[65] E’ a dire che l’art. 8, terzo comma, l. 22 aprile 2005 n. 69 di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI circa il mandato di arresto europeo prevede che: «Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, secondo la legge dello Stato membro di emissione, senza propria colpa, della norma penale dello Stato straniero membro di emissione in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo». Si è posta, per il solo cittadino italiano, una sorta di deroga al principio ignorantia legis non excusat (in linea con la pronuncia 364/1988 della Consulta) senza prevedere alcuna applicazione a favore dello straniero che versi in condizioni analoghe e senza tenere conto che l’elenco dei reati che danno luogo a consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione dovrebbe corrispondere allo jus gentium attingendo a interessi essenziali dello Stato e della persona.
[66] Pulitanò D., Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. penale, 2006, p. 75.
[67] Ibidem, p. 67: “la congruenza del diritto penale con un’etica condivisa resta un aspetto importante per la sua legittimazione ideale e per la sua stessa funzionalità”. Per restare a tematiche qui affrontate, basti rilevare come alcuni paesi africani (quali il Ghana ed il Burkina Faso) hanno adottato leggi per vietare o (Tanzania, Sudan) ridurre la pratica delle mutilazioni genitali femminili ma, secondo il ‘Considerando C’ della Risoluzione al Parlamento europeo attinente a tale tematica (2001/2035 (INI) in GU 77 E, 28.3.2002, n. 126), si tratta di leggi che non vengono applicate.
[68] Va menzionata l’opinione di chi ritiene che proprio il crescente pluralismo deponga a favore di un “diritto penale multiculturale”: Facchi A., I diritti nell’Europa multiculturale, Roma – Bari, 2001.
[69] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 47.
[70] Ibidem, p. 95.
[71] Cass. sez. VI, 20 ottobre 1999, Bajrami N., CED 215158 sopra più estesamente richiamata.
[72] Cass. sez. VI 8 novembre 2002 n. 55, Khouider, CED 223192 anch’essa richiamata e che, nelle parole riportate, riprende letteralmente la sentenza dianzi citata.
[73] Trib. mil. Genova 14 novembre 1994, Saurel, Foro it., 1995, II, c. 274.
[74] Tribunale di Genova, 30 maggio 1989, Khediri, in Foro italiano, 1989, II, c. 540.
[75] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 86.
[76] Corte cost. sentenza n. 364/88 (punto 28 della stessa). Va osservata la consonanza tra la pronuncia della Corte costituzionale, che attribuisce talvolta alle stesse istituzioni civili l’ignoranza della norma da parte dell’imputato (n. 24 della sentenza), poiché non avrebbero provveduto a rimuovere gli ostacoli di stampo sociale contemplati all’art. 3 Cost. che gli hanno precluso la conoscenza della norma, e la considerazione del giudice penale secondo la quale sono state ragioni culturali ad impedire ai tunisini di conoscere la norma penale.
[77]Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 568 specifica che l’intervento era stato eseguito in una clinica avendo i due nigeriani prodotto la ricevuta di pagamento di un intervento qualificato come “circoncisione”; Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 86; Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1333-1334. Il fatto, ovviamente, risale a prima dell’inserimento nel codice penale (l. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 6) del reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 583-bis. A seguito dell’entrata in vigore di tale norma, risulta obiettivamente più disagevole – anche se non del tutto impossibile – condividere le valutazioni che hanno condotto all’archiviazione.
[78] In questo il nostro Paese è allineato alla scelta di tutti gli Stati europei posto che in nessuno degli stessi, pure recettori di consistenti flussi immigratori, esistono disposizioni di parte generale pensate per i reati culturalmente motivati commessi dagli immigrati: Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1325.
[79] Bernardi A., Società multiculturale, cit., p. 48.
[80] La Cort of Appeal britannica (menzionata in Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1330) ha emesso una conditional discharge (una sorta di assoluzione condizionalmente sospesa) nei riguardi di un padre e due zii (di cui uno armato) che eccessiavevano sequestrato la figlia-nipote per ventiquattro ore nel tentativo di convincerla a cessare la continuazione della sua relazione affettiva con un giovane non musulmano.
[81] Già menzionato in: www.corriere.it 11 dicembre 2007.
[82] Di Martino C., Tramvai, 5 dicembre 2005, p. 1.
[83] Concordano Basile F. , Società multiculturali, cit., p. 1330: «In ambito penale vengono spesso a rilievo i “limiti della tolleranza”, conosciuti e praticati (anche) dal modello multiculturalista, che precludono qualsiasi valutazione indulgente della situazione di conflitto normativo-culturale che ha fatto da sfondo alla commissione di un reato culturalmente motivato da parte dell’immigrato» e Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 581: «Nel momento in cui vengono a realizzarsi condotte gravemente offensive di beni che la comunità ritiene meritevoli di tutela. … il diritto penale non può astenersi dal punirle».
[84]Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 583.
[85] Cass. sez. VI 25 settembre 1995, Presidente: Suriano G. Estensore: Ciampa O. Imputato: PM in c. Aprile e altro. PM Vacca G. (Conf.), CED 207527: «L’esercizio della funzione correttiva con modalità afflittive e deprimenti della personalità, nella molteplicità delle sue dimensioni, contrasta con la pratica pedagogica e con la finalità di promozione dell’uomo ad un grado di maturità tale da renderlo capace di integrale e libera espressione delle sue attitudini, inclinazioni ed aspirazioni. Pertanto quando un siffatto esercizio, nel contesto della famiglia ovvero di rapporti di autorità o di dipendenza, si ripeta con abituale frequenza nei confronti dello stesso soggetto, l’intento correttivo resta escluso e si versa nell’ipotesi criminosa dell’art. 572 c.p., dei maltrattamenti in famiglia avverso fanciulli. (Principi affermati con riguardo a comportamento di ospiti-datori di lavoro di una persona extracomunitaria a cui non veniva corrisposta retribuzione ed a cui sistematicamente era stato imposto di non uscire, di non comunicare con alcuno, di lavarsi e vestirsi in giardino, di non guardare la televisione). In tal senso si è esclusa la titolarità da parte del marito di uno jus corrigendi nei riguardi della moglie poiché i diritti e i doveri fra costoro si manifestano su di un piano di assoluta reciprocità: Cass. sez. VI 8 marzo 1971, CED 117882; Presidente: Velotti G. Estensore: Bartolomei D. Imputato: Bettelli. P.M. Ilari. (CONF) e Cass. sez. VI 7 giugno 1969, CED 112288; Presidente: Rosso G. Estensore: Ugazzi R. Imputato: Lettig. P.M. Pace. (CONF).
[86] Cass. sez. VI 9 gennaio 2004, CED 228491; Presidente: Sansone L. Estensore: De Roberto G. Imputato: Bencivenga. P.M. Delehaye E. (Parz. Diff.).
[87] Cass sez. 1, 16 giugno 1998, Presidente: Mocali P. Estensore: Silvestri G. Imputato: Gavagnin. (Conf.), CED 211285: «La causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto prevista dall’art. 50 c.p. può avere efficacia scriminante anche rispetto alle percosse e alle lesioni se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive all’integrità personale, sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato. (Fattispecie concernente pratiche erotiche sadomasochistiche, in relazione alle quali la S.C. ha affermato che, anche a non voler ritenere operante il limite del buon costume sancito dall’art. 5 c.c. in materia di atti di disposizione del proprio corpo, ma valga soltanto il divieto di diminuzioni permanenti dell’integrità fisica, non basta ad escludere l’antigiuridicità del fatto il consenso dell’avente diritto espresso nel momento iniziale della condotta, essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia presente per l’intero sviluppo di questa, onde la scriminante in esame non può essere invocata allorché l’avente diritto manifesti, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione cui aveva inizialmente aderito). In linea: Cass. sez. V 4 marzo 1992, CED 190088; Presidente: Guasco G. Estensore: Ramaglia C. Imputato: Carmignani. P.M. Suraci. (Conf.) per la quale: «A norma dell’art. 5 c.c. gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, ai fini delle configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, il consenso prestato ad una iniezione di eroina, che ha provocato effetti letali, e che è indubbiamente contro il buon costume e comunque contro la legge (posto che le iniezioni per endovena sono praticabili solo da personale sanitario qualificato) è un consenso non valido e non atto a scriminare il reato precitato».
[88] Cass. sez. V 7 dicembre 1989, Presidente: Moffa G. Estensore: Ferri F. Imputato: Iret Elmar. PM Valeri. (conf), CED 183779.
[89] Cass. sez. VI 13 dicembre 2006, CED 235912; Presidente: Ambrosini G. Estensore: Cortese A. Relatore: Cortese A. Imputato: Ullo. P.M. D’Angelo G. (Conf.).
[90] Bernardi A., Società multiculturale, cit., p. 97 pur se si riconosce che «innumerevoli sono i casi dubbi, per la soluzione dei quali risultano decisive le opzioni del legislatore e del giudice; opzioni largamente condizionate, come naturale, da una maggiore o minore apertura alle “ragioni degli altri”».
[91] De Maglie C. , Società multiculturali, cit., p. 231.
[92] Monticelli, Le cultural defenses, cit., p. 575-576 il quale ritiene che le società occidentali abbiano “messo da parte” i residui della propria arroganza culturale quando hanno rinunciato a perseguire penalmente condotte come l’omosessualità, gli atti di libidine tra fidanzati, l’eresia, la lesa maestà o la critica contro lo Stato, mentre “pregiudizi culturali” non si configurano quando si tratti di incriminare condotte lesive della vita, dell’integrità fisica, del corretto sviluppo dei minori.
