Il ruolo della filosofia nella formazione del giurista•
di Francesco Gentile
6 P.S. MANCINI, De’ progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo secolo, in rapporto co’ principi e con gli ordini liberi. Discorso, Torino, 1859, pp. 36-37.
7 Pietro Baroli, cremonese,è autore di un Diritto naturale privato e pubblico nel quale, con l’ampia e critica valutazione della dottrina straniera in argomento, diffuso il riferimento allo sviluppo avuto dal kantismo nel seno di una “scuola del diritto razionale”, viene indicato il ruolo della Filosofia del diritto, tra Diritto naturale, comprendente i principi fondamentali che governano l’anima umana “circa la pratica attività degli esseri ragionevoli”, e Diritto positivo quale “complesso delle leggi giuridiche positive che derivano il loro valore e forza obbligatoria (…) da un’autorità esterna”. “Nome abbastanza nuovo – commentava Baroli, quello di Filosofia del diritto – sotto il quale non tutti gli scrittori intendono accuratamente la stessa cosa” (cit. da P. VACCARI, L’insegnamento della Filosofia del diritto nell’Università di Pavia”, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, XXXI (1954),pp. 728 ss.
8 Cfr. B. DONATI, L’insegnamento della Filosofia del diritto e l’attività didattica di B. Spaventa nell’Università di Modena nel 1859/60, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, XVIII (1938), pp. 541 ss.
9 Alessandro Nova intendeva la Filosofia del diritto come disciplina volta a criticare “i testi allora obbligatori dello Zeiler, Diritto naturale privato, e del Martini, Positiones civitatis” (Cfr. A. NOVA, La filosofia, la filosofia del diritto e l’Università, Milano, 18629:
10 Cfr. C. LAVIOSA, L’insegnamento della Filosofia del diritto nell’Università di Pisa, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, XXXI (1954), pp. 255 ss.
11 Della filosofia del diritto in Italia dalla fine del sec.XVIII alla fine del sec. XIX è un importante discorso tenuto da Francesco Filomusi Guelfi il 7 aprile 1911, a Bologna, in occasione del Congresso internazionale di filosofia, inteso a porre rimedio al fatto che “in Italia manca una storia completa della Filosofia del diritto, e nei manuali di Filosofia del diritto si hanno magri accenni storici” (in “Rassegna nazionale”, CLXXIX (1911), p. 329). A La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX dedica un corposo saggio Norberto Bobbio proprio riprendendo il lavoro del Filomusi Guelfi (in “Bollettino dell’Istituto di Filosofia del Diritto nella Regia Università di Roma”, 1942 (III), pp. 33 dell’estratto).
12 Heinrich Ahrens era tedesco di nascita, del Hannover, e di studi, scolaro di Krause a Gottinga; fu professore di Filosofia del diritto e di Diritto naturale nell’Università di Bruxelles nonché di Diritto naturale, pubblico e internazionale, nell’Università di Gratz e di Filosofia e Scienze politiche nell’Università di Lipsia .
13 La prima edizione del Cours, in francese, è licenziata a Bruxelles il 22 dicembre 1837. Già nel 1841 il Cours viene tradotto in italiano a cura del professor Francesco Trinchera. Del 1843 la seconda edizione in francese. Nel 1846 esce l’edizione originale in tedesco a Vienna col titolo: Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates auf dem Grunde des Ethiscen Zusammenanges von Recht und Cultur. Del 1848 la terza edizione in francese. Nel 1850, complemento del Cours, esce il libro Die organische Staatslehre auf philosophisch-naturalischer Grundlage che diventerà poi Die organiche Staatslehre auf philosophisch-antropologischer Grundlage. Del 1853 la quarta edizione in francese. Nel 1855, complemento del Cours, esce il libro Juristische Enzyklopädie. Del 1960, a Gratz, la quinta edizione. Del 1868, a Lipsia, la sesta edizione in francese, che viene presentata dall’autore come quella che “risponde ai voti espressi da ogni parte (con giusta soddisfazione, Ahrens fa il calcolo che contando quelle in francese, quattro traduzioni in Italia, tre in Spagna, una in Germania, da non confondersi con l’edizione originale di Vienna, una in Portogallo, una in Brasile, una in Ungheria, una negli U.S.A., le edizioni del suo lavoro sarebbero ormai ventidue), compie finalmente l’esposizione del diritto privato, con la teoria del diritto pubblico, con alcuni cenni sul diritto delle genti e presenta il sistema del diritto nel concatenamento di tutte le sue parti” (la citazione è tratta da H. AHRENS, Diritto naturale, tr. it. di A. Marghieri, Napoli, 1872, p. XXXIII)
14 Da H. AHRENS, Diritto naturale, cit., pp. XXXIII-XXXIV.
15 Per misurare quanta strada abbiano fatto quelle che Ahrens chiama le scienze positive, mille miglia lontano dall’ideologia scientista, potrebbe essere interessante riflettere sia pure fugacemente sui precisi riferimenti giuridici di cui si serve Ilya Prigogine per spiegare il concetto di “ordine per fluttuazione”, cioè di ordine originato dal disordine attraverso “biforcazioni e fluttuazioni”, proprio nelle sue celebri “strutture dissipative”: celebri e premiate con il Nobel per la chimica. Si veda la Sfida della scienza, introduzione del saggio La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science (tr. it., Torino, 1981, pp. 3 ss.). Per un approfondimento del tema si può vedere F. GENTILE, Cinque flashes a proposito di ordine, disordine e ordinamento in Filosofia e scienza del diritto, Modena, 1988, pp. 105 ss..
16 Per cogliere la funzione originaria, anti-ideologica, della Filosofia del diritto può essere interessante riflettere su di un passaggio della prefazione alla terza edizione in francese del Cours di Ahrens : “En rejetant à la fois la fiction d’un état de nature, la doctrine stationnaire et fataliste de l’école historique et les principes abstraits et purement formels de la réflexion , et en se fondant sur une doctrine rationnelle de la nature de l’homme, de sa destinée individuelle et sociale, notre théorie présente aussi le droit comme c’engrenant avec toute l’organisation intellectuelle, morale et sociale de l’humanité, avec les lois de son développement historique, et comme aidant à l’accomplissement de tous les buts permanents de l’homme et de l’ordre social. Il n’y a aucune face, aucun élément de la nature humaine dont notre théorie ne tienne compte ; et comme il y a deux éléments principaux, dont l’un caractérise l’homme dans son individualité personnelle, l’autre dans ses rapports organiques avec les divers degrés de la sociabilité humaine, notre doctrine fait aussi la juste part à l’élément personnel et à l’élément social; et en se tenant éloignée à la fois d’un faux individualisme qui n’a déjà que trop temps régné dans la théorie et dans la pratique, et d’un socialisme exclusif qui détruirait la personnalité et la liberté, elle cherche à harmoniser, dans toutes le matières, ces deux principes fondamentaux de la nature humaine”.
17 N. BOBBIO, La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX, cit., p. 2.
18 Op. cit., p. 3. A proposito di eclettismo c’è da dire che è illuminante uno scambio di lettere tra il conte Terenzio Mamiani della Rovere e l’avvocato Pasquale Stanislao Mancini raccolte nel volume Intorno alla filosofia del diritto e singolarmente intorno al diritto di punire, Stamp. A. Agnelli, Napoli, 1841. All’accusa del Mamiani, “ontologo platonico razionalista”, che implicitamente stigmatizza il fatto che egli si sia lasciato”trarre dal malvezzo del secolo, e più dall’esempio degli stranieri, di confondere insieme le dottrine più assolute e inconciliabili, battezzando cotal miscuglio del grazioso nome di eclettismo” (Op. cit., p. 51), il Mancini risponde orgogliosamente: “Non vi spaventi questa sembianza di eclettismo che imprimesi in siffatta guisa alla nozione del Diritto. Io non combatto già per le parole: e di più, sebbene io creda che non lievi obbligazioni la filosofia tener debba verso il moderno Eclettismo, pure non oserei chiamarmi responsabile di tutte le teoriche di un sistema qualunque, appunto perché è sistema: Ma non neghiamo il fatto, e siete libero di chiamarlo col nome che meglio vi aggrada” (Op. cit., pp. 79-80). Sul rifiuto delle “teoriche di qualunque sistema, appunto perché sistema” dovremo ritornare tra poco!
19 N. BOBBIO, La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX, cit., p. 5.
20 Op. cit., p. 6.
21 Il Fasolis era un fervente seguace del Rosmini, come i contemporanei Pier Luigi Albini, Luigi Mattirolo, Francesco Melillo e Felice Toscano (cfr. Op. cit., pp. 8-10), preoccupato “di dare ai giovani giureconsulti un compendio di questa meravigliosa filosofia del diritto, (..) una nuova dottrina filosofica di tanta evidenza di pensieri, di tanta profondità di principii, piena di tanta sapienza morale e giuridica, che fa stupire come un tesoro così prezioso non sia stato messo ancora in circolazione nelle scuole di giurisprudenza, esposto, snocciolato, e disposto in forma scolastica per uso della gioventù universitaria” (Op. cit., pp. 8-9.).
22 Positivista l’uno come l’altro, l’uno, Icilio Vanni, sosteneva l’autonomia della filosofia del diritto rispetto alla sociologia a condizione di individuarne il compito specifico cui applicarsi (cfr. Il problema della filosofia del diritto nella filosofia, nella scienza e nella vita ai tempi nostri, 1890 nonché La funzione pratica della filosofia del diritto considerata in sé ed in rapporto al socialismo contemporaneo, 1894), l’altro, Salvatore Fragapane, sosteneva il primato della sociologia che, in quanto “ultima differenziazione compiutasi nel seno delle antiche sintesi filosofiche”, era superiore in contenuto e grado a tutte le discipline sociali particolari e quindi anche alla filosofia del diritto alla quale era proprio il compito di riaffermare contro le tendenze retrograde “i diritti della sociologia come scienza generale di tutti i fenomeni sociali” (Obbietto e limiti della filosofia del diritto. I: I criteri d’una limitazione positiva della filosofia del diritto, 1897, di cui seguiranno una II parte: Le relazioni gnoseologiche e pratiche della filosofia del diritto, 1899 e una III parte: Disegno d’un pura fenomenologia del diritto come filosofia, 1902)