso concetto di libertà individuale, un nucleo di diritti individuali irrinunciabili ed intaccabili da parte dell’entità statale, una netta separazione tra legge, morale e religione e via proseguendo.
Meramente ripetitiva di schemi consolidati, che punta ad uno status da applicare uniformemente all’intera società. In effetti – come s’accennava – il fenomeno non può essere ridotto alle migrazioni che hanno da sempre caratterizzato la storia umana, ma è piuttosto l’irrompere di uno specifico modello culturale al cui fondamento sta la non accettazione di un’uniformità dell’ordinamento nella parte in cui esso mostra radicale insensibilità alle istanze culturali di coloro che insistono su un determinato territorio.I giuristi, in particolare, sono stati costretti a riflettere su quei fondamenti metagiuridici del loro lavoro fino ad ora dati per scontati perché rimasti presupposti impliciti, in quanto comunemente riconosciuti in una società culturalmente omogenea. Invece, l’irrompere di visioni culturali radicalmente diverse ha rivelato in modo incontrovertibile come il sistema giuridico nato dalla tradizione occidentale in realtà si fonda su scelte di valore che non sono affatto scontate in altre culture, poggiando su alcuni capisaldi quali l’idea di persona e della sua dignità, l’eguaglianza tra uomo e donna insieme con un ben preciso concetto di libertà individuale, un nucleo di diritti individuali irrinunciabili ed intaccabili da parte dell’entità statale, una netta separazione tra legge, morale e religione e via proseguendo. La sfida che viene lanciata dalla società multiculturale all’ordinamento giuridico consiste nel verificare quanto spazio possa essere accordato alle peculiarità dei soggetti appartenenti ad un’etnia o ad una cultura di minoranza; quanto si possa loro concedere senza seriamente intaccare il principio della vigenza di regole generali valide per tutti i consociati. Possono senz’altro essere segnalati, a livello normativo, provvedimenti che hanno delineato un peculiare regime giuridico, in spazi e settori ben delimitati, per categorie di persone che professavano una determinata religione l’obbedienza ai precetti della quale imponeva una deroga a talune regole generali in materia di convivenza associata. Spagna e Italia, ad esempio, hanno siglato accordi di cooperazione o intese con le rispettive comunità ebraiche nazionali concedendo agli appartenenti alle medesime di astenersi dal lavoro il sabato, per ragioni legate al precetto di santificare tale giorno della settimana evitando occupazioni lavorative [10].
L’accordo è stato intessuto con modalità che hanno consentito una composizione dell’interesse nazionale (la non compromissione di servizi, il normale svolgimento di attività lavorativa, il regolare andamento scolastico) e di quello degli ebrei (l’osservanza del precetto di riposo il giorno di sabato). Questi ultimi hanno ottenuto di far coincidere il giorno del riposo con quello loro prescritto dalla religione, evitando in tal modo un conflitto di coscienza ed, eventualmente, di andare incontro a conseguenze per violazione degli obblighi lavorativi o scolastici. Nel contesto dell’intesa, tuttavia, è stato loro imposto di far fronte ad eventuali ed inderogabili casi di necessità nei quali è il diritto al riposo sabbatico a cedere il passo: una soluzione, del resto, in linea con la tradizione religiosa e giuridica ebraica, per la quale il dovere del riposo viene meno qualora sia messa a repentaglio la tutela di beni fondamentali dell’individuo o della convivenza sociale. L’intesa è stata raggiunta a livello normativo con esplicito riconoscimento dei valori portati dai membri della minoranza ebraica. Si tratta di un’opzione decisamente migliore della soluzione giurisprudenziali di casi simili come quando – lo si accennava – si è affidato al giudice il compito di stabilire se fosse nel giusto il datore di lavoro tedesco che aveva ammonito un lavoratore musulmano perché costui, in nome della libertà confessionale, si era autonomamente ricavato, negli orari di lavoro, pause per la preghiera imposta dalla sua fede; occasione nella quale la sentenza è stata favorevole al prestatore d’opera con una decisione intanto valevole per il singolo caso e comunque fondata su un principio in qualche modo forgiato dall’autorità giudiziaria nella composizione tra doveri imposti dal credo del prestatore d’opera ed esigenze contrapposte (ma di altrettanta autorevolezza) del datore circa l’ordinato svolgersi dell’attività lavorativa. Analoga soluzione ha avuto la controversia riguardante l’uniforme canadese. Poiché questa non prevede un copricapo, gli ebrei osservanti – che indossano la kippà – non avrebbero potuto arruolarsi nell’esercito di quel Paese. La soluzione è stata trovata nella concessione, ai soli ebrei – gli unici obbligati ad indossare un copricapo per ragioni religiose – del diritto a mettere la kippà. La motivazione religiosa ha dunque fatto breccia rispetto ad una rigida applicazione del principio di uguaglianza che prescriverebbe di indossare un’uguale uniforme, ma la soluzione trovata, in verità, ha assicurato il rispetto di un diritto di rango ancora più elevato: quello di ciascuno a difendere la Patria. Sempre nella delicata materia della deroga a principi generali imposta da ragioni di coscienza, va segnalato come sia stata normativamente regolata l’obiezione al servizio militare consentita direttamente dall’intesa con gli Avventisti d’Italia [16] ai fedeli che ne facciano richiesta, poiché tale credo è contrario all’uso delle armi.
Sia consentito, nella specifica materia delle intese normative, un rilievo. L’ordinamento dello Stato d’Israele è enormemente più restrittivo circa il riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare; questo, intuitivamente, si spiega con la vitale esigenza di garantire un tollerabile ricambio delle truppe visto il copioso impiego che quello Stato ne ha dovuto fare fin dalla sua nascita. In termini astratti, quando ci si imponga di verificare il conflitto tra doveri di coscienza e rispetto delle regole generalmente valide per i consociati, il caso potrebbe essere del tutto sovrapponibile alla vicendaitaliana, ma a fare la differenza nell’individuazione della soluzione più congrua sono – in realtà – le concrete circostanze storiche in cui vive lo Stato d’Israele le quali indirizzano ad una compressione decisamente più accentuata delle esigenze della coscienza individuale. Se ne ricava un’interessante notazione su cui si avrà modo di tornare: il bilanciamento tra diritti fondamentali dell’individuo (massimamente: la libertà di coscienza) e doveri sociali non è tracciabile una volta per tutte in astratto, ma deve tenere conto di come si conformano le specifiche esigenze di una determinata collettività nel contesto storico in cui essa vive. Un ulteriore caso normativamente risolto di conflitto tra doveri di coscienza imposti dal credo religioso e necessità di assicurare per tutti la vigenza di regole generali è quello che concerne l’esonero dal porto del casco per i sikh che usino motocicli in Gran Bretagna [17]
L’uso del turbante – obbligatorio per i fedeli di tale confessione – confliggeva con l’obbligo di indossare un casco di protezione. La norma in questione ha eliminato l’elemento ostativo risolvendo il conflitto tra il dovere religioso di portare il turbante e quello giuridico d’indossare il casco. In realtà l’uso del motociclo non costituisce un’inderogabile necessità, ma individua solamente una facoltà che la legge assoggetta a determinate condizioni fissate con riguardo alla tutela di beni primari che sono in gioco nella materia: il conflitto di lealtà s’instaura, quindi, non tra due obblighi egualmente cogenti, poiché sorge soltanto per il singolo fedele sikh che voglia utilizzare il motociclo. Emerge, in tal senso, un’asimmetria nel conflitto di lealtà che nondimeno è stata risolta nel senso di consentire a chi professa tale fede di poter continuare a portare il turbante (e non il casco, ovviamente) quando si ponga alla guida di un motociclo nel Regno Unito. Affiora, insomma, una peculiare modulazione normativa di tutela del “bene salute” perché si è ritenuto, per assicurare il rispetto di un diritto di coscienza, che taluno – per specifiche e motivate ragioni – possa consapevolmente rinunciare ad indossare una protezione a difesa della propria incolumità, potendosene evincere una concezione debole del bene-salute massimamente disponibile da parte del singolo individuo. Né va sottaciuto che le norme circa l’impiego obbligatorio del casco nell’uso del motociclo sono dettate non solo a tutela dell’incolumità dell’individuo, ma anche per la prevenzione di conseguenze lesive che avrebbero un evidente impatto sui costi che comunque la collettività deve sostenere in caso di lesioni riportate da chi decide di non seguire tale cautela preventiva. Si può affermare, quindi, che il prezzo pagato alla fedeltà ad una prescrizione imposta dalla propria religione in questo caso ha comportato una vistosa deroga ad un dovere di solidarietà sociale. Un ulteriore conflitto tra doveri di coscienza derivati dalla fede religiosa praticata e prescrizioni normative positivamente vigenti nell’ordinamento è quello che ha riguardato il giuramento dei deputati al Congresso degli U.S.A.. Il primo eletto di religione musulmana, Keith Ellison, ha chiesto – ed ottenuto – di prestare giuramento sul Corano anziché sulla Bibbia. Si è trattato di un evento senza precedenti, se si eccettua l’insediamento di alcuni Presidenti degli Stati Uniti che avevano rifiutato di giurare tout court.Una soluzione politicamente e ideologicamente neutra come la soppressione del giuramento sulla Bibbia avrebbe potuto essere un’ipotesi praticabile – persino auspicabile – in molti Paesi europei, ma la parabola della libertà di religione e la profonda connessione tra la religiosità popolare ed istituzioni civili in America hanno contribuito a conformare in maniera differente la questione all’opinione pubblica degli USA. Dando pressoché per scontato che fosse comunque opportuno mantenere il giuramento religioso, si è posto un diverso dilemma: far giurare il nuovo deputato sulla Bibbia o sul Corano. La prima soluzione avrebbe sicuramente comportato una violazione della libertà religiosa del deputato eletto di fede musulmana e sarebbe stata in chiaro contrasto con l’esaltazione della libertà di professare la propria fede religiosa per ciascun cittadino di quella nazione. L’adozione della seconda opzione ha ottenuto l’obiettivo di farlo promettere su quanto ha di più caro egli aveva a cuore – analogamente a quanto accade ai cristiani che giurano sulla Bibbia – ma ha documentato un chiaro scostamento della prassi istituzionale imposta dalla tradizione la quale prevede il giuramento sulla Bibbia proprio perché questo libro rappresenta la vena non semplicemente religiosa, ma precisamente cristiana della libertà nella tradizione americana. La soluzione apparentemente soft, all’europea, di eliminare il giuramento, non è stata nemmeno presa in considerazione ed, anzi, ha prevalso la scelta di caratterizzazione pubblica della propria fede. Una scelta radicalmente diversa quella praticata dalla Francia ove, a seguito di una celeberrima querelle decennale sull’uso del velo da parte delle bambine musulmane a scuola, si é vietato non solo il porto del velo, ma di tutti i segni religiosi ostensibles [18].