Sez. VI, Ordinanza n. 3398 del 20/10/1999 Cc. (dep. 24/11/1999 ) Rv. 215158 Presidente: Sansone L. Estensore: Ambrosini G. Imputato: Bajrami N. (Conf.) Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) non può essere scriminato dal consenso dell’avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 – 31 Cost. (Fattispecie in cui la scriminante del consenso dell’avente diritto era stata fondata sull’origine albanese dell’imputato e delle persone offese per le quali varrebbe un concetto dei rapporti familiari diverso da quello vigente nel nostro ordinamento). Sez. VI, Ordinanza n. 3398 del 1999
Sez. VI, Ordinanza n. 3398 del 1999

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Luigi Sansone – Presidente
Dott. Giangiulio Ambrosini – Consigliere
Dott. Adolfo Di Virginio – Consigliere
Dott. Ugo Scelfo – Consigliere
Dott. Nicola Milo – Consigliere
ha pronunciato la seguente ordinanza:
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Mario Coli, di Bajrami Ndricim, nato a Tirana (Albania) il 3.11.1950 avverso la sentenza 11.3.1999 della Corte d’appello di Ancona; Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Ancona con sentenza 11.3.1999, in parziale riforma della sentenza 13.4.1994 del Pretore di Pesaro, riduceva a mesi 8 di reclusione la pena inflitta a Bajrami Ndricim per il reato di cui all’art. 572 c.p. nei confronti della moglie e dei figli minori. Ricorre la difesa dell’imputato lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle circostanze relative all’assenza di testimonianze dirette e alle caratteristiche della famiglia albanese, tali da configurare il consenso dell’avente diritto – motivi già dedotti in appello e sui quali l’impugnata sentenza non aveva dato risposta. In secondo luogo invoca la prescrizione del reato, essendosi i fatti esauriti nell’ottobre 1991 e non rilevando un unico episodio in danno del figlio minore riferibile al 22.6.1992. Il P.G., con requisitoria scritta, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo di essi sembra ignorare che la sentenza impugnata ha dato piena contezza delle deposizioni testimoniali dei vicini di casa dell’imputato e del ripetuto intervento della forza pubblica su sollecitazione degli stessi a fronte del ripetersi di episodi di violenza e della rilevata presenza sul corpo della moglie di ecchimosi. La sentenza, contrariamente alla doglianza appare adeguatamente motivata. Dall’altro le affermazioni difensive secondo cui: – “sia l’imputato che le persone offese (tutti cittadini albanesi) hanno un concetto della convivenza familiare e delle potestà spettanti al capofamiglia diverso da quello corrente in Italia, tanto da poter configurare una sorta di consenso dell’avente diritto rilevante ex art. 50 c.p.”; – “in sostanza, i familiari possono validamente disporre della gerarchia e delle abitudini di vita interne al loro nucleo, senza che interventi esterni possano giungere a sanzionare comportamenti recepiti come legittimi”; si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell’ordinamento giuridico italiano. I principi costituzionali dettati dall’art. 2, attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (ai quali appartiene indubbiamente quello relativo alla integrità fisica), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e fra esse è da ascrivere con certezza la famiglia); dall’art. 3, relativi alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana; dagli artt. 29 e 30, concernenti i diritti della famiglia e i doveri verso i figli; costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona. Dal punto di vista strettamente penalistico i principi dettati dal codice circa l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 3) e della territorialità del diritto penale (art. 6) non consentono in modo assoluto che comportamenti illegittimi, apoditticamente supposti come “legittimi” in altri ordinamenti, possano trovare spazio giuridico in quello italiano. L’imbarbarimento del diritto e della giurisprudenza, quale si pretende invocando la scriminante di cui all’art. 50 c.p. di fronte a comportamenti lesivi della integrità fisica, della personalità individuale, della comunità familiare, trova un insormontabile ostacolo nella normativa giuridica (per non dire della coscienza sociale) che presiede all’ordinamento vigente. D’altra parte è superfluo attardarsi sulla copiosa giurisprudenza in materia di consenso dell’avente diritto, la quale evidenzia in modo inequivoco come tale consenso non possa oltrepassare la soglia dei diritti inviolabili dell’uomo. Non si può sottacere l’autentico disagio del giudicante nel dovere affrontare tematiche – come quelle proposte dalla difesa – che offendono gravemente il senso di civiltà giuridica e contrastano apertamente con il sistema di diritto proprio dello Stato italiano. Quanto al secondo motivo, concernente la decorrenza del termine prescrittivo per il reato permanente, quale è quello di cui all’art. 572 c.p., la stessa difesa non contesta che l’ultimo episodio si colloca alla data del 22 giugno 1992, onde esso non è spirato anche considerata la concessione delle attenuanti generiche. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa equo determinare in lire 1.000.000 da versare alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1999
