La ‘morfogenesi dell’ordinamento giuridico’ in Vittorio Frosini[1]
di Federico Costantini

Anche Antimo Negri si confrontò con il tema dei nuovi mass media, ricollegando in particolare la “democrazia telematica” alla perdita della propria individualità[31] all’interno di una soggettività collettiva trascendentale.

§.1.2.– La Scienza Nuova cibernetica e il “diritto artificiale”
In base a quanto emerso dal paragrafo precedente, in Frosini la cibernetica non costituisce soltanto una “tecnologia informatica”, bensì una vera e propria “ideologia del progresso tecnologico”. Ciò è confermato dal fatto che nei testi dell’Autore si ritrova l’espressione “diritto artificiale” utilizzata nell’uno e nell’altro significato: in un primo senso, si può dire debole e dunque meno interessante; nel secondo assume invece una connotazione forte e richiede particolare attenzione.

Nel primo significato, la cibernetica consiste semplicemente nell’applicazione delle tecnologie informatiche alle conoscenze umane ed in particolare al diritto, quindi corrisponde all’intuizione originaria di Loevinger[32] che, come sopra accennato, fu coltivata anche da Losano[33]. Con diritto artificiale Frosini indica semplicemente la «possibilità di valersi degli elaboratori elettronici per la soluzione di problemi d’ordine giuridico»[34].

In un secondo e più pregnante senso, la cibernetica diventa Scienza Nuova[35], in quanto possiede l’elemento rivoluzionario dato dall’idoneità a rendere automatica l’elaborazione simbolica[36], generando «la possibilità di modificare il fondamento metodologico delle scienze umane»[37]. All’interno di tale contesto, non c’è alcun dubbio che nelle scoperte tecnologiche l’Autore tenti di ritrovare una giustificazione all’approccio teoretico dell’obiettivismo il quale, come dimostrato nei capitoli precedenti, rimanda per un verso all’autopoiesi attualista e per altro verso alla morfologia idealistica. La cibernetica, posta come vera e propria visione cosmologica, permette di fondere in un’unica «operazione mentale d’ordine logico-simbolico, ovvero semantico generale, o persino matematico»[38] i diversi momenti della ricerca scientifica: scoperta ed invenzione, analisi e sintesi, esperimento e teoria. Con l’applicazione dell’informatica al diritto, pertanto, il ragionamento giuridico può avvalersi di nuovi modelli simbolici[39] ed in questo senso, il diritto artificiale costituisce una «espressione […] volutamente usata in contrapposizione a quella di “diritto naturale”, giacché l’antitesi della natura, la physis dei greci, è precisamente quella che gli stessi greci chiamano la techne, e cioè la creazione artificiale»[40]. È bene precisare che l’antitesi tra physis e techne nel sistema frosiniano possiede un particolare risvolto. Mi pare, infatti, che l’artificialità della dimensione giuridica non investa direttamente la realtà empirica, bensì la sfera trascendentale, ossia non la condotta materiale, bensì le forme simboliche, poiché l’Autore presuppone una teoria della conoscenza che è indubitabilmente immanentistica[41]. Dunque per “artificiale” si deve forse intendere non tanto ciò che è concretamente realizzato, bensì più propriamente ciò che è astrattamente concepito.

Ora, negli scritti frosiniani il “diritto artificiale” è caratterizzato al contempo in senso ideologico ed ‘a-ideologico’: per un verso, infatti, in esso l’Autore richiama la forte carica spiritualistica di Saint-Simon, Comte e dei filosofi gentiliani sopra citati[42]; per converso, la sua visione è presentata come superamento delle irrazionali tensioni, ossia come un «neutralismo emozionale […] manifestato nella eclisse delle ideologie politiche […] e nella […] diffusa fiducia in una tecnocrazia politica, capace di additare le soluzioni ottimali, perché meramente tecniche e razionali, di questioni di natura sociale»[43]. La tecnologia applicata al diritto – la cibernetica o Scienza Nuova – si risolve, in altri termini, in una sorta di ‘ideologia del neutralismo’ o, se vogliamo, in una ‘neutralità fattasi ideologia’.

Questa, che per l’Autore costituisce una fertile ambivalenza, a mio parere sembra piuttosto una sterile ambiguità, che può valere soltanto all’interno di una prospettiva naturalistica e che quindi risente delle relative difficoltà. Ciò si può cogliere dagli argomenti eretti a difesa dalle censure mosse da due posizioni contrapposte: una cattolica[44], l’altra marxista[45]. Se, alla luce di quanto esposto sinora, sono facilmente intuibili le ragioni addotte contro il secondo orientamento – la critica al materialismo – rispetto alla prima posizione, vale la pena di menzionare il monito di Sergio Cotta[46] sul rischio che la persona perda la sua posizione centrale divenendo semplice“agente di secondo grado” rispetto alla tecnologia. Tale critica non convince Frosini proprio perché nel suo sistema “artificialità” del diritto ed “umanesimo” sono essenzialmente connessi[47]. Mi pare tuttavia che, di per sé, il carattere ideologico della prospettiva non possa valere come motivo per la sua adozione.

§.1.3.- Il naturalismo nell’umanesimo tecnologico: la mutazione antropologica
In realtà per comprendere il rapporto tra artificialità e neutralità del diritto è di estrema importanza approfondire in che senso la tecnologia possa comprovare in modo tangibile che l’uomo sia capace non soltanto di migliorare le proprie condizioni di vita, elevandosi dalla primordiale indigenza, ma anche di compiere una «mutazione antropologica»[48]. Con ciò Frosini non intende riferirsi tanto alle straordinarie possibilità di manipolazione dell’organismo umano offerte dal progresso delle biotecnologie – le terapie geniche, per esempio – quanto all’avvento di una nuova dimensione dell’esistenza: il naturalismo frosiniano si compie nel c.d. “umanesimo tecnologico”[49] che l’Autore definisce come «una nuova filosofia della cultura»[50] di cui il Faust di Goethe rappresenta il compendio simbolico e la cibernetica il programma operativo[51].

Il nuovo paradigma antropologico[52] – che corrisponde all’homo artifex già evocato da Ernst Cassirer – consiste nell’apertura dell’individuo alla continua elaborazione di nuovi modelli sociali[53]: si tratterebbe in estrema sintesi di un “Nuovo Rinascimento” in cui «non esiste fra l’uomo e il mondo delle macchine una cesura, come non esiste fra il mondo della natura e l’uomo da essa generato»[54]. In ciò la cibernetica svolge il ruolo di Nuova Scienza: essa costituisce appunto la disciplina che conduce l’uomo – juxta propria principia – a questa rivoluzionaria visione di se stesso[55] e che dunque gli consente di contemplarsi come creatore, di transustanziarsi[56] in divinità.

Mi sembra indubitabile che l’insistenza dell’Autore nell’utilizzo di termini mutuati dalla teologia e di immagini bibliche costituisca un sapiente richiamo ideale ad alcuni tratti caratteristici della forma mentis gnostica sopra delineata.

§.2.– L’ordinamento giuridico come “sistema simbolico”
È utile fornire una visione d’insieme della teoria frosiniana dell’ordinamento giuridico prima di analizzarne la struttura interiore. Vorrei ricordare in estrema sintesi che il diritto, come già esposto nel capitolo precedente, possiede un essenziale formalismo in quanto si colloca nella dimensione trascendentale della coscienza. L’esperienza giuridica si compone di un insieme variabile di simboli di condotta – le formae agendi – ai quali la maggioranza dei consociati aderisce sulla spinta del totemismo sprigionato dalla Legge. La gnoseologia morfologica, improntata al già citato obiettivismo – secondo il quale la percezione si identifica con la creazione – conferisce all’ordinamento una intrinseca dinamicità. In altri termini il diritto – inteso come pensiero giuridico – non è un oggetto, bensì un’attività ed in particolare un insieme di processi di elaborazione[57] riguardante le forme simboliche dell’azione giuridica.

Le osservazioni appena svolte permettono di procedere nell’analisi impostando correttamente alcune questioni preliminari. Se l’ordinamento giuridico consiste essenzialmente in una attività[58] infatti risulta oltremodo difficile percepirne la presenza – quindi identificarlo e distinguerlo da altri – o fissare il contenuto normativo di cui esso si fa portatore.

Anzitutto mi pare necessario delineare dal punto di vista teoretico il rapporto tra ordine ed ordinamento, anche per comprendere in che senso la visione cibernetica è applicata al diritto da Frosini.

In secondo luogo è opportuno definire a livello teorico i criteri utilizzati dall’Autore per identificare il singolo ordinamento giuridico.

§.2.1.- L’ordinamento giuridico come sistema autopoietico
Mi pare necessario sottolineare che la teoria giuridica di Frosini si inserisce all’interno di una visione ontologica, poiché l’intrinseca dinamicità non appartiene esclusivamente all’ordinamento, bensì coinvolge l’Essere nel suo complesso. L’Autore, sulla base delle teorie di Jacques Monod[59], presuppone infatti che in Natura non vi sia un equilibrio prefissato, bensì una tensione continua tra forze contrastanti. In altri termini, nella realtà delle cose – in senso filosofico – non sarebbe iscritto un ordine naturale dato, né nel suo significato metafisico – il Creato – né tanto meno in un’accezione empirica – l’oggetto dell’esperienza sensibile – poiché essa coinciderebbe con un insieme di condizioni provvisorie in continua evoluzione, o meglio in incessante processo di creazione.

In questa visione latamente panteistica, l’ordine deve essere considerato e studiato come un caso particolare del complessivo ordinamento. L’osservazione scientifica deve tenere conto dell’interferenza causata dal disordine, del quale l’Autore fornisce una definizione positiva[60]. Esso infatti non è mero chaos, negazione assoluta di relazione, impossibilità di costituire rapporti tra gli elementi di un contesto o di leggere il mondo attribuendogli senso. Il disordine assume dunque una duplice valenza: per un verso è presupposto all’ordine stesso[61], per altro verso diventa matrice della stessa dinamicità[62] sistematica. Tale concezione, essenzialmente relativistica, comporta la definizione dell’ordinamento giuridico come «un sistema operativo di informazione, di guida, di controllo e di correzione per il movimenti di un corpo sociale»[63]. In altri termini, l’ordine e il disordine compongono allo stesso modo la sfera giuridica, poiché partecipano entrambi dell’incessante fluire delle formae agendi.

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