[2] L’accezione che si riporta è quella proposta da De Maglie C., Società multiculturale e diritto penale. La cultural defense, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, p. 226 – 227 cui si rimanda per gli autori citati. E’ condivisa da Basile F., Società multiculturali. Immigrazione e reati culturalmente motivati, Riv. it. dir. proc. penale 2008, p. 1298 -1299 il quale menziona i “Mandla criteria” della House of Lords britannica in un caso nel quale si trattava di verificare se potesse essere qualificata quale “gruppo etnico” la comunità sikh che viveva a Londra fornendosi risposta affermativa alla questione per la lunga storia condivisa del gruppo, per l’esistenza di una tradizione culturale loro propria, per l’identica origine geografica e la lingua comune.
[3] Più diffusamente sulla distinzione e le sue conseguenze in ordine alla tematica che viene a rilievo in questa sede, si vedano i rilievi di Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1301 – 1306.
[4] Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 52 – 53.
[5] Bernardi A., Società multiculturali, loc. ult. cit. ma va sottolineato, per stare a consuetudini radicate in Paesi a noi più vicini, come sia prevista anche l’inapplicabilità delle norme del codice penale francese ai combattimenti di tori e galli “quando può essere invocata una tradizione locale ininterrotta” in determinate zone del Paese stesso: ibidem. p. 57 – 58.
[6] La classificazione è mutuata da Bernardi A., Società multiculturali, citr. p. 67. Essa viene ripresa anche nello scritto dello stesso autore, Minoranze culturali e diritto penale, Dir. pen. proc. 2005 n. 10 , p. 1195 – 1196.
[7] Si vedano, al riguardo, le considerazioni di Bernardi A., Società multiculturali, cit., p. 69 e ID., Minoranze culturali, cit., p. 1196 s. .
[8] Di Martino C., Tramvai, C., Tramvai, 5 dicembre 2005, p. 1. che riferisce in merito ad un’indagine circa l’attuazione nel Regno Unito delle leggi sulle relazioni interrazziali del 1976 da parte della Commission of Racial Equality.
[9] In effetti l’iter di accertamento delle cd. cultural defense è particolarmente articolato. In una prima fase si tratta di accertare l’esistenza di un reato culturalmente orientato e tale verifica esige che: = si indaghi sui motivi che hanno spinto il soggetto ad agire, vale a dire a chiarire quali siano state le vere ragioni che egli ha posto a base del suo comportamento = la motivazione soggettiva deve, poi, poggiare su una base culturale stabilizzata ed un retroterra culturale oggettivamente consolidato all’interno del gruppo di appartenenza del soggetto stesso = solo a tal punto si dovrà instaurare un confronto tra la cultura dominante (in genere riflessa nel precetto positivo) e quella cui appartiene l’agente così che solo in caso di significativa divergenza tra le medesima potrà dirsi sussistente il reato culturalmente orientato. In una seconda fase si dovrà appurare la prova di ragionevolezza dell’adesione alla cultura di origine, vale a dire verificare se il soggetto agente – nel determinarsi ad agire – ha fatto affidamento sui modelli culturali del gruppo d’origine piuttosto che su quelli della cultura dominante riflessi dal precetto violato. «Ragionevolezza», in un simile contesto, significa capacità del soggetto stesso di resistere alle pressione della sua cultura originaria. Così ricostruisce l’accertamento delle cultural defenses De Maglie C., Società multiculturali, cit., p. 232 s. e, in materia, si vedano anche i sovrapponibili rilievi di Ponticelli L., Le cultural defenses (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, Indice penale 2003, p. 548-549. Mancini L., I Rom tra cultura e devianza, Dir. pen. e proc., 1998, p. 770 fa notare, ad esempio, come alcuni comportamenti devianti (tipico tra essi il manghel, cioè l’accattonaggio svolto da bambini) vadano riferiti ad alcuni gruppi soltanto e non all’intera collettività di questa etnia così che il comportamento non assumerebbe il connotato di imprescindibile caratterizzazione culturale. Può notarsi, peraltro, come l’esimente viene ricostruita non in maniera “tradizionale” (quando essa si riferisce ad un individuo ed alla sua peculiare situazione soggettiva laddove si tratti, ad esempio, di saggiare il consenso dell’avente diritto o la legittima difesa), quanto piuttosto sulla dimostrazione di appartenenza del singolo ad una ristretta collettività che è il vero punto di snodo del crearsi della causa di giustificazione.
[10] Il Matrimonial Proceeding (Polygamous Marriage) Act del 1972, a determinate condizioni, prevede il riconoscimento di effetti giuridici e la dichiarazione di validità di un matrimonio anche se esso è stato contratto “under a law which permits poligamy” (citato in Basile F. Società multiculturali, cit., p. 1313-1314).
[11] «Stuprano una bimba: assolti. “Sono aborigeni, vanno capiti”», www.corriere.it 11 dicembre 2007.
[12] De Maglie, Società multiculturale, cit.¸ p. 237.
[13] SCOLA A., Laicità non vuol dire indifferenza ai valori, in Formiche, n. 18, 2007, p. 5. Per maggiori precisazioni si veda SCOLA A., Una nuova laicità. Temi per una società plurale, Venezia, 2007.
[14] Bernardi A., Società multiculturali. cit., p. 75 s.
[15] Per l’Italia si veda, in particolare, l’art. 4 legge 8 marzo 1989, n. 101 (g.u. n. 069 suppl. ord. del 23.3.1989) «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo stato e l’unione delle comunità ebraiche italiane»: « 1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico. 3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato. 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne».
[16] Si veda in particolare, l’art. 6 legge 22 novembre 1988, n. 516 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo stato e l’unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno»: «La Repubblica italiana, preso atto che la chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all’uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all’obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. I ministri di culto della chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d’anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d’anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari».
[17] Road Traffic Act del 1988, art. 16 par. 2 (citato in Bernardi, Società multiculturali, cit., p. 60). Ma può rammentarsi anche la sezione 11 dell’Emplyment Act del 1989 con cui si è consentito sempre ai sikh di portare il turbante, anziché l’elmetto protettivo, nell’ambito delle attività lavorative nei cantieri edili (citato in Basile F., Società multiculturali, cit., p. 1314). [18] Obbligo imposto dalla l. 15 marzo 2004, n. 228. [19] Si veda la circolare 18 marzo 2004 applicativa della legge, emanata dal Ministero dell’educazione nazionale, reperibile all’indirizzo
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENG0401138C.
[20] Corte cost. n. 334/96 quando si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 238 c.p.c. alla stregua delle seguenti ed estrapolate considerazioni: «Occorre .. eliminare dalla formula prevista dall’impugnato articolo 238 c.p.c. quanto attribuisce al giuramento della parte un necessario significato religioso. Questo non equivale a “secolarizzarne” il significato. Un’eventuale statuizione in tal senso, a sua volta, potrebbe confliggere con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso. Significa invece operare nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch’esso chiama a prestare. A questo esito non è di ostacolo quanto talora sostenuto circa una pretesa ineliminabile essenza religiosa del giuramento, cosicché esso, se non contenesse l’appello a Dio, sommo e infallibile giudice anche delle colpe interiori che sfuggono alla giustizia degli uomini, non sarebbe nulla. Ancorché si ritenga che la matrice religiosa sia quella originaria, il giuramento ha dimostrato la sua capacità di sopravvivere alla secolarizzazione della vita pubblica, adattandosi a contesti culturali sia pluralistici che a- o anti-religiosi, come non solo la storia comparata degli ordinamenti, ma anche i precedenti legislativi italiani ampiamente documentano. La legge 30 giugno 1876, n. 3184, infatti, stabiliva, per i diversi giuramenti previsti nel processo civile e penale, una formula incentrata principalmente sull’importanza morale dell’atto, mentre il vincolo religioso veniva rammentato solo in quanto il pronunciante fosse credente. A una soluzione di questo genere si è accostata in passato questa stessa Corte, con la sentenza n. 117 del 1979, là dove, con l’introduzione dell’inciso “se credente”, ha riferito il valore religioso dell’obbligazione morale che il giuramento comporta soltanto a coloro i quali avvertonoun vincolo nei confronti di Dio, nella medesima prospettiva indicata nella sentenza n. 58 del 1960 ove si è affermato che, nel sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha quel prevalente carattere di religiosità che da taluno si vorrebbe a esso attribuire. Naturalmente, il venir meno di un contesto culturale unitario che consenta di attribuire al giuramento un condiviso significato religioso ne comporta una relativizzazione e un certo affievolimento di valore (ciò che spiega la preferenza del legislatore attuale a far uso di formule di impegno diverse dal giuramento). Tale significato, da etico-sociale qual era originariamente, diventa morale-individuale, in quanto finisce per dipendere dal riferimento che ciascuno faccia, in coscienza e secondo la sua visione del mondo, a quanto considera di più impegnativo e degno di osservanza. Con tale evocazione, colui che presta giuramento viene a conferire al suo eventuale spergiuro un sovrappiù di negatività e gravità rispetto a chi formula una semplice promessa, assumendosi la responsabilità morale che deriva dalla violazione dei dettami ultimi della propria coscienza. In questo, il giuramento è irriducibile ad altre formule impegnative e si comprende che l’ordinamento giuridico possa avvalersene, imponendone la prestazione quando i cittadini vengano chiamati a compiere atti o a svolgere funzioni di particolare rilevanza per la collettività. Poiché la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall’art. 238 c.p.c. comporta che la determinazione del contenuto di valore ch’esso implica sia lasciata, per l’appunto, a quanto avvertito dalla coscienza, la dichiarazione d’incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini. Ciò non solo perché, altrimenti, dalla dichiarazione d’incostituzionalità dei soli riferimenti alla divinità potrebbe apparire sancita una sorta di religione dell’umanità, ma anche perché, mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore, implicitamente si escluderebbero tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza dei credenti, per i quali il giuramento, del tutto legittimamente, ha un significato religioso. In via conseguenziale, a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente dichiarazione d’incostituzionalità deve estendersi inoltre al primo comma, seconda proposizione, dell’art. 238 c.p.c. nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l’importanza religiosa del giuramento. Tale previsione, infatti, è inscindibile da quella contenuta nel secondo comma, circa la responsabilità davanti a Dio che l’atto comporta. Cadendo quest’ultima, deve cadere anche la prima» .
