Il ruolo della filosofia nella formazione del giurista•
di Francesco Gentile
88 G. TARELLO, Il diritto come ordinamento, cit., p. 70.
89 N. BOBBIO, Il positivismo e il neopositivismo, in “Atti dell’XI Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica”, cit., vol. II, p. 123.
90 A. BARATTA, Il positivismo e il neopositivismo, in “Atti dell’XI Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica”, cit. vol. II, p. 57.
91 E. DI ROBILANT, Il diritto come ordinamento, in “Atti del X Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica”, cit., p. 96.
92 G. GAVAZZI, La motivazione delle leggi, in “Il Politico”, XXXIX (1974), n. 2, pp.173 ss.
93 Ibid.
94 Gli Incontri dell’Ircocervo si tennero in Calabria nel quadro delle iniziative scientifiche della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro e col patronato del professor Giuseppe Ferrari, giudice della Corte Costituzionale. Nella terza edizione del tutto rinnovata e corredata di note de Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti (Esi, Napoli, 2006), Perlingieri chiarirà l’autentico significato da lui attribuito al concetto di “legalità costituzionale”, dissipando ogni possibile fraintendimento. Cfr. in proposito il mio Il diritto civile nella legalità costituzionale di Pietro Perlingieri, in “L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato”, VI (2007), n. 2 (www.filosofiadeldiritto.it).
96 Cfr. in proposito il mio Esperienza giuridica e secolarizzazione, in AA.VV., Esperienza giuridica e secolarizzazione, a cura di D. Castellano e G. Cordini, Giuffré ed., Milano, 1994. pp. 17 ss. e altresì di M. VILLEY, De l’indicatif dans le droit in Seize essais de philosophe du droit, Dalloz ed., Paris, 1961.
97 Per un sommaria ricognizione può essere interessante vedere i miei Dottrine sociali, cit.; Intelligenza politica e ragion di stato, Giuffré ed., Milano, 1983; Politica aut/et statistica, Giuffré ed., Milano, 2003.
98 Per una sommaria ricognizione può essere utile vedere i miei Filosofia e scienza del diritto, cit.; Politicità e positività nell’opera del legislatore, Catanzaro, 1998; Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà. Terza edizione integrata da quattro codicilli, Cedam, Padova, 2005
99 Dal 2002 si pubblica altresì la rivista elettronica “L’ircocervo” sul sito www.lircocervo.it
100 Phys., 208 a 29-31. Tragelaphos si dice in greco della sua fortuna parla G. Sillitti in un saggio assai ben documentato (Bibliopolis ed., Napoli, 1981).
101 B. CROCE, Pagine sparse, Napoli, 1943, vol. I, p. 22.
102 B. CROCE, La filosofia del diritto nelle facoltà di giurisprudenza, in “La Critica”, V (1907), pp. 173-174.
103 B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Palermo, 1904², p. 59.
104 Cfr. il mio La Prudentia iuris in AA. VV., Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, Marcianum ed., Venezia, in corso di stampa.
105 Cfr. di S: COTTA, L’uomo tolemaico, Rizzoli ed., Milano, 1975 e il mio Alle radici della mentalità tecnologica, in “Persona y derecho. Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos ”, Univ. de Navarra, in corso di stampa.
106 Per una ricostruzione del mio modo di intendere la “geometria legale” cfr. U. PAGALLO, Teoria e prassi alle radici della filosofia del diritto in Francesco Gentile, in appendice al mio Ordinamento giuridico, cit., e altresì De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la política, a cura di M.Ayuso Torres, Marcial Pons, Madrid, 2006.
107 Cfr. il mio Le jeu politique du promeneur solitaire, in AA. VV., Jean-Jacques Rousseau et la crise contemporaine de la conscience, Beauchesne ed., Paris, 1980, pp. 325 ss.
108 Cfr. il mio Sulla società come compagnia di assicurazione ovvero della falsa alternativa tra ‘stato di diritto’ e ‘stato sociale’, in Politica aut/et statistica, cit., pp. 89 ss.
109 Cfr. il mio Sull’ordinamento come meccanismo assicurativo ovvero dei diritti soggettivi e degli obblighi giuridici nell’État Providence, in Politica aut/et statistica, cit., pp. 99 ss.
110 Cfr in proposito di N. IRTI, Due saggi sul dovere giuridico, Novene ed., Napoli, 1974; nonché il mio I doveri fondamentali dell’uomo nella società dei diritti, in “Atti del XIV Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica” a cura di R. Orecchia, Giuffré ed., Milano, 1984, pp. 117 ss.
111 Di straordinario interesse sono le parole del Papa Benedetto, pronunciate all’Assemblea delle Nazioni Unite il 18 aprile 2008, a proposito di legalità e diritti: “L’esperienza ci insegna che spesso la legalità prevale sulla giustizia quando l’insistenza sui diritti umani li fa apparire come l’esclusivo risultato di provvedimenti legislativi oi di decisioni normative prese dalle varie agenzie di co,loro che sono al potere. Quando vengono presentati semplicemente in termini di legalità, i diritti rischiano di diventare deboli proposizioni staccate dalla dimensione etica e razionale, che è il loro fondamento e scopo. (..) Dato che i diritti e i conseguenti doveri seguono naturalmente dall’interazione umana, è facile dimenticare che essi sono il frutto di un comune senso della giustizia, basato primariamente sulla solidarietà fra i membri della società e perciò validi per tutti i tempi e per tutti i popoli”.
112 H. KELSEN, Die Gleichheit vor dem Gesetz in Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung in Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, de Gruyter, Berlin-Leipzig 1927, III, p. 55; tr. it. in A. CARRINO, L’ordine delle norme. Politica e diritto in Hans Kelsen, ESI, Napoli 1990, pp. 33-34. Un interessante antecedente potrebbe trovarsi già nella relazione al Titolo preliminare del Code Civil, presentata da J.S.M. Portalis, nella seduta del Corps Législatif, il 4 del mese ventoso dell’anno XI della Rivoluzione francese (23 febbraio 1803), dove si legge: “Il potere legislativo è onnipotenza umana. La legge stabilisce, cambia, modifica, perfeziona; distrugge ciò che è, crea ciò che non è ancora. La mente di un grande legislatore è una specie di Olimpo donde promanano le grandi idee, le felici concezioni che provvedono alle fortune degli uomini e al destino degli stati”!
113 Per l’uso distorto, autentico abuso, che si è fatto di questo nome esso può condurre, e troppe volte a condotto, ad equivoci pericolosissimi, tanto che sovente esso viene usato con una valenza negativa. Ma non è così. “Alla base della vita morale sta il principio di una ‘giusta autonomia dell’uomo, soggetto personale dei suoi atti – si legge nella Enciclica Veritatis splendor (40) del Papa Giovanni Paolo, il quale, richiamando la costituzione del Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, continua – la legge morale proviene da Dio e trova sempre in lui la sua sorgente: in forza della ragione naturale, che deriva dalla sapienza divina, essa è, al tempo stesso, la legge propria dell’uomo. La legge naturale infatti, come si è visto, ‘altro non è che la luce dell’intelligenza infusa in noi da Dio., Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce e questa legge Dio l’ha donata nella creazione’ (TOMMASO D’AQUINO, Opuscula teologica, II, n. 1129). La giusta autonomia della ragione pratica significa che l’uomo possiede in se stesso la propria legge, ricevuta dal Creatore. Tuttavia l’autonomia della ragione non può significare la creazione, da parte della stessa ragione, dei valori e delle norme morali. Se questa autonomia implicasse una negazione della partecipazione della ragione pratica alla sapienza del Creatore e Legislatore divino, oppure se suggerisse una libertà creatrice delle norme morali, a seconda delle contingenze storiche o delle diverse società e culture, una tele pretesa autonomia contraddirebbe l’insegnamento della Chiesa sulla verità dell’uomo. Sarebbe la morte della vera libertà: ‘Ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti’ (Gn 2, 17)”.
114 A questo proposito si veda il prezioso volume di F.A. LAMAS, La concordia politica. (Vinculo unitivo del estado y parte de la justicia concreta), Abeledo-Perrot ed., Buenos Aires, 1975.
115 Sarebbe interessante riflettere su come la quaestio scolastica affondi le sue radici nell’esperienza giuridica medioevale. Cfr. in proposto Struttura e svolgimento della quaestio. Suggerimenti per la composizione di una tesi forniti agli scolari di Teoria generale e di Filosofia del diritto, a cura di E. Ancona e M. Fracanzani, CUSL, Padova 1998.
116 Da De l’indicatif dans le droit in Seize essais de philosophie du droit, di M. VILLEY, Dalloz ed., Paris 1961..