CASI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI MULTICULTURALISMO
di Aurelio Barazzetta

[21] Corte cost. 20 aprile 1995, n. 149 quando si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 251, secondo comma, c.p.c. osservandosi, tra l’altro, che: «Non è senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale – nella specie assunta come tertium comparationis – rappresenta un’attuazione, fra quelle possibili, del “principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica”: un principio che “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (v. sentenza n. 203 del 1989, nonché sentenze n. 195 del 1993 e 259 del 1990). Pertanto, al fine di assicurare tale pari tutela al valore della libertà di coscienza riguardo all’obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verità, si impone l’estensione all’art. 251, secondo comma, c.p.c. della disciplina e della formula previste dall’art. 497, comma 2, c.p.p. le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Di modo che, a seguito di questa pronunzia di accoglimento, l’art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., risulta così formulato: “Il giudice istruttore avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”“.» .

[22] Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 724 c.p. chiarendo, sempre per estrapolazione sintetica dell’iter argomentativo, che: «La dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 724, primo comma, c.p. deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La fattispecie dell’art. 724, primo comma, c.p. è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura di incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell’art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni diDivinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola “religione dello Stato”, è da notarsi che, in senso stretto, il termine “venerati”, impiegato nell’art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla “religione dello Stato” può valere soltanto per i Simboli e le Persone. La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte – … – si sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell’ambito – beninteso – del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione). L’altra parte della norma dell’art. 724 considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due possibilità di superamento del vizio rilevato: l’annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l’estensione della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni additive in materia penale. La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse».

[23] Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 540 e 556.

[24] I casi che si espongono sono tratti da De Maglie C., Società multiculturali, cit., p. 217 s. e Monticelli L., Le cultural defense, cit. p. 451 s. cui si rimanda per una più ampia illustrazione e per i necessari riferimenti bibliografici della letteratura straniera.

[25] In tal senso esse non coincidono, in senso stretto, con le nostre «cause di giustificazione» comprendendo anche quelle che, pur non escludendo l’antigiuridicità, comunque attenuano la responsabilità penale: Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 535 nota 1.

[26] Marinucci G., Cause di giustificazione, Dig. disc. pen. 1988, II. p. 136.

[27]Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 561.

[28] Bernardi A., Società multiculturali, cit. p. 49 nota 14 sottolinea, peraltro, come, sino alla loro abrogazione, varie fattispecie del nostro codice penale che prevedevano una mitigazione della pena o addirittura vere e proprie esimenti quando il delitto era fondato sulla tutela dell’onore erano sostanzialmente fondate su intenti di tutela di una specie di “minoranza culturale” autoctona insediata stabilmente nel nostro paese. Il mutato clima culturale in cui tale “attenuante” si era insediata è attestato dal revirement della più recente giurisprudenza. La Corte ha ribadito che l’attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale non è configurabile in relazione alla cosiddetta “causa d’onore”, espressione di una concezione del rapporto di coniugio in contrasto con valori riconosciuti e tutelati anche dalla Costituzione, come il rispetto della vita, la dignità della persona, l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazione basate sul sesso, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. «La cd. causa d’onore non può assurgere al rango di circostanza attenuante generale secondo il dettato dell’art. 62 c.p. n. 1, in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio. Pertanto l’omicidio commesso dal marito per salvaguardare l’onore asseritamente offeso da una pretesa relazione sentimentale della moglie e dettato da un malinteso senso dell’orgoglio maschile è l’espressione di uno stato passionale sfavorevolmente valutato dalla comune coscienza etica, in quanto manifestazione di un sentimento riprovevole ed esasperato di superiorità maschile» (Cass. sez. I 26 settembre 2007, n. 37352; Pres. Bardovagni; rel. Cassano).

[29] Negli U.S.A. una donna nigeriana è stata assolta dal delitto di lesioni personali, nonostante avesse sfregiato con un rasoio le guance dei due figli, secondo l’uso della sua etnia: più estesamente in Bernardi, Società multiculturali, cit. p. 62 e Monticelli L., Le cultural defenses, cit., p. 553.

[30] In Germania, un immigrato turco che aveva avuto rapporti sessuali con la figlia maggiorenne è stato assolto in base all’argomento per cui «tali rapporti erano cominciati in Turchia, dove però non sono perseguibili penalmente»: si veda in Bernardi, Società multiculturali, cit., p. 84.

[31] Sempre in Germania si è assolto un immigrato senegalese che si era preso cura ed aveva accolto in casa una sua connazionale minorenne con cui successivamente aveva stabilito una relazione sessuale nonostante il § 174 StGB punisca chi, abusando del rapporto di dipendenza connesso con la relazione di tutela, svolga attività sessuali con un minorenne a lui affidato: Monticelli L., Le cultural defenses, cit. 572 – 574; Bernardi, Società multiculturali, cit. 84.

[32] A livello di ordinamento giuridico i punti nodali più critici sono stati così individuati da Bouchard M., Identità culturale, uguaglianza e diversità, Questione giustizia 2001, p. 476: a] organizzazione del sistema scolastico (separazione maschi e femmine, possibilità di indossare segni di appartenenza), b] organizzazione del lavoro (orari flessibili per assolvere alle esigenze od obblighi di culto) c] uso degli spazi pubblici in funzione religiosa (costruzione di moschee) d] applicazione dello statuto personale islamico nelle controversie familiari che vedono coinvolti cittadini di confessione islamica.

[33] In questo senso Guazzarotti A., Giudici e minoranze religiose, Milano, 2001.

[34] Per una sintetica ricognizione culturale e geografica del fenomeno, si veda in Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1336 – 1339.

[35]@ Cass. sez. VI, 20 ottobre 1999, n. 3398 (dep. 24.11.1999 ) CED 215158; Presidente: Sansone L. Estensore: Ambrosini G. Imputato: Bajrami N. ; Cass. pen. 2002, p. 249 s.

[36]@ Cass. sez. VI 8 novembre 2002 n. 55 (dep. 08.1.2003 ) CED 223192; Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Martella IS. Imputato: Khouider. PM Iadecola G.

[37]@ Cass. sez. VI 9 novembre 2006, CED 235337; Presidente: De Roberto G. Estensore: Milo N. Imputato: Bel Baida. PM Viglietta G. (Conf.)

[38] @ Cass. sez. III 26 ottobre 2006 n. 2841 (dep. 25.1.2007 ) CED 236023 ; Presidente: Vitalone C. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: Djordjevic e altri; PM Salzano F.