La ‘morfogenesi dell’ordinamento giuridico’ in Vittorio Frosini[1]
di Federico Costantini

[28] Ugo Spirito e Augusto Del Noce, Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, Milano 1971, p.56. Il filosofo idealista contempla espressamente la cibernetica come conferma della sua posizione, vedasi p.55. Due pagine oltre si citano gli U.F.O. (!) ad indicare le potenzialità della nuova forma mentis tecnologica. A parte tale constatazione, il riferimento all’averroismo di Jaja, che fu maestro di Giovanni Gentile, permette di cogliere il rapporto di continuità con lo gnosticismo cui sarà accennato oltre, Ibidem, p.26.

[29] Spirito, Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, cit., p.72. In questo senso, la contemporaneità sarebbe investita da una crisi temporanea «dovuta al passaggio da una vita dominata da criteri e da valori non scientifici a un’altra informata da principi di carattere scientifico e tecnico», Ibidem, p.39.

[30] Qui è il problematicismo. in particolare con riferimento all’opera del distacco definitivo, Finito e Infinito, del 1944, dopo il quale egli identifica scienza e filosofia nel problematicismo. Sulla identificazione tra scienza e filosofia in Spirito, vedasi in senso critico Ludovico Geymonat, recensione a Ugo Spirito, Scienza e filosofia, Firenze 19502, in “Rivista di filosofia” VI (1951) n. 4, p.451. Si conferma che, nel superamento dell’attualismo da parte di Ugo Spirito vi è una premessa gnostica, Vittorio Mathieu, La filosofia italiana contemporanea, (Storia della filosofia, la Filosofia del Novecento), Firenze 1978. Ciò ha indotto taluno – correttamente, a mio modo di vedere – a definire il pensiero politico di Spirito come «corporativismo psicologico» sul quale vedasi Giuseppe Semerari, Un saggio di critica all’intellettualismo, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto” (1953), p.383. Si tratta della recensione a: Ugo Spirito, La vita come amore. Tramonto della civiltà cristiana, Firenze 1952, p.312. Mi sembra che Spirito resti ancorato ad un marcato naturalismo, come del resto sottolinea Vito A. Bellezza, Dal problematicismo alla metafisica naturalistica. Saggi sul pensiero di Ugo Spirito (Biblioteca di Cultura, 161), Roma 1979, p.180.

[31] Antimo Negri, in particolare sottolinea, tra le “insidie” della “piazza elettronica” il «potere che hanno i grandi mass media non tanto di promuovere una “nuova sensibilità” quanto piuttosto di incanalarla a senso unici, sino a produrre una “sensibilità comune” che, proprio perché “comune”, è fortemente disindividualizzante», Antimo Negri, Prefazione a Riccardo Notte, Millennio virtuale, Roma 1996, p.12. ciò farebbe ritenere all’individuo che «all’esperienza del mondo che l’uomo vive, soprattutto perché si tratta di un mondo che costruisce anche lui, non si possano assegnare inoltrepassabili colonne d’Ercole», Ibidem. Dalle tre direzioni di studio – positivismo, idealismo, teologia – si può dire che Negri seguì un percorso di ricerca attraverso i grandi temi del naturalismo, vedasi in merito Paolo Pasqualucci, Antimo Negri, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto” (2005) n. 3, p.453.

[32] Lee Loevinger Jurimetrics. The next step Forward, cit., citato in Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.18 nota 10.

[33] Per un approfondimento, vedasi Losano, Dal Novecento alla postmodernità, cit., p.45. Come emerso precedentemente, il giurista torinese non è interessato agli aspetti filosofici della cibernetica, ma esclusivamente a quelli teorico-pratici. Egli distingue all’interno della giuscibernetica tra modellistica giuridica e informatica giuridica. Nei modelli cibernetici del diritto, «il mondo del diritto, nella sua totalità, viene considerato come un sottoinsieme rispetto al sistema sociale e si studiano i rapporti di interazione fra i due secondo un modello cibernetico», Ivi , p.54. Losano cita Frosini a pagina 62 come un entusiasta e riassume brevemente il pensiero dell’Autore a pagina 149.

[34] Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.13.

[35] Frosini cita il primo saggio in cui si sostiene – e si giustifica teoricamente – l’applicazione della cibernetica al campo del diritto, Loevinger, Jurimetrics. The next step Forward, cit., p.455. In esso «“il prossimo passo in avanti” consisteva nel “tentativo di utilizzare i metodi della scienza nel campo del diritto” o, per meglio dire, nell’applicazione della nuova tecnologia dell’automazione e della elaborazione elettronica, dando così inizio ad una “scienza nuova” giuridica», Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.18. A conferma dello stretto legame con l’eredità attualistica, credo sia sufficiente ricordare che tale espressione è emersa nel presente lavoro ad indicare via via diverse manifestazioni di una forma mentis essenzialmente improntata al razionalismo: la teologia civile di Vico – soprattutto nella sua interpretazione immanentistica –, la morfologia di Goethe, la Formenlehre di Cassirer, la fenomenologia di Husserl. Mi limito a constatare come tali posizioni siano accomunate da due costanti: la pretesa di scientificità, da intendere come una forma di conoscenza rigorosa e sistematica e pertanto superiore a tutte le altre discipline; il richiamo ad una tradizione sapienziale di matrice gnostica, come fondamento mistico dell’immediato contatto tra individuo ed Essere in funzione produttiva della visione totale in cui si manifesta la Conoscenza.

[36] «la novità […] consiste proprio nel fatto che stavolta l’attributo della meccanizzazione […] assume una significazione di ritualità», Ivi, p.46.

[37] Ivi, p.82.

[38] Ivi, p.61. Si continua definendo l’elaborazione elettronica come «una autentica deviazione dal binario nell’ordine metodologico, […] in conflitto con tradizioni culturali e abitudini mentali ormai profondamente radicate », Ibidem.

[39] «coscienza operativa […] costante controllo del comportamento […] continua ricomposizione di un’immagine unitaria di noi stessi, che veniamo continuamente fluidificati nelle nostre azioni», Ivi, p.114.

[40] Ivi, p.13.

[41] «l’ideologia cibernetica è dunque fondata su un nuovo metodo conoscitivo, anzi, su un nuovo principio interpretativo dei processi di conoscenza, che può essere esteso al campo sociale», Ivi, p.84.

[42] «Il diritto artificiale rappresenta un modello, ed anzi un mito che esercita particolare attrazione in società a carattere particolarmente avanzato, e che suscita invece perplessità e diffidenze dove il senso critico dei giuristi è alimentato dalla tradizione umanistica. Noi riteniamo però che si debba accedere a quelle nuove prospettive di pensiero e di esperienza, che il progresso scientifico generale presenta anche allo studioso del diritto; poiché le possibilità di applicazione della tecnologia, intesa come processo di razionalizzazione operativa, costituiscono le nuove forme di un mondo in cui l’umanità va assumendo una nuova dimensione spirituale, così la mentalità tecnologica diventa una sua seconda, rinnovata natura», Ivi, p.39.

[43] Ivi, p.14.

[44] «la scienza nuova di una civiltà delle macchine e dell’automazione, nella quale scienza e tecnica sono considerate i fattori essenziali, che creeranno una condizione futura dell’uomo», Ivi, p.77, citazione di Valerio Tonini, Cibernetica e informazione, Roma 1964.

[45] Vedasi in tema Jacques Guillaumaud, Cybernetique ed materialismo dialectique, Paris 1965.

[46] Sergio Cotta, Il giurista e la società in trasformazione, in “Iustitia” (1966), p.279. Non ci pare che dalla citazione si possa comprendere chiaramente la posizione di Cotta, la quale invece emerge limpidamente in altri saggi. Per un intervento del nostro autore sul filosofo, vedasi Frosini, Per un ritratto critico di Sergio Cotta, in Aa. Vv., Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta (Recta Ratio, II serie, 10), Torino 1995.

[47] Frosini sostiene che «questo mondo artificiale non è un mondo disumano; anzi esso è creazione proprio della coscienza umana, voluto e fatto dagli uomini, ai quali esso è dunque pienamente omogeneo, assai più dello stesso mondo naturale; il mondo della tecnica è infatti il vero mondo degli uomini, il mondo civile, in cui si dispiega la ragione operativa e creativa», Frosini, I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile, cit., p.711.

[48] Così espressamente in Frosini, La democrazia nel XXI secolo, cit., pp.11, 20 e 23; Id, L’uomo artificiale, cit., p.7; Id, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, Il diritto nella società tecnologica, cit., p.195; Id, 1984: l’informatica nella società contemporanea, in “Informatica e diritto” (1984), p.12; Id, Il nuovo diritto del cittadino, in Aa. Vv., Nuovi diritti dell’età tecnologica, atti del convegno tenuto a Roma presso la Libera Università degli Studi Sociali (5 e 6 maggio 1989) raccolti a cura di Francesco Riccobono (Collana di studi giuridici LUISS, 15), Milano 1991, p.75; Id, Dalla libertà informatica al bene giuridico informatico, relazione al congresso internazionale su “Informatica e regolamentazioni giuridiche”, tenutosi in Roma nei giorni 16-21 maggio 1988) prima edito in traduzione inglese in Aa. Vv., Law and Computers, Milano 1991, poi in Id, Informatica, diritto e società Informatica e ordinamento giuridico, 8), Milano 19892, p.319. I viaggi spaziali costituirono per Frosini la conferma della mutazione antropologica in atto e per certi versi sono il simbolo della nuova visione cosmologica che ne deriva: «Oggi l’uomo non appartiene più alla terra; giacché egli si pone al di fuori di essa, può scrutarla nel suo insieme, può pareggiarla e anzi superarla nella sua velocità di movimento, può colpirla e forse persino distruggerla da lontano», Frosini, Il nuovo diritto spaziale, in Id, Teoremi e problemi della scienza giuridica, cit., p.261

[49] Secondo l’espressione che Frosini stesso riprende da Eric Ashby, vicecancelliere dell’Università di Cambridge, in Frosini, II futuro degli studi umanistici, in “Civiltà delle macchine” (1968], p.86, poi raccolto in Id, Informatica, diritto e società, cit., p.153.

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