Le ragioni del diritto
di Andrea Favaro
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A quasi quarant’anni dalla morte di Bruno Leoni, il volume di Carlo Lottieri offre la disamina più completa finora edita circa la sua filosofia politico-giuridica. L’A. mostra con estrema competenza l’iter speculativo del filosofo del diritto, già allievo del Solari e rappresentante unico in Italia della teoria giuridica che oggi non avremmo problemi a definire “libertaria”.
All’interno di quella che a più riprese è stata definita Leoni renaissance (si noti che dal 2003 ad oggi sono uscite in libreria già tre monografie dedicate al Leoni, senza contare i saggi, gli articoli e soprattutto la meritoria operazione di riedizione delle sue maggiori opere inaugurata dalla prima traduzione in italiano della sua fatica più nota “Freedom and the law” nel 1994), l’ultima fatica del Lottieri si distingue per la completezza dell’indagine, ma soprattutto per la profonda conoscenza e l’esaustiva disamina delle teorie di quelli che potremmo a ragione definire “compagni di ventura” del giusfilosofo anconetano (da Brentano ad Hayek, passando per Mises, da Husserl a Rothbard, passando per Menger).
Chiaro ed impegnativo l’obiettivo che si prefigge l’A. sin dall’inizio quando afferma che «questo volume intende (…) focalizzare l’attenzione su quanto (…) collega la valorizzazione dell’uomo quale soggetto che agisce liberamente (homo agens) e, al tempo stesso, quale protagonista di un’incessante ricerca della verità» (p. 6). I sei capitoli (cui si deve aggiungere l’ Introduzione tutta dedicata al rapporto Leoni-Hayek) che compongono le tre parti del volume con il loro lapalissiano frazionamento in tappe cronologiche del pensiero del L., non rendono però pienamente ragione dell’estremo e originale intersecarsi dei temi affrontati dallo stesso giurista, come pure l’A. in prima persona pare ammettere (cfr. p. 7).
Pregio assoluto dell’Opera, comunque, è la lucidità e l’acutezza d’indagine circa i luoghi comuni e spesso non giustificati della lettura secondaria sul L., a partire dalla troppo sbrigativamente accolta consonanza di idee tra questi ed Hayek (cfr., per tutte, pp. 15-20). Qualità questa che davvero rende l’Opera oltremodo significativa e assolutamente necessaria sia per quanti vogliano apprendere le prime notizie su tale particolare studioso, sia per tutti gli addetti ai lavori che sul L. e sul movimento libertario non solo italiano stanno dedicando i loro studi. A giustificare tale valore è lo stesso A. che a più riprese rende noto al lettore di aver potuto avere sotto mano a lungo i volumi sui quali studiò L. stesso e arricchisce la Sua disamina con non saltuarie esposizioni di quanto il giusfilosofo annotava ai margini dei testi sui quali lavorava. Dalla lettura dell’Opera emerge chiaramente, però, che tale pregio non vale per i primi lavori leonini, almeno quelli redatti fino al 1947, per i quali è verosimile che egli lavorasse soprattutto su testi non di sua proprietà e quindi tuttora conservati in biblioteche pubbliche.
In sunto, il lettore attento può giungere al termine dell’Opera arricchito di un approfondito bagaglio critico, sempre puntuale e giustificato, circa tutti i punti fondamentali (nessuno escluso) della teoresi leoniana. Orgoglioso delle sue battaglie contro qualsiasi forma di ingerenza statale nella vita dei singoli, a partire dall’idea di pianificazione per giungere a quella del positivismo kelseniano, pose in estremo risalto il contributo che, dal diritto romano alla common law, è possibile qualificare come “diritto evolutivo”.
Recuperato il valore del rapporto che L. ebbe con il Suo maestro Solari, l’A. evidenzia come l’idealismo del secondo, seppure non ebbe una evoluzione con le teorie del primo, fornì al L. tutti gli strumenti per mutare impostazione anche politica. Difatti, durante tutti gli anni di Università il L. era stato un convinto marxista perché «fortemente attratto dalla sistematicità di quel pensiero, tanto debitore nei confronti della dialettica hegeliana» (p. 72), ma fu proprio grazie al magistero del Solari (cfr. soprattutto G. Solari, Filosofia del diritto privato. Storicismo e diritto privato, Giappichelli, Torino 1940) che il giovane giurista comprese tutti i limiti di una impostazione “sociale” del diritto civile e propose, rovesciando anche l’analisi del maestro, una «concezione evolutiva e spontanea dell’ordine giuridico» dove quello che purtroppo in L. diventa “dogma” spesso non adeguatamente giustificato è «l’ordine centrato sull’individuo e volto a proteggere la libertà dei singoli» (p. 74). Seguendo poi sin da giovane le orme di Savigny, Kirchmann, Jhering ed Ehrlich, comprese presto che il confronto serio per un filosofo del diritto del suo tempo era la replica alle affermazioni di J. von Kirchmann sulla non scientificità della giurisprudenza e ancora valide rimangono le sue ricerche degli anni 1940-1942 sul tema com’è stato ben osservato anche recentemente (cfr. F. Casa, Sulla giurisprudenza come scienza. I: Un Dibattito attraverso l’esperienza giuridica italiana nella prima metà del ventesimo secolo, Cedam, Padova 2005, pp. 262-288, nonché pp. 316-325).
Tornando al testo, a partire dal II capitolo è facile notare come l’A. non si limiti ad essere mentore dimesso delle tesi del Leoni, ma si mostri studioso talmente appassionato da proseguire talvolta oltre le posizioni teoretiche del giusfilosofo anconetano, finendo per esporre considerazioni proprie originali. A mero titolo esemplificativo, nell’affrontare l’unico scritto dell’agnostico L. dedicato a “Il Cristianesimo e l’idea del diritto” [1949], l’A. mostra una sensibilità religiosa di matrice cattolica non indifferente sviluppando quelli che erano solo alcuni cenni del saggio in esame con talune considerazioni (cfr. pp. 94-100), dalle quali emergono limiti (dovuti, a detta dell’A., anche a causa di una inconsapevole fraintendimento di matrice protestante dovuto alle letture del Troeltsch circa la gratuità del giudizio divino), ma anche taluni pregi come l’aver compreso che il «cristianesimo si esprime in un’esperienza che non è in alcun modo confinabile nell’angusto ambito del diritto», quando invece nel XX secolo «perfino la richiesta di un ordine sociale capace di minimizzare l’ingiustizia sembra essersi risolta in un’inquietante escatologia del “neutro”» (pp. 96-97).
Di estremo interesse è seguire all’interno dell’Opera, grazie anche al nutrito apparato di note esplicative, l’evoluzione del pensiero del Leoni, quando questi da giovane studioso di epistemologia si è dapprima interessato al rapporto tra razionalità e diritto e poi, grazie anche ad alcuni lavori “commissionati” dal di lui maestro ha intrapreso strade fino ad allora estranee alla giusfilosofia italiana. In primis, lo studio del calcolo delle “probabilità” nel mondo del diritto, attraverso l’analisi della posizione leibniziana e la presa di coscienza felicemente immediata che la stessa «probabilità resta (…) importante e però non potrà mai utilizzare in modo fecondo gli strumenti concettuali della matematica» all’interno dell’universo giuridico. In second’ordine l’introduzione in Italia della Scuola Austriaca, che gli permetterà di affermare che «la teoria della previsione delle azioni umane, che sono oggetto di pretesa, non è una teoria matematica, anzi, è una teoria che prende atto dell’impossibilità di fare un calcolo al numero» (B. Leoni, Appunti dal corso di Lezioni di “filosofia del diritto”, (ciclostilate) S.Lenghi (a cura di), Pavia 1966 ora in B. Leoni, Il diritto come pretesa, A.Masala (a cura di), Liberilibri Macerata 2004, citato anche a p. 117)
Di seguito l’A., tenta una ricostruzione in chiave cronologica delle varie matrici della teoresi del giurista, riuscendo davvero compiutamente nell’intento di evidenziare cesure e continuità di temi nel corso della repentina evoluzione dei temi affrontati dal Leoni.
Se c’è, difatti, una difficoltà nello studio di questo autore, che però Lottieri mostra di arginare con maestria e competenza, è quella sintetizzabile nel suo essere estremamente vulcanico per intuizioni e dedito non solo per passione a molteplici campi del sapere (diritto, filosofia, economia, politica, sociologia, matematica, etc.). Caratteristiche queste che una volta coniugate con il destino tragico che lo condusse ad una morte (troppo) precoce, giustificano la classica difficoltà di chi si trova a sistematizzare un pensiero (ammesso che ciò sia mai possibile) avendo dinanzi soprattutto frammenti di riflessioni più o meno sparse, piuttosto che un pensiero maturo ben definito.
Davvero proficua, in questo senso, è la fatica dell’A. nel tentare una disamina del pensiero del Leoni circa la «necessità di elaborare una teoria generale dell’azione umana» (p. 129 e passim) dove il cardine del ragionamento è tutto riposto nella c.d. prasseologia di matrice misesiana quale riflessione sull’azione razionale e sul modo in cui essa interagisce con le azioni altrui.
In questa prospettiva, però, dove l’attenzione è a più riprese rivolta al concreto dinamismo delle relazioni umane, risulta per certi versi ambigua la posizione dell’A. circa il rapporto che il giusfilosofo mostra con l’apporto dei “pratici”. Avvocato in Torino egli stesso sin dagli anni ’40, L. mostra, difatti, un malcelato non apprezzamento per «alcuni tipi di avvocati», ma in realtà per tutti (B. Leoni, Law as Claim of the Individual, in “Archiv für Rechts und Sozialphilosophie”, 1964, p. 47), perché forieri a suo dire di un orizzonte ristretto della teoria giudica, vincolato sempre e soltanto alla legge positiva, tendente ad annullare come inutile il sapere della filosofia del diritto. Epperò è arcinota, e l’A. a più riprese rende edotto il lettore, la valorizzazione in Leoni dello jus civile e della common law, dove spesso il filosofo libertario contrappone la conoscenza fattuale e localizzata dei giuristi alla vana pretesa onniscienza dei legislatori (cfr. p. 149, nota 67).
Sarà proprio l’attenzione riservata al diritto romano, corroborata dall’influsso dello Ehrlich e del contatto costante con il pensiero dell’allora giovane Rothbard, che causerà in Leoni un felice, ma purtroppo incompiuto, recupero «del giusnaturalismo antico della tradizione aristotelica» (p. 165), dove la sua concezione moderata della prasseologia si manifestava tutta tesa ad evidenziare «come la soluzione delle questioni di giustizia debba saper contemperare ciò che vi è di stabile e ciò che vi è di mutevole (legato al tempo, al luogo, alle circostanze)» (pp. 164-165).
Dalla disamina dell’A. non è dato ben comprendere se sia il giusnaturalismo il mezzo tramite il quale il L. arriva ad aborrire a qualsiasi tipo di “potere” imposto dall’alto (a partire dalla definizione di “illegittimi” riservata ai monopoli c.d. “legali”), ovvero sia il punto di sbocco dove approdare per configurare una nuova prospettiva dell’ordinamento giuridico. Dubbio che, ci pare, nemmeno l’A. riesce bene a dipanare.
Se interessanti, nonché del tutto attuali, sono le riflessioni sul (non) diritto di sciopero e serrata, ovvero sulla già citata negazione della giustizia dei monopoli, di estremo rilievo rimangono le considerazioni circa la “politicità” dell’ordinamento giuridico (cfr. pp. 217-254) dove l’obiettivo è quello di limitare il “potere” (pubblico) concependone una fenomenologia “diffusa”. Necessariamente approfondita su questo tema è l’analisi dell’A., che permette di comprendere a fondo la preferenza costante del L. verso il modello rule of law e la profonda avversione invece verso il Rechtsstaat. Preferenza che permetterà al giurista di evidenziare che «il più umile dei soggetti del rapporto di potere non è, a ben guardare, soltanto “governato”, ma anche “governante”» (B. Leoni, Oggetto e limiti della scienza politica, in “Il Politico” (1962), n.4, p. 744). L’influenza della dialettica hegeliana servo-padrone non gli serve però solo per evidenziare il potere proprio del sottomesso, quanto per strutturare la sua tesi di un “ordine policentrico” basato su uno scambio di poteri che permetta «ad ogni singolo di ottenere rispetto, tutela o garanzia dell’integrità e dell’uso dei beni che ogni individuo considera fondamentali e indispensabili alla propria esistenza» (p. 247).
Un discorso conclusivo a sé merita la III parte dell’Opera dedicata a “La libertà” che a buon conto può definirsi il concetto cardine di tutto l’impegno profuso dal L. come studioso. In questi ultimi due capitoli, difatti, il Lottieri partendo da Coke e Bacon, si lascia forse troppo guidare dai propri studi e mostra un L. leggermente in penombra, rectius oscurato, a causa di presenze sicuramente importanti (per tutti, vedansi Rothbard, Reinach, Gardies e Miglio), ma forse non del tutto giustificate in una monografia dedicata al solo Leoni. Ecco che l’A. procede, con una costanza finanche ingombrante, dalle tesi del giusfilosofo italiano per affrontare temi sì importanti, ma si ritiene non così rilevanti all’interno del percorso teoretico del giurista torinese (si cita, a mero titolo esemplificativo, la disamina circa il concetto di “equità” alle pp. 294-300).
Da ultimo, però, paiono significative dell’accurata indagine proposta dall’A. alcune Sue considerazioni originali, quali: l’accettazione acritica assunta dal L. del common law (pp. 311-313); l’idea poco chiara di “libertà” e la distinzione tra questa e il concetto di “autonomia” (pp. 315-322); la prospettiva, infine, di un federalismo non coerente con l’impostazione liberale (pp. 322-324). L’A. tenta pure di assolvere alcune di queste incoerenze, identificando spesso la loro causa in una terminologia inadeguata (cfr. la distinzione tra la rothbardiana aggression e la leoniana coercion, pp. 323-326).
Volendo conchiudere questa recensione, comunque insufficiente vista la densità che caratterizza la presente monografia, pare utile riportare una citazione del Lottieri stesso che si ritiene possa a buon diritto palesare da una parte lo stile dell’Opera e dall’altra il già evidenziato intento dell’A.
Difatti lo studioso di Filosofia del diritto dell’Università di Siena illustra icasticamente il suo malcelato desiderio di proseguire l’opera solo appena principiata dal Leoni, cercando di partire proprio dai suoi “limiti”. In questo senso, come abbiamo notato, se il L. non pare aver mai avuto una ottima considerazione dei “pratici” del diritto, l’A. nella penultima pagina della Sua fatica significativamente abbandona il magistero del L. e nel contempo ne fa intravedere tutta la sua peculiare ricchezza, asserendo che «l’alternativa allo Stato moderno, allora, è basata sulle proprietà, sui contratti e sulla sapienza che emerge dal lavoro professionale dei tecnici del diritto: un’attività pratica volta a risolvere casi particolari ma che, in tal modo, costruisce anche quegli istituti che sono di fondamentale importanza in ogni società civile. E si tratta di un’alternativa possibile, eticamente desiderabile, razionalmente difendibile» (p. 380).