LE SCIENZE COGNITIVE
e gli studi attuali sull’informatica giuridica
di Federico Casa

In altri termini, non c’è ormai dubbio alcuno che il realismo giuridico, nato come critica del normativismo giuridico e del concetto di “norma” proposto dal formalismo, solo insistendo sul carattere non biunivoco della distinzione tra enunciato e significato, non è riuscito ad uscire dalle difficoltà del positivismo giuridico[168], avendo finito per concludere che “gli enunciati da interpretare sono di per sé insignificanti, che significativa sia soltanto l’attività interpretativa, nel senso che è questa e questa soltanto ad attribuire loro un significato”[169]. Ne risulta, in qualche misura, teorizzata la relatività di ogni attività interpretativa, con la conseguenza che le soluzioni proposte dall’informatica giuridica saranno, se possibile, ancora più convenzionali rispetto a quelle suggerite dall’applicazione del modello normativista. La fattispecie concreta viene rappresentata attraverso ciò che risulta dalla formalizzazione delle concettualizzazioni della dottrina, individuate le “parole chiave”, occorrerà verificare nella banca dati come siano stati trattati casi simili. L’argomentazione giuridica analogicamente applicata al caso da regolare sarà a tal punto frutto di successive semplificazioni e/o prospettazioni convenzionali, che non avrà più rapporto alcuno con il fatto giuridico realmente accaduto.

Eppure, anche il realismo scettico di Guastini, nel quale il significato di un enunciato dipende sempre dall’attività essenzialmente prescrittiva dell’interprete, ripropone il problema delle ragioni per le quali optare per un’interpretazione piuttosto che per un’altra, e forse la linea direttiva di ogni sua rappresentazione non potrà che essere la consapevolezza che “al giurista non ci si rivolge per realizzare più agevolmente il dominio sulla cosa, ma per i riconoscimento del diritto sulla stessa e, conseguentemente, – questo è un monito per tutti coloro che vogliono fare i giuristi- il giurista non si lascia interpellare sulle modalità pere restaurare un dominio precario, bensì per trovare le ragioni, riconoscere le ragioni, far riconoscere le ragioni, per le quali si ritiene che un diritto debba essere riconosciuto, che il suum sia riconosciuto a ciascuno”[170].

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[1] Sull’argomento, la bibliografia è ormai veramente imponente, tanto che risulta anche difficile fornire delle indicazioni che consentano di distinguere le opere che si limitano a descrivere i risultati raggiunti dalle opere che mirano a fondare una vera e propria epistemologia delle scienze cognitive; tra le prime, occorre ricordare D. Andler (a cura di), Introduction aux sciences cognitives, Parigi, 1992; H. Gardner, The mind’s new science, New York, 1985; N.A. Stillings, M.H. Feinstein, J.L. Garfield, E.L. Rissland, D.A. Rosenbuam, S.E. Weisler, L.Baker-Ward, Cognitive Science. An introduction, Cambridge, 1987; tra le seconde: N. Chomsky, Rules and Representations, Oxford, 1980; M. Minsky, The Society of Mind, 1985; H.R. Maturana e F.J. Varela, Autopoiesis and Cognition, Boston, 1980; H. Putnam, Mind, Language and Reality, in “Philosophical Papers”, II, Cambridge, 1975; in ambito giuridico, sicuramente N. Luhmann, The Self-Reproduction of Law and Its Limits, in G. Teubner (a cura di); The Dilemmas of Law in the Welfare State, Berlino, 1985.

[2] Solo restando al panorama italiano e all’ultimo cinquantennio, tra i più rilevanti contributi in tema di scienza giuridica, si vedano in ordine cronologico: N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, Torino, 1950; L. Ferrajoli, Sulla possibilità di una scienza del diritto come scienza rigorosa, in “Riv. Int. di Fil. del Dir.”, 1963, pp. 320-363; E. Opocher, Il problema della natura della giurisprudenza, Padova, 1953; U. Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Torino, 1959; G. Tarello, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974; E. Pattaro, Filosofia del diritto, Diritto, Scienza giuridica, Bologna, 1987; F. Gentile, Filosofia e scienza, in “Pubblicazioni dell’Accademia Militare di Modena”, Modena, 1988; E. di Robilant, La configurazione delle teorie nella scienza giuridica, in “Riv. Int. di Fil. del Dir.”, LIII, 1976; V. Villa, Teorie delle scienze giuridiche e delle scienze naturali, Milano, 1984; F. Gentile, Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova, 2007.

[3] Sulla “convenzionalità” del sapere scientifico, occorre rinviare, tra i molti, AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia. Dieci interventi nella discussione, tr. it., Torino, 1972, con contributi di Adorno, Popper, Habermas e Lambert; H. Butterfield, Le origini della scienza moderna, tr. it., Bologna, 1962; L. Geymonat, Filosofia e filosofia della scienza, Milano, 1960; W. Heisenberg, Physics and Philosophy, tr. it., Milano 1963; Th. S. Kuhn, La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità nella scienza, tr. it., Torino, 1985.

[4] Sulla natura virtuale dell’ordinamento giuridico si veda F. Gentile, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, Padova, 2001, pp. 8-9, ove si legge: “se l’ordinamento giuridico, costruito secondo i canoni della geometria legale come insieme ordinato di norme, non è un sistema di Soll-normen […], bensì è un sistema di Soll-satze, cioè di rappresentazioni convenzionali di norme, dalla scienza giuridica elaborate sulla base del presupposto della norma fondamentale[…], l’ordinamento giuridico non corrisponde a qualcosa di sostanziale ma è una costruzione artificiale”.

[5] Sulla questione è ormai divenuto un “classico” M.G. Losano, Informatica per le scienze sociali, Torino, 1985; certo, con diversi intendimenti, ma con particolare interesse all’attività del legislatore, si veda A.A. Martino, La progettazione legislativa nell’ordinamento inquinato, in “Studi parl.”, n. 38, 1977 e del medesimo Autore, Contributo logico-informatico all’analisi della legislazione, in “Informatica e diritto”, II, 1982.

[6] Si veda sul punto G. Taddei-Elmi, Corso d’Informatica giuridica, Napoli, 2003, in cui l’autore afferma: “verso la fine degli anni ’80 l’informatica viene vista come la soluzione ideale per il controllo dell’inflazione legislativa. Da più parti si auspica la costituzione di banche dati per dare ordine e certezza al diritto e la redazione di metaleggi che indichino le regole per produrre leggi “informatizzabili”; sulla questione è senz’altro esemplare S. Simitis, Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione dei dati, tr. it., Milano, 1977.

[7] G. Taddei Elmi, Corso di Informatica giuridica, Napoli, 2000, p. 14; del medesimo Autore si veda anche Filosofia del diritto ed informatica giuridica, in D.A. Limone (a cura di), Dalla giuritecnica all’informatica giuridica, Milano, 1995.

[8] Per comprendere il non facile concetto di “formalizzazione” risulta fondamentale la lettura di H. Putnam, Formalizzazione, in “Enciclopedia Einaudi”, VI, Torino, 1979, p. 324, in cui l’Autore chiarisce che conoscenza formalizzata è quella conoscenza che viene espressa “con una sintassi assolutamente regolare e invariabile, in cui ogni segno possiede una e una sola funzione”; con riferimento all’ambito dell’informatica, risulta particolarmente chiaro A. Sartor, Le applicazioni giuridiche dell’intelligenza artificiale, Milano, 1990, pp. 122-123, in cui l’Autore afferma che “con il termine “formalizzazione” designiamo sia un’attività (il processo che consiste nell’esprimere un certo contesto in un linguaggio formalizzato), che il risultato cui conduce quell’attività”.

[9] Per alcune chiarissime tassonomie, si veda G. Taddei Elmi, Corso, cit., pp. 43-46.

[10] E’ sintomatico che siano stati per primi i filosofi del diritto ad interessarsi delle applicazioni dell’informatica allo studio del diritto; per una prospettiva già attenta a cogliere il carattere necessariamente convenzionale dell’approccio informatico-giuridico (diritto artificiale) rispetto al diritto naturale, occorre senza dubbio vedere V. Frosini, Cibernetica, diritto e società, Milano, 1968; mentre per una prospettiva senza dubbio più fiduciosa nei benefici che l’approccio informatico avrebbe potuto comportare per lo studio del diritto, si veda: M.G. Losano, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, 1969.

[11] La produzione scientifica della Scuola di Torino e dei suoi epigoni è senza ombra di dubbio rilevante e copiosa; sono molto numerose anche le opere che hanno tentato di chiarirne i connotati epistemologici o di fissarne alcuni aspetti essenziali. Può pertanto essere importante consultare, pur sempre in una prospettiva analitica, U. Scarpelli (a cura di), Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976; A. Baratta, Ricerche su “essere” e “dover essere” nell’esperienza normativa e nella scienza del diritto, Milano, 1968; M. Jori, Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi, Milano, 1988; A. Pintore, Sulla filosofia giuridica italiana di indirizzo analitico, in M. Jori (a cura di), Ermeneutica e filosofia analitica, Torino, 1994; da una prospettiva realista si veda, invece, E. Pattaro, Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi, in U. Scarpelli (a cura di), Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976, e del medesimo Autore, Per una mappa del sapere giuridico, in U. Scarpelli (a cura di), La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio, Milano, 1983; per un recente tentativo di evidenziare le affinità della Scuola Analitica con l’Ermeneutica giuridica, piuttosto che evidenziarne le differenze, si veda M. Jori (a cura di), Ermeneutica, cit.; per un punto di vista, invece, fortemente critico nei confronti della filosofia Analitica e dei risultati ottenuti da Bobbio e Scarpelli, E. Opocher, Lezioni di Filosofia del diritto, Padova, 1983, pp. 247-254. Per la collocazione della Scuola di Torino all’interno del panorama giuridico-filosofico italiano, si veda F. Gentile, Per fare il punto sulla filosofia giuridica e politica italiana degli anni settanta, estratto da “Archivio Giuridico”, CXCIII, fasc. I, pp. 24-31 e del medesimo Autore La cultura giuridica italiana tra scienza e storia, Napoli, 1978, ma anche A. Baratta, Il positivismo ed il neo-positivismo, in “Atti dell’XI Congresso Nazionale della Soc. It. Fil. Giur. Pol.”, vol. II, Milano, 1976, pp. 19-57; nel quale sono anche contenuti gli interventi di F. Cavalla e M.A. Cattaneo.

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