Cass. sez. III, 17 settembre 2007 n. 34909 – Pres. Papa – Rel. Franco – Z.D. ricorrente
(artt. 3, 5, 43, 609-bis c.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 novembre 2003 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto dichiarò Z.D. colpevole del reato di cui all’art. 609 bis c.p., per avere costretto con violenza la moglie E.H.B. a subire rapporti sessuali completi contro la sua volontà e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, lo condannò alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile.
In sintesi, il giudice ricostruì la vicenda nei seguenti termini. Nel dicembre del (OMISSIS) i due, entrambi marocchini, si erano sposati, senza però andare a vivere insieme. Secondo l’uso marocchino il matrimonio era stato combinato dai genitori e sarebbe stato imposto alla ragazza, solo per un breve periodo contenta di contrarlo. La convivenza iniziò solo due anni e mezzo dopo, nei primi di maggio del (OMISSIS), quando l’imputato trovò un alloggio. Dopo pochi giorni l’imputato, in una prima occasione, aveva preteso il rapporto sessuale dalla moglie dissenziente, e lo aveva compiuto portandola con la forza sul letto e tenendole tappata la bocca; in altre occasioni aveva agito allo stesso modo ponendole un cuscino sulla faccia e ciò fino al (OMISSIS), data dell’ultimo episodio, dopo il quale la donna aveva abbandonato il marito ed era tornata dai genitori. Il (OMISSIS) successivo si era sottoposta a visita ginecologica per accertare se fosse ancora vergine ma, avendo saputo che era incinta, si era dopo pochi giorni sottoposta ad un intervento abortivo. La Corte d’Appello di Trento dispose la parziale rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di un accertamento diretto ad individuare il DNA del feto abortito, accertamento che si concluse nel senso della sicura attribuzione allo Z. della paternità. La Corte, quindi, rigettò i motivi di appello con cui si era contestata la responsabilità e, con la sentenza in epigrafe, riconobbe l’ipotesi della minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, e ridusse la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, con i doppi benefici, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza di motivazione relativamente alla non attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa. Lamenta che l’esito della prova del DNA non esauriva le contestazioni sulla credibilità della parte offesa, che andavano al di là della circostanza della paternità. La difesa, invero, con l’atto di appello aveva anche eccepito la falsità delle dichiarazioni della donna circa la perdita del lavoro e circa il presunto episodio di prevaricazione avvenuto all’esterno della fabbrica nell’aprile del (OMISSIS). Inoltre la stessa madre della ragazza aveva smentito la figlia dichiarando che la stessa all’inizio era contenta della prospettiva di sposarsi. Non vi è comunque prova che egli fosse al corrente del mutamento di opinione e della asserita contrarietà della moglie al matrimonio. Osserva che la circostanza della coazione al matrimonio è decisiva la per credibilità dell’accusa, perchè o la querelante non è credibile sul punto ovvero i suoi genitori andavano incriminati per violenza privata, se non per estorsione dato che avevano incassato dall’imputato una somma per il matrimonio. Del resto in appello sono state prodotte due foto che ritraggono i promessi sposi in atteggiamento di evidente armonia. Quindi, la tesi della coazione non regge e la prova del DNA non smentisce il sospetto che la querelante avesse cambiato idea a seguito della conoscenza di un altro uomo. Inoltre, si era messa in dubbio l’attendibilità della querelante perchè la stessa non ricordava il numero di episodi di violenza subiti nell’arco di pochissimi giorni e perchè aveva atteso ben nove giorni per prenotare una visita ambulatoriale non urgente. La sentenza impugnata, pertanto, difetta totalmente di motivazione sulle obiezioni relative alla credibilità della parte offesa sollevate col quarto motivo di gravame.
2) Mancanza di motivazione relativamente alla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni. Osserva preliminarmente che i giudici del merito hanno ritenuto l’apporto dei testi del tutto marginale, sicché la prova è affidata alla sola testimonianza non riscontrata della parte offesa. In ogni caso, la Corte d’Appello ha totalmente ignorato le eccezioni relative ai profili di falsità dei testi R. e D.C., dimostrata documentalmente. Allo stesso modo la Corte d’Appello non ha risposto alle eccezioni circa la irrilevanza probatoria delle dichiarazioni che riferiscono de relato circostanze apprese dalla stessa parte offesa.
3) Violazione dell’art. 192 c.p.p., e delle norme sulla valutazione della prova; mancanza di motivazione in merito. Lamenta che la sua responsabilità è stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni della parte offesa, senza però che le stesse siano state sottoposte al necessario riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, sorretto da adeguata e coerente motivazione.
4) Violazione della l. n. 218 del 1995, art. 29, e dell’art. 609 bis c.p.; non configurabilità della violenza sessuale intraconiugale in matrimonio retto da diritto marocchino; mancanza di motivazione in merito. Lamenta che la Corte d’Appello ha liquidato questa eccezione affermando apoditticamente la territorialità della legge penale mentre con l’appello la difesa aveva eccepito che il principio di territorialità non si applica al matrimonio retto da un diritto straniero che non prevede come reato la violenza sessuale intraconiugale. L’assetto dei rapporti civilistici infatti influisce anche sulla fattispecie penale, sicché non è possibile criminalizzare la violenza sessuale intraconiugale nel matrimonio retto da un diritto straniero che non ritenga criminale tale comportamento. Invero, il diritto alla libertà sessuale si scontra con l’obbligazione contratta con il matrimonio, che giuridicamente limita tale diritto. Nella specie la violenza sarebbe stata consumata nella prima settimana di matrimonio, da un marito sessualmente inesperto che non era consapevole della asserita coartazione della volontà della moglie da parte dei genitori.
5) Violazione dell’art. 42 e art. 43 c.p.; insussistenza dello elemento soggettivo; mancanza di motivazione in merito. Sul punto la Corte d’Appello si è limitata ad escludere la scusabilità dell’ignoranza della legge penale senza considerare le peculiari circostanze del caso in esame. L’imputato, infatti, da un lato ignorava la coazione della volontà della moglie operata dai genitori e, dall’altro, i fatti si sono verificati nella prima settimana di matrimonio tra due persone vergini e sessualmente inesperte. Occorreva poi considerare le usanze marocchine che prevedono che gli sposi giungano vergini al matrimonio, nonché il rispetto da parte dell’imputato della ritrosia della moglie per qualche giorno ed una dose di rispetto anche durante le asserite violenze.
6) Violazione dell’art. 62 c.p., n. 2, e art. 143 c.c., rectius art. 36 del codice di statuto personale e delle successioni marocchino. Lamenta che in ogni caso avrebbe dovuto essere riconosciuta l’attenuante della provocazione, la quale sussiste quando il fatto ingiusto consiste nella violazione sia di una norma giuridica sia anche di una mera regola del vivere civile. Nella specie la querelante aveva violato le due suddette disposizioni che prevedono una reciproca obbligazione di disponibilità e di fedeltà sessuale da parte dei coniugi. Nella specie poi il rifiuto è avvenuto nei primi giorni di matrimonio, ostacolandone addirittura la consumazione. Del resto anche secondo il diritto italiano detto rifiuto costituisce causa di addebito della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati perchè i giudici del merito hanno sottoposto le dichiarazioni della parte offesa al dovuto ed approfondito vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva ed hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali le hanno ritenute pienamente attendibili, in considerazione della loro coerenza e del fatto che avevano trovato plurimi riscontri sia nelle dichiarazioni della Dott. C. (che aveva effettuato le visite ginecologiche; curato l’aborto e raccolto le confidenze della donna sulle violenze subite); sia nelle dichiarazioni della madre della querelante (che aveva confermato essersi trattato di matrimonio che, secondo l’uso marocchino, era stato combinato dai genitori ed imposto alla figlia, che solo per un breve periodo anteriore al matrimonio era stata contenta di contrario); sia nelle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della donna D.C.G. e R.F. (che avevano anch’essi in più occasioni raccolto le confidenze della B. sulle violenze subite ed avevano notato, il primo, dei graffi sul collo, ed il secondo dei segni di ecchimosi su un braccio e su una spalla). I giudici del merito hanno anche evidenziato che la circostanza che la Dott. C. non vide tali segni si spiega con il fatto che ella visitò la donna solo il (OMISSIS), ossia dopo molti giorni dall’ultima violenza avvenuta il (OMISSIS) e che quindi era normale che i segni superficiali fossero spariti; mentre il fatto che la donna prese 64 appuntamento con la ginecologa solo verso il (OMISSIS) trovava adeguata spiegazione nel fatto che a quella data sarebbe dovuta comparire la mestruazione. La Corte d’Appello ha poi congruamente messo in rilievo che la perizia effettuata in appello sul DNA del feto abortito con la sicura attribuzione allo Z. della paternità aveva, da un lato, confermato l’attendibilità della donna anche quando aveva riferito di avere avuto la gravidanza proprio dai rapporti sessuali col marito, e, dall’altro lato, aveva invece smentito la tesi difensiva secondo cui la donna era rimasta incinta di un altro e, con la falsa accusa al coniuge, intendeva liberarsi sia di costui sia dello stato di gravidanza. Gli altri rilievi contenuti nel ricorso sono poi inidonei a rendere manifestamente illogica o carente la motivazione sulla attendibilità della parte offesa. Il quarto motivo è manifestamente infondato essendo palesemente irrilevante che il diritto marocchino, da cui civilisticamente è retto il matrimonio tra i due, non preveda come reato la violenza sessuale intraconiugale, dal momento che, relativamente alle specifiche condotte contestate, deve trovare unicamente applicazione la legge penale italiana, trattandosi di comportamenti tenuti nel territorio italiano. Come correttamente e congruamente ricordato dalla Corte d’Appello, invero, ai sensi del principio generale della obbligatorietà e territorialità della legge penale, fissato dall’art. 3 c.p., le norme penali obbligano tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni – che nella specie non ricorrono – stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. E, nel nostro ordinamento, da tempo la giurisprudenza è ormai pacifica nell’affermare che commette il delitto di violenza sessuale il coniuge che costringa con violenza o minaccia l’altro coniuge, ancorché non separato, a compiere o subire atti sessuali (sez. III, 16 febbraio 1976, n. 12855, Macario, CED 134887; sez. III, 13 luglio 1982, n. 10488, Drudi, CED 155990), in quanto l’opposta tesi non considera il rispetto dovuto alla persona quale soggetto autonomo e alla sua libera determinazione e che il rapporto di coniugio non degrada la persona di un coniuge ad oggetto di possesso dell’altro coniuge, sicché, qualora esso si riduca a violenza ai fini del “possesso del corpo”, costituisce un fatto gravemente antigiuridico, che non può non trovare la sua sanzione nelle norme poste a tutela della libertà sessuale (sez. III, 16 novembre 1988, n. 11243, Camerini, CED 179754). E’ infondato anche il quinto motivo perchè con congrua ed adeguata motivazione la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato ed ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi un caso di ignoranza incolpevole della legge penale. Del resto, la sent. n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale ha escluso che sussista una situazione di ignoranza inevitabile, e quindi incolpevole, quando il soggetto non abbia, con il criterio della ordinaria diligenza, adempiuto al c.d. “dovere di informazione”, ossia all’obbligo di espletare ogni utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente, sicché l’agente versa invece in evitabile, e quindi inescusabile, ignoranza della legge penale allorché la mancata previsione della illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi di informazione giuridica. Esattamente, quindi, la Corte d’Appello ha escluso che l’imputato potesse versare in una situazione di ignoranza assolutamente inevitabile e non riconducibile a colpa alcuna. Del resto, le stesse circostanze invocate con il ricorso (pretese usanze marocchine, pretesa ignoranza della coazione della volontà della moglie da parte dei genitori, prima settimana di matrimonio, rispetto della ritrosia della moglie, ecc.) non sono assolutamente idonee a dimostrare, da un lato, la mancanza del dolo generico e, dall’altro, la assoluta inevitabilità della ignoranza della legge penale italiana in materia di reati sessuali. E’, infine, infondato anche il sesto motivo perchè la Corte d’Appello ha escluso l’attenuante della provocazione con congrua ed adeguata motivazione, osservando esattamente che non può considerarsi fatto ingiusto, e quindi provocazione, il rifiuto del coniuge di intrattenere rapporti sessuali, costituendo esso pur sempre e spressione della libertà di autoderminazione, che non può mai essere conculcata, anche se può costituire violazione degli obblighi assunti con il matrimonio e quindi causa di addebito della separazione. Del resto la Corte d’Appello ha adeguatamente tenuto conto delle particolarità della fattispecie (fatti commessi nell’abito di un rapporto di coniugio appena iniziato, comune cultura d’origine nel cui ambito la violenza sessuale tra coniugi non è configurabile come illecito) nel valutare la gravità complessiva del fatto e nel ritenere ravvisabile, proprio in considerazione di tali particolarità, una ipotesi di minore gravità ai sensi dell’art. 609 c.p., comma 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali
