CASI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI MULTICULTURALISMO
di Aurelio Barazzetta

Una necessaria semplificazione della risposta al problema multiculturale offerta dagli Stati europei consente di individuare tre fondamentali (due principali + una di minor calibro) modalità con cui si è affrontata la necessità di allestire una risposta da parte dell’ordinamento in presenza di massicci fenomeni di immigrazione e della conseguente forte presenza di etnie diversificate e minoritarie nell’ambito di un territorio retto da un’unica sovranità. Il primo approccio cd. multiculturalista si fonda sul riconoscimento delle differenze, e dunque sul mantenimento in ambito nazionale di gruppi immigrati con culture e interessi loro propri, esigendosi da tali gruppi etnici solo il vincolo a rispettare le regole più fondamentali della convivenza civile. L’atteggiamento a questo sostanzialmente antitetico è quello cd. assimilazionista o integrazionista, volto ad una politica di inclusione delle diverse etnie e tendenzialmente votato alla eliminazione di ogni barriera culturale; esso si prefigge la creazione di un “comune sentire” formato da valori e convinzioni che consentono a ciascun consociato di prescindere dalle proprie origini etniche tanto da permettere ad ogni individuo, ove lo volesse, di affrancarsi del tutto dall’originario gruppo di appartenenza. Prevalgono un concetto di eguaglianza inteso in senso strettamente formale e l’assoluta neutralità dello Stato di fronte alle diversità culturali così che, negli spazi pubblici, non viene attribuito alcun rilievo all’eventuale appartenenza di un soggetto a gruppi con radici culturali anche sensibilmente difformi da quelle prevalenti nello Stato di accoglienza. In estrema sintesi, l’antiteticità degli approcci si scorge in questo: l’opzione integrazionista predica l’irrilevanza delle specificità culturali, mentre quella multiculturalista attribuisce a ciascuna di loro una pari dignità senza tracciare gerarchie di sorta. In verità esiste un terzo modello che non possiede, tuttavia, caratteri così marcati come le opzioni sinora delineate. Esso si prefigge una sorta di isti- tuzionalizzazione della precarietà attraverso scelte politiche tese non già ad inserire l’immigrato nella comunità nazionale, bensì a mantenere vivo in lui il legame con il Paese d’origine, onde favorirne il ritorno in patria una volta esaurito il suo ruolo di forza-lavoro retribuita quale ragione principale – se non esclusiva – della permanenza di costui nel territorio del paese che lo ospita (precariamente, appunto, sino al cessare dell’esigenza che ne ha consentito l’immigrazione) [6]. In ciascuno di tali approcci sono insiti rischi che, per i fini qui destinati a rilevare, possono essere solo sinteticamente schematizzati e riassunti [7]. Il multiculturalismo potrebbe incentivare quella che è stata definita la “balcanizzazione”,vale a dire favorire processi di chiusura tra le diverse culture presenti in uno Stato chiudendo qualsiasi osmosi o comunicazione tra le medesime nel momento in cui, tendenzialmente, assegna a tutte un sostanziale e paritario riconoscimento cui consegue un ambito di assoluta autonomia e tutela. Inoltre nel creare regimi giuridici diversificati a seconda dell’etnia di appartenenza, tale approccio deve necessariamente scontare la più o meno accentuata violazione del fondamentale parametro di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Questo aspetto, derogatorio di un principio di civiltà solidamente radicato nelle democrazie occidentali, potrebbe trascinare con sé l’effetto di innescare nei cittadini reazioni negative nei riguardi delle minoranze, oltre che minarne il sentimento di appartenenza alla collettività e recidere i legami solidaristici.
Eventuali esimenti da responsabilità penale o attenuazioni di pena strettamente ed esclusivamente legate all’appartenenza culturale pregiudicano la funzione deterrente delle norme incriminatrici e comunque ne minano alla radice la capacità di orientamento dei comportamenti del singolo. Nemmeno va sottaciuto come il riconoscimento di “diritti collettivi culturali” legati in maniera stretta ad un’appartenenza etnica ha recato con sé effetti negativi. Innanzitutto ha rischiato di sacrificare diritti individuali altrettanto fondamentali nei settori della vita, della salute, della integrità fisica, della dignità e dell’onore, dell’autodeterminazione sessuale. Ha comunque incrementato una maggior segregazione del gruppo etnico impedendo un’osmosi comunicativa e l’interazione tra culture diverse presenti nel medesimo territorio. Non ha impedito inoltre che, all’interno del gruppo etnico o di minoranza culturale, i leaders del medesimo abbiano spesso assunto una posizione privilegiata lucrando i vantaggi connessi ai finanziamenti pubblici, mentre i singoli componenti ed appartenenti sovente non ne hanno ricavato alcun vantaggio [8].A tacere del fatto che il riconoscimento esplicito, a livello legislativo, di un’esimente culturale sarebbe sostanzialmente impossibile a causa degli intrinseci ed incolmabili margini di indeterminatezza sia nella previsione come anche nella sua concreta applicazione da parte dei giudici [9].In prima approssimazione, si noti come postulare l’impossibilità di delineare giudizi e valutazioni sulle varie culture insediatesi in un territorio giungendo in tal modo a riconoscere che «tutte le comunità e le loro regole morali hanno pari dignità» (in una sorta di connubio tra un malinteso concetto di democrazia coniugato con il più assoluto relativismo culturale), significherebbe non avere obiezioni da porre al diritto alla poligamia [10],
alla liceità dell’infibulazione, al riconoscimento di inferiorità di caste sociali, alla diseguale posizione della donna rispetto all’uomo o al marito rispettivamente nell’ambito sociale o familiare, alla negazione di diritti fondamentali dei minori e così via. Non mancano, del resto, declinazioni puntuali di questa concezione multiculturale in taluni casi giurisprudenziali che – forse per la clamorosità delle conseguenze cui sono giunti – hanno guadagnato l’onore dei media. E’ successo che un giudice donna australiano abbia scarcerato tre uomini e sei ragazzi responsabili e rei confessi dello stupro collettivo di una bambina di dieci anni (di cui s’affermava che era consenziente, ma specificandosi che era nata con un lieve ritardo mentale per il troppo alcool bevuto dalla madre in gravidanza essendo stata allontanata dalla comunità di appartenenza ed affidata ad una famiglia non indigena dall’età di sette anni quando aveva subito una prima violenza sessuale) perché nelle aree indigene, in cui risiedevano i responsabili della violenza sessuale, le pratiche sessuali sono così diffuse che i neonati contraggono malattie veneree e i bambini mimano l’atto sessuale già all’asilo così che il problema non consisterebbe nel punire gli autori di quello che ovviamente per la legge australiana è un reato, ma nell’educarli [11].
Così è accaduto quando un giudice donna di Francoforte (Germania), dopo aver sottolineato che «l’Islam concede all’uomo di imporre la disciplina alla consorte», è giunta per tal via a negare ad una donna marocchina (nata e cresciuta in Germania, ma sposatasi nel paese di origine del marito), la procedura abbreviata per la sentenza di divorzio nonostante il marito l’avesse ripetutamente picchiata e fosse stato precedentemente diffidato dal giudice stesso di avvicinarsi all’abitazione della consorte. Analogamente, il tribunale regionale della città di Ham (Germania) ha dato ragione ad un lavoratore musulmano varie volte ammonito dal datore di lavoro perché, in nome della libertà confessionale, pretendeva l’introduzione negli orari di lavoro di pause per la preghiera unilateralmente rivendicate e determinate. Fuori dall’ambito delle decisioni strettamente giudiziarie, il Ministero per le politiche sociali della Germania ha comunicato alle casse mutualistiche che «i matrimoni poligami debbono essere riconosciuti, se corrispondono al diritto del paese d’origine»; con la conseguenza per cui la seconda o terza moglie di un algerino hanno diritto all’assistenza sanitaria. Insomma: chi insiste per un esplicito riconoscimento del multiculturalismo all’interno dell’ordinamento giuridico fa leva sui principi di libertà, democrazia e pluralismo, mentre i detrattori evidenziano i rischi di corrosione che correrebbe il principio della prevenzione generale laddove si giungesse a configurare un’esplicita esimente culturale: gli immigrati sarebbero incentivati a non educarsi al rispetto dei valori ritenuti fondamentali dal Paese che li ospita e, di conseguenza, sarebbe in definitiva intaccato anche il principio della prevenzione speciale [12].Il multiculturalismo sospinge dunque la riflessione giuridica verso due aspetti, solo apparentemente tra loro contraddittori: da un lato, quanto si possa concedere alle culture di cui le singole etnie sono portatrici sotto il profilo giuridico e, dall’altro, cosa tuttavia mantengano in comune queste sfere; in sostanza, è la «società stessa in cui viviamo, una società plurale, che ci manifesta il bisogno di una nuova laicità, cioè di uno spazio nel quale tutti possano portare la propria idea di vita buona come proposta alla libertà altrui» ed in cui svolge un compito essenziale il dialogo, la «reciproca narrazione della propria soggettività» [13].
Una “narrazione” che trova sfogo non solo nel pubblico agone, ma anche nelle sedi istituzionali: dal Parlamento alle singole aule di tribunale. Quanto all’integrazionismo o anche al cd. precarismo, essi si stima sottovalutino le difficoltà reali di inserimento degli immigrati, conducano ad un’integrazione coatta capace di generare violenza sociale (come storicamente dimostra, in particolare, l’esperienza francese), minino alla radice un processo di osmosi progressiva tra culture in grado – col tempo – di realmente condurre ad un’assimilazione degli immigrati rispetto ad alcuni valori fondamentali del Paese ospitante. In linea più generale, si tratta di approcci non in linea con il modello liberale di Stato cui i Paesi occidentali si ispirano perché indurrebbe a trattare in maniera uniforme ed eguale ciò che, invece, presenta sensibili profili di differenza. Non verrebbero garantite nemmeno la funzione preventiva del diritto penale e la finalità rieducativo – risocializzatrice della pena dal momento che si indurrebbe una sorta di “conversione culturale forzata” non a tutela dei soli valori e principi fondamentale a base dell’ordinamento [14].