La ‘morfogenesi dell’ordinamento giuridico’ in Vittorio Frosini[1]
di Federico Costantini
[50] Frosini, Il futuro degli studi umanistici, cit., p.156.
[51] Frosini, La democrazia nel XXI secolo, cit., p.117.
[52] Si tratta di un “uomo nuovo”, come espresso nell’incipit di Frosini, L’uomo artificiale, Milano 1986. Esso rappresenta un «cambiamento dell’uomo come simbolo dell’intera umanità, intesa nella sua estensione globale, che ha creato l’immagine di un uomo nuovo dell’età tecnologica». Frosini, L’uomo artificiale, Milano 1986, p.7. A tal proposito, si possono cogliere ulteriori conferme del legame con la cultura romantica: «Questa “natura umana” […] è […] una scoperta della conoscenza, una conquista della volontà […] intesa nel suo riconoscimento universale, per cui ogni uomo si riconosce nell’intera umanità e viceversa tutta l’umanità si compendia in ogni uomo, è un ideale ancora da attuare, una via da percorrere», Ivi, p.9.
[53] In proposito è interessante notare come Frosini distingua tra irrazionale, razionale e ragionevole, ponendo la dimensione culturale-simbolica in quest’ultima accezione della coscienza, che, nella visione di Frosini, viene fatta coincidere con la giuridicità dell’esperienza umana: «il compito di noi giuristi è quello di recuperare quanto più possiamo le passioni e gli interessi degli uomini, che appartengono alla sfera dell’irrazionalità, cioè dell’immediatezza emozionale, del tornaconto particolare, portandole nella sfera più civile ed ordinata, della ragionevolezza giuridica, in cui l’azione viene mediata dai simboli delle norme», Frosini, Il futuro degli studi umanistici, p.160. Affermata l’essenza spiritualistica dell’Uomo, fondata in essa la sua Sovranità sul mondo, determinati i confini del suo regno nella dimensione trascendentale della conoscenza, i simboli sono le manifestazioni dell’elevazione umanistica, che avviene «nell’elaborare collettivamente […] nuovi modelli ideali», Ivi, p.156.
[54] Frosini , La democrazia nel XXI secolo, cit., p.24.
[55] L’individuo nella società tecnologica è il «nuovo Adamo», Frosini, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., p.196.
[56] In questo senso: «Oggi l’uomo sembra così avere raggiunto una condizione simile a quella attribuita nelle favole antiche agli dei pagani: ma anche questi erano sottomessi alle leggi del fato e della cosmica Giustizia, e l’uomo dovrà estendere, col dominio della tecnica, anche il regno del diritto», Frosini, Il nuovo diritto spaziale, in Id, Teoremi e problemi della scienza giuridica, cit., p.261. È carico di significato anche l’utilizzo di simbologie teologiche, ad esempio in merito alle conquiste della biotecnologia: «l’uomo nuovo nasce, vive e muore in maniera diversa da quella degli altri uomini che furono prima di lui. Grazie alla fecondazione artificiale, può essere partorito da una donna rimasta vergine», Frosini, L’uomo artificiale, Milano 1986, p.8, Analogo paragone biblico si ritrova in Id, La democrazia nel XXI secolo, cit., p.55. Inoltre, «L’uomo d’oggi è venuto in possesso di quegli attributi, che nelle favole antiche sembravano propri ed esclusivi degli esseri soprannaturali: può salire al cielo in un carro di fuoco, può lanciare il fulmine e provocare un terremoto che distrugga un’intera città, può assistere a ciò che avviene a distanze remotissime e altri prodigi, a cui la tecnologia ci rende ormai avvezzi fin dall’infanzia, sicché hanno perduto il loro carattere prodigioso, la loro dimensione sovrumana rispetto all’uomo naturale conosciuto da tutte le generazioni precedenti», Id, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, Il diritto nella società tecnologica, cit., p.195. Sebbene posta come «metafora arrischiata», l’Autore definisce la società contemporanea come «pentecoste tecnologica», in Frosini, 1984: l’informatica nella società contemporanea, in “Informatica e diritto” (1984), p.8 e poi in Id, L’uomo artificiale, cit., p.144.
[57] «il sistema normativo non appare più come una forma totale e significante del mondo del diritto, ma si configura come una rappresentazione simbolica dei fenomeni empirici del diritto, con cui il giurista attua un procedimento di “manipolazione”, cioè di simbolizzazione normativa di operazioni simile a quella che compiono i programmatori dei calcolatori elettronici», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.646.
[58] Ricordo che l’ordinamento giuridico è definito come: «processo epimorfico, ossia […] un processo di produzione culturale di strutture, o modelli interpretativi dell’azione, intese a regolare il comportamento sociale», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.650.
[59] Vedasi in particolare Jacques Monod, Il caso e la necessità: saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea (Oscar classici moderni, 155), Milano 1997.
[60] «ridondanza di ordine […] permanente possibilità di nuovi ordini […] situazione strutturale, che ha la caratteristica di essere metastabile e dispersiva», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.642.
[61] «ogni ordine è relativo ad un disordine più vasto, che lo contiene […] un ordine non può che scaturire da un margine di disordine», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.642.
[62] «coesistono […] anche nel campo dei rapporti giuridici due tendenze contrastanti, l’una che è quella indirizzata all’ordine compositivo, e l’altra che è invece indirizzata al disordine entropico; ogni ordinamento si configura come un frammento temporale ordinato di una serialità nel disordine globale», Ivi, p.642.
[63] Ivi, p.642.
[64] Danilo Castellano, L’ordine della politica. Saggi sul fondamento e sulle forme del politico (La Crisalide, 20, serie Discussioni, 9), Napoli 1987, p.19.
[65] Vedasi diffusamente sul tema dell’ordine, Castellano, L’ordine della politica, cit., p.18.
[66] Francesco Gentile, Ordine, disordine e ordinamento, in Aa. Vv., Ordine e disordine, a cura di M. Nicolini, Bologna 1987,
[67] A ulteriore conferma del realismo giuridico, Frosini, La struttura del diritto, cit., p.104.
[68] Il pensiero cassireriano è considerato anche da altri giuristi, i quali utilizzano in particolare il “concetto-funzione” all’interno di una concezione autopoietica dell’ordinamento, per esempio vedasi Barcellona, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, cit., p.103.
[69] Così espressamente in Frosini, La struttura del diritto, cit., p.109.
[70] Ivi, p.111.
[71] Ivi, p.107.
[72] Tale constatazione impone una valutazione essenzialmente relativistica del contenuto normativo e dunque appartiene al naturalismo storico di cui al capitolo precedente: il diritto è «anch’esso, a suo modo, una seconda natura umana, […] grazie alla quale l’uomo si è conquistata una natura sua propria, ha abbandonato il paradiso terrestre dell’istintività animale, ha sacrificato il suo sogno edenico d’ un’armonizzazione col mondo naturale, per crearsi un mondo fatto a sua immagine, che è socialità e storicità, in cui è l’autentica, originaria natura umana d’un essere naturale che non è bestia né dio (in minuscolo nel testo, n.d.r.), come osserva Aristotile», Ivi , p.158.
[73] È interessante leggere a tal proposito le parole dell’Autore: «il diritto può risalire a ritroso il corso stesso del tempo, collo stabilire norme retroattive, o con l’instaurare addirittura macabri processi a persone defunte (il noto “processo in effigie”, n.d.r.) […] e sembra poter travalicare i limiti naturali della temporalità, com’è dimostrato dal noto espediente, cui fanno ricorso le assemblee parlamentari, di fermare gli orologi per far assolvere, entro l’orario stabilito, al loro dovere di approvare le leggi di bilancio; si è visto così nel rapporto tra diritto e tempo un vincolo occasionale, privo di consistenza continua, giacché lo si è ragguagliato a quello tra norma e fatto (o fattispecie)», Ivi, p.107.
[74] Con ciò Frosini coglie un ulteriore elemento di connessione con il realismo giuridico, il quale attribuisce alla normativa valore semplicemente prognostico nel contenuto di future decisioni.
[75] Frosini, La struttura del diritto, cit., p.112.
[76] La figura geometrica utilizzata da Kelsen – il cono rovesciato – corrispondente per certi versi al motto latino usque ad infera, usque ad sidera, utilizzato per rappresentare l’ambito spaziotemporale dell’ordinamento giuridico, viene criticata da Frosini sulla base di considerazioni fondate sul diritto aerospaziale: la sovranità su un satellite artificiale appartiene allo Stato che lo ha spedito in orbita, non agli ordinamenti che esso attraversa, vedasi in merito Frosini, Il nuovo diritto spaziale, in Id, Teoremi e problemi della scienza giuridica, cit., p.241.
[77] Frosini, La struttura del diritto, cit., p.109.
[78] Ivi, p.110.
[79] Relativa alle fonti del diritto, ossia allo stessa morfogenesi, Frosini, Diritto positivo, cit.
[80] Direi che in Frosini la prassi sociale è giuridica in senso estensivo siccome fornita di formae agendi, piuttosto che giudiziaria, relativa in modo specifico alla pratica forense.