Letture sulla Giurisprudenza[1].
Diritto e giuristi, oggi
di Andrea Favaro

[58] Tra questi due fuochi si espande oggi la tensione dell’uomo (e conseguentemente della sua dignità), il quale, mutuando il verbo maritainiano del Paysan de la Garonne, «domina (e in quale formidabile maniera) la materia ma come una realtà che gli rimane sconosciuta» (cfr. J. MARITAIN, Il contadino della Garonna [1965], tr. it., Morcelliana, Brescia 1986) citato anche in F. GENTILE, Che cosa ha veramente detto Saint-Simon, Ubaldini, Roma 1973, p. 158.

[59] P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 286.

[60] L. CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani, cit., p. 11 (corsivo nostro).

[61] Vedasi di recente la lucida analisi sulla “deriva” dei diritti offerta da S. FONTANA, Per una politica dei doveri dopo il fallimento della stagione dei diritti, Cantagalli, Siena 2006. In quest’opera l’autore abbozza anche alcune esemplificazioni di una politica ispirata dalla priorità del dovere, espressione di una cittadinanza etica, fondata sul presupposto che il dovere nasce dall’indisponibile ed attesta l’indisponibile e quindi si pone in una posizione prevalente rispetto al “diritto”.

[62] Se il concetto di crisi (della filosofia del diritto) percorre molte delle pagine della monografia del Caiani (L. CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani, cit.) avendo soprattutto a mente il famoso contributo di Cammarata (cfr. A.E. CAMMARATA, Su le tendenze antifilosofiche della giurisprudenza moderna in Italia, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 1922, pp. 234-258), è oggetto di analisi nella recente fatica del Casa sin dall’incipit ove si legge «che la filosofia-giuridica italiana, oggi, stia attraversando un momento caratterizzato da una particolare difficoltà è opinione largamente condivisa» (F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., p. 1); da notare, per inciso, come il Casa, lungo la sua più che esaustiva disamina, mostri la tendenza costante a rinvenire una supposta operatività della filosofia del diritto, a guisa di giustificazione univoca, se non addirittura unica, dell’esistenza di tale ambito del sapere.

[63] Per una disamina compiuta circa le differenze e i connubi tra “sapere” e “conoscere”, cfr. M. GENTILE, Trattato di filosofia, ESI, Napoli 1987, pp. 17-23.

[64] Quanto consci di questa “ritessitura” dei saperi sono i pratici del diritto quando nel decidere ciò che spetta a ciascuno si trovano quasi sempre costretti a dimandare consulenze tecniche senza le quali spesso non riuscirebbero nemmeno a costruire la corretta qualificazione giuridica del fatto concreto. Sull’importanza dei “pratici” all’interno della giurisprudenza, vedasi i numerosi rimandi operati dal Casa al mondo concreto dei contratti, dei processi, degli atti notarili, degli atti amministrativi (cfr., per tutti, F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., p. 29, nota 89).

[65] F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., p. 413.

[66] C. ESPOSITO, Intervento [1949] in AA.VV., Diritto naturale vigente, Studium, Roma 1951, p. 173.

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