Appunti sul concetto di “pretesa” in Bruno Leoni
di Andrea Favaro

Visto che nemmeno con tali ragionamenti, quindi, è possibile evitare l’empasse, un utile, e forse inconsapevole, ausilio per uscire da tale aporia potrebbe essere apprestato da quell’avverbio che il Leoni utilizza spesso all’interno di quei paragrafi in cui ha esposto varie volte la sua teoria: “naturalmente”. Di questo avverbio, pare utile “estrarre” quel riferimento, sicuramente implicito anche se forse non per questo consapevole, al concetto di “natura”.

Tale riferimento potrebbe risolvere l’aporia nel momento in cui se ne valorizza l’elemento assiologico. In tale prospettiva, la “natura” in sè potrebbe introdurre un concetto di relazionalità appunto tra le varie pretese, o quantomeno un concetto di “ordine”. In tal modo sarà più immediato comprendere anche come la teoria del “diritto” di Leoni si completi necessariamente nella Sua teoria dello “stato”.

Alla riduzione del diritto a norma, Leoni, in sunto, oppone il concetto di “pretesa” insito nella libertà del singolo, in quanto è questa che costituisce quel “minimo significato comune” del diritto a cui allude il linguaggio dell’uomo della strada che quando dice “io ho il diritto di fare una tal cosa” non si riferisce ad una norma che contenga un obbligo né al comando di un qualche ente di autorità, poichè «nell’atteggiamento mentale di chi pronuncia quelle frasi esiste un elemento di soggettività[68], che mi sembra per sua natura irriducibile ad una presunta norma del tipo che segnala, ossia ad una proposizione “oggettiva” che esprima meramente un obbligo, od un comando esterno alla persona che parla. Chi rivendica un diritto, pretende anche tutto il verificarsi di un comportamento altrui»[69].

La pretesa, in sunto, identifica «l’esperienza primaria, comune ad ogni forma di convivenza sociale, propria di ogni individuo in società con altri. Come la possibilità di trasmettere informazioni uguali o simili, quale che sia il particolare linguaggio impiegato, costituisce una base di minimi significati comuni attraverso la molteplicità e la varietà dei linguaggi, così una base di minimo significato comune è costituita dall’esigenza, presente in ogni società, di esprimere pretese e di coordinarle in un ordinamento giuridico»[70].

Come osservato, però, tale impostazione solo parzialmente è stata in grado di superare le aporie del formalismo kelseniano, rimanendone invece fortemente avviluppata.

A ben vedere, tale difficoltà è dovuta a due cause distinte. Da una parte, una eccessiva spinta ad un confronto serrato con il giurista di Praga condotto sul solo piano formale, che inevitabilmente ha condizionato la posizione del Nostro; dall’altra, dobbiamo sempre tenere in debito conto che la teoresi di Leoni non può definirsi pienamente matura, soprattutto per quel che concerne la sua marcia di avvicinamento al diritto naturale comunque incompiuta e di conseguenza incapace di riconoscere come nell’esperienza (giuridica) non vi sia soltanto un intersecarsi di relazioni di potere tra soggetti determinati a far valere le loro aspirazioni. Vi è un di più, naturalmente, che è invocato da questi stessi rapporti nel momento in cui le persone riconoscono un oggettivo, anche se relativo perché relazionale, “suo di ciascuno” non vincolato dall’asettica “probabilità”[71].

——————————————————————————–

[1] In merito al connubio positivismo e tecnicismo, vedasi il recente contributo di E. GLIOZZI, Postmodernismo giuridico e giuspositivismo, in «Rivista trimestrale di diritto proc. civile», 2003, p. 801.

[2] B. LEONI, Lezioni di filosofia del diritto: vol. I, Il pensiero antico, Viscontea, Pavia 1949, pp. 48-49.

[3] C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto. Libertà individuale e ordine giuridico nel pensiero di Bruno Leoni, Rubbettino – Leonardo Facco, Soveria Mannelli 2006, p. 266. Il giusfilosofo senese prosegue la sua disamina asserendo che «In questo modo la teoria del diritto si riduce a operare una mera analisi logico-linguistica, la quale non fa più i conti con la realtà effettuale: né con i problemi d’ordine morale, né con le condizioni di possibilità (qui intesa come efficacia) di una norma» (Op. cit., pp. 266-267). Interessante lo spunto che lo stesso Lottieri offre in nota al lettore: «Sorprende il fatto che tale critica di Leoni al giuspositivismo sia stata del tutto incompresa (per sua esplicita ammissione) dallo stesso Norberto Bobbio, che ancora nel 1982 ebbe a scrivere: “si tratterebbe ora, se mai, di domandarsi perché il nostro Leoni si sia tanto accanito contro Kelsen … Per quanto abbia più volte riflettuto su questa vicenda e ne abbia spesso discusso con lui, non ne sono mai venuto a capo”» (Op. cit., pp. 266-267 ove il riferimento è a N. BOBBIO, Bruno Leoni di fronte a Weber e a Kelsen, in «Il Politico», 1982, XLVII, n. 1, p. 136).

[4] B. LEONI, Appunti di filosofia del diritto [1966], ora in ID., Il diritto come pretesa, Liberilibri, Macerata 2004, pp. 142-143.

[5] Esemplare la metafora utilizzata dal Leoni, mutuando l’esempio proposto da Reuff a proposito di un teatro in cui sia stato prescritto di distribuire agli spettatori un numero di contromarca superiore a quello dei cappotti depositati, dove viene ben evidenziata l’assurdità di una norma che potrà essere pure valida, ma che non ha alcun senso per le persone normali.

[6] Vedasi, per una interessante disamina della teoria della libertà declinata nella sua espressione libertaria attribuita anche al Nostro, F.M. NICOSIA, L’anarchismo giuridico di Bruno Leoni, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXX (2000), I, pp. 153 e ss.; nonché, per un panorama più ampio, P. VERNAGLIONE, Il libertarismo. La teoria, gli autori, le politiche, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

[7] Interessante notare come il Leoni sia approdato a giudizi tanto sprezzanti verso l’impostazione socialista dopo esserne stato, seppur per un breve periodo, un convinto assertore. Durante tutti gli anni di Università il Leoni, difatti, era stato un convinto marxista perché «fortemente attratto dalla sistematicità di quel pensiero, tanto debitore nei confronti della dialettica hegeliana» (così giustifica C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., p. 72), ma fu proprio grazie al magistero del Solari (cfr. soprattutto G. SOLARI, Filosofia del diritto privato. Storicismo e diritto privato, Giappichelli, Torino 1940) che il giovane giurista comprese tutti i limiti di una impostazione “sociale” del diritto (civile) e propose, rovesciando anche l’analisi del maestro, una concezione evolutiva e spontanea dell’ordine giuridico dove quello che purtroppo in Leoni diventa “dogma” spesso non adeguatamente giustificato è l’ordine centrato sull’individuo e volto a proteggere la libertà dei singoli.

[8] Aprendo una breve ma necessaria parentesi, è possibile condividere l’opinione per la quale il sostantivo “ideologia” non ha, di per sé, una connotazione negativa (cfr. M. GRONDONA, Il giudice nella teoria del diritto di Friedrich A. Hayek e Bruno Leoni. Appunti per una ricerca, Relazione al “Rothbard Seminar”, 20 giugno 2005, il quale pure rinvia a M. FREEDEN, Ideologie e teorie politiche, tr. it., Mulino, Bologna 2000, soprattutto a p. 9 ove si legge «Il pensiero incapsulato nelle ideologie merita un esame in quanto tale e non soltanto per ciò che nasconde: è giunto il momento di smettere di considerarlo una versione indebolita, e pertanto inferiore, di teorie filosofiche analitiche o normative. Le ideologie sono invece forme di pensiero politico che consentono un accesso privilegiato alla comprensione dell’origine e della natura della teoria politica, mostrandone la ricchezza, la varietà e la sottigliezza»). Ad ogni buon conto, è doveroso sottolineare come invece nel senso qui utilizzato nel testo, il sostantivo “ideologia” è caratterizzato da una connotazione negativa, poiché ne viene sottolineata solo la sua dimensione di ostacolo culturale alla discussione; anzi, si potrebbe affermare che si tratta di un ricorrente ostacolo cagionato spesso da un atteggiamento intellettuale di ritualità culturale, da cui una ritualità argomentativa che danneggia seriamente l’esercizio del pensiero critico (cfr., per un profilo storico-teorico del termine “ideologia”, F. GENTILE, Su utopia e ideologia ovvero del nichilismo politico, in ID., Politica aut/et statistica. Prolegomeni per una teoria generale dell’ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano 2003, specie pp. 58-65; nonché, dello stesso A., il più recente Filosofia del diritto, Cedam, Padova 2006, pp. 150-159).

[9] Per una introduzione al rapporto tra diritto e politica, rimane tuttora interessante D. GRIMM, Diritto e politica, in «Enc. Scienze Sociali» vol. 3, Roma 1993, pp.113 e ss.; come di estremo interesse è pure il saggio del Nostro B. LEONI, Diritto e politica [1961], in ID., Scritti di scienza politica e teoria del diritto, Milano 1980, pp. 203e ss..

[10] C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto, cit., p. 269.

[11] Curioso notare come in B. LEONI, Freedom and the Law, Van Nostrand Company Inc., Princeton 1961, il nome di Kelsen compaia solo due volte, mentre nelle Lezioni di filosofia del diritto, cit., di solo due anni precedenti vi è un intero capitolo dedicato al giurista praghese. Anche, ma non solo, per questo motivo, abbiamo preferito in questa sede recuperare soprattutto il magistero del Leoni espresso nelle Lezioni e negli Appunti, piuttosto che prestare maggiore attenzione al risultato delle alcune sue lezioni statunitensi.

[12] Cfr., di recente pubblicazione, B. LEONI, Collettivismo e libertà economica. Editoriali militanti (1949-1947), Rubbettino – Leonardo Facco, Soveria Mannelli 2007.