CASI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI MULTICULTURALISMO
di Aurelio Barazzetta

[39] Cass. sez. V, 7 dicembre 1989 n. 3909 (dep. 20.3.1990 ) CED 183777 ; Presidente: Moffa G. Estensore: Ferri F. Imputato: Iret Elmar; PM Valeri: «La schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù previste dagli artt. 600 e 602 cod. pen. non sono necessariamente solo condizioni di diritto e possono essere costituite anche da situazioni di fatto; in particolare, la nozione di condizione analoga alla schiavitù è data ora dalla convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, ratificata con legge 20 dicembre 1957, n. 1304, integrativa della convenzione di Ginevra sulla schiavitù 25 settembre 1926, ratificata con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723. Va quindi considerata condizione analoga alla schiavitù quella prevista dall’art. 1 lett. D) della convenzione di Ginevra del 1956, concernente le istituzioni e le pratiche in forza delle quali un bambino o un adolescente minore di anni 18 viene consegnato, dai suoi genitori o da uno di essi, ovvero dal suo tutore, a un terzo, dietro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro del predetto bambino o adolescente. È incensurabile in sede di legittimità il convincimento dei giudici di merito che tale condizione sia da ravvisarsi nel caso di bambini o adolescenti di origine jugoslavia ceduti dai loro genitori dietro compenso, direttamente o tramite intermediari, a nomadi slavi che li sfruttavano in Italia, obbligandoli alla sistematica perpetrazione di furti e facendosi consegnare tutta la refurtiva ».

[40] Cass. sez. III 7 dicembre 1993, n. 3114 (dep. 15.3.1994 ) CED 196816; Presidente: Cavallari G. Estensore: Corsaro M. Imputato: Tabib. PM Marchesiello: «Non può ritenersi inquadrabile nell’ambito delle situazioni soggettive che, solo eccezionalmente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/88 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 5 cod. pen.), consentono di ritenere inoperante il principio generale, tuttora valido, della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perché straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo paese d’origine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse attribuirsi rilevanza, in un caso di violenza carnale presunta, in quanto commessa su soggetto infraquattordicenne, all’assunto difensivo dell’imputato, cittadino marocchino, secondo il quale in Marocco i rapporti sessuali con minori sarebbero considerati leciti dalla legge)» .

[41] Corte cost. 11 (24) luglio 2007 n. 322 (Pres. Bile, rel. Flick). La massima ufficiale: « È inammissibile, nonostante la correttezza delle premesse argomentative, la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 609-sexies c.p.p. secondo cui l’autore di atti sessuali con minore infraquattordicenne non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa. La mancata verifica della possibilità di un’interpretazione secundum constitutionem della norma impugnata e l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla rilevanza, quali cause dell’evocata inammissibilità, costituiscono il riflesso del salto logico compiuto dal giudice a quo nella formulazione della questione. È vero, infatti, che, da un lato, poiché l’intero disvalore della fattispecie tipica ruota intorno all’elemento dell’età dell’offeso (minore di quattordici anni), tale elemento deve poter essere collegato all’agente anche dal punto di vista soggettivo, e che, d’altro lato, il principio di colpevolezza non può essere totalmente sacrificato in nome di una più efficace tutela penale di altri valori di rango costituzionale (in questo caso l’intangibilità sessuale di soggetti considerati, in ragione dell’età, incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti sessuali e particolarmente esposti ad abusi). Tuttavia è vero anche che la richiesta eliminazione dell’art. 609-sexies avrebbe l’effetto di rendere applicabili all’età infraquattordicenne dell’offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore di cui agli artt. 43 e 47 del codice penale, cosicché l’errore sull’età, dovendo essa rientrare nella componente rappresentativa del dolo, scuserebbe anche se colposo. La norma censurata potrebbe, semmai, ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non per il mero fatto di derogare agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma unicamente nella parte in cui neghi rilievo all’ignoranza o all’errore inevitabile sull’età».

[42] Cass. sez. VI 8 novembre 2002, Khouider, Dir. pen. proc. 2003, p. 285 comunque sopra richiamata.

[43] Cass. sez. III 16 febbraio 1976, CED 134887; Cass. sez. III 13 luglio 1982, Drudi, CED 155990.

[44] In senso conforme: Cass. sez. III 16 novembre 1988, Camerini, CED 179754.

[45]@ Cass. sez. III, 26 giugno 2007 n. 34909 (dep. 17.9. 2007), non massimata – Pres. Papa – Estensore Franco – Imputato Z.D., sintesi in Dir. pen. proc. 2008 n. 2, p. 180.

[46] Si è già richiamato, supra, l’art. 15 del codice penale peruviano del 1991.

[47] Bernardi A. Minoranze culturali e diritto penale, cit., p. 1198 – 1199.

[48] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 92-93.

[49] Sez. un. 25 gennaio 2005, Raso, CED 230317; Presidente: Marvulli N. Estensore: Marzano F. Imputato: Raso, PM Esposito V. (Conf.). Nel caso di specie, è stata censurata una sentenza che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice “disturbo della personalità”, non integrava quella nozione di “infermità” presa in considerazione dal codice penale.

[50] Palazzo F., Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2005, p. 440. [51] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 93-94.

[52] Bernardi A., Società multiculturali, p. 91 che richiama (nota 185) Marinucci G., voce Antigiuridicità, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, p. 186 il quale indica quali situazioni esemplificative d’una simile categoria casi quali «il consenso all’offesa di un bene non disponibile, una difesa non proporzionata o non priva di alternative».

[53] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 92.

[54] Anche Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 570 ritiene che il confine tra esimente vera e propria e fattore in grado di attenuare la pena dipenda «dal tipo di condotta realizzata, dai suoi effetti sull’integrità psico-fisica della vittima e dalla gravità del reato commesso».

[55] Nel quale il giudice dovrà tenere in debito conto «ogni valutazione in ordine alle differenze di cultura tra i diversi autori »: Bernardi A.,Minoranze culturali, cit., p. 1200.

[56] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 95 nota 207 e Minoranze culturali, cit., p. 1200. In effetti, gli articoli 583 bis e 583 ter c.p. conformano le particolari lesioni derivanti da mutilazioni degli organi genitali femminili in maniera molto più severa del regime delineato dagli articoli 582 – 583 del medesimo codice (si veda, per la specificazione di tale valutazione: Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1342 – 1344) e, siccome tale reato è tra quelli che più si prestano ad essere “culturalmente orientati” nelle loro motivazioni, una simile disciplina è additata quale tipico esempio di incriminazione simbolica tesa più a riaffermare i valori della società che ospita più che non rivolta ad una reale tutela delle vittime ed alla effettiva trasformazione dei costumi sociali: Bernardi A., Società multiculturale, cit., p. 90-91.

[57] Corte cost. 23 marzo 1988 n. 364, Riv. it. dir. proc. penale 1988, p. 686 s.

[58] Sez. un. 10 giugno 1994 n. 8154 (dep. 18/07/1994 ), CED 197885; Presidente: Brancaccio A. Estensore: Morgigni A. Imputato: p.g. in proc. Calzetta, PM Suraci. (Rigetta, App. Napoli, 23 febbraio 1993Sez. un. 10 giugno 1004, n. 8154 (dep. 18.7.1994 ), CED 197885

[59] Pulitanò D., Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, Riv. it. dir. proc. pen. 1988, p. 692.

[60] Pulitanò D., op. ult. cit., p. 697.

[61] Pulitanò D., op. ult. cit., p. 714 -716.

[62] La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 364/1988, aveva specificato che «oggi, tenuto conto del notevole aumento delle sanzioni penali, sarebbe quasi impossibile dimostrare che lo Stato sia effettivamente sorretto da una “coscienza comune” tutte le volte che “aggiunge” sanzioni a violazioni di particolari, spesso “imprevedibili”, valori relativi a campi,come quelli previdenziale, edilizio, fiscale ecc., che nulla hanno a che vedere con i delitti, c.d. naturali, di comune “riconoscimento” sociale».

[63] La pronuncia delle sezioni unite della corte di cassazione che si è, per la sua autorevolezza, assunta a indice dell’orientamento assunto dalla corte regolatrice dopo la presa di posizione della Consulta era in effetti relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali la corte regolatrice ha confermato l’assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati dell’assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato, così da far ritenere conseguentemente ritenuto assorbita – perché irrilevante – la questione della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della concessione “macroscopicamente illegittima”.

[64] In tal senso ed a proposito della cultura rom, si osserva che: «il furto ai danni dei sedentari, il gadjé, non costituisce, secondo i loro valori e le loro norme, un reato; i gajdé sono i ricchi, i rom poveri: e se i rom “rubano” qualcosa ai primi è soltanto per poter vivere, senza che questo renda poveri i gajdé» in Mancini L., I Rom tra cultura e devianza, Dir. pen. proc. 1998, p. 772.