“Dimmi con chi vai .. ecc.”
di Francesco Gentile

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“L’opera principale del candidato è un saggio che ambisce a ricostruire la totalità del pensiero filosofico giuridico di Tullio Ascarelli in rapporto alle correnti filosofiche del giusnaturalismo, positivismo giuridico e neo-idealismo. Si tratta di un lavoro privo di valore scientifico”. Quando ho letto questo giudizio della professoressa Anna Pintore, nel verbale della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare Jus 20 della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, indetta con D.R.n. 2660 del 9 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. – IV^ Serie speciale – n.101 del 30 dicembre 2003, non ho potuto non preoccuparmi, benché, avendo fatto parte di commissioni di concorso dall’ormai lontano 1980, non mi scandalizzi per le enfatizzazioni a cui le schermaglie accademiche talvolta portano soprattutto i neofiti e i minori. Mi sono preoccupato, e non potevo non preoccuparmi, poiché il libro di cui si tratta è apparso come ventunesimo titolo di una collana, da me diretta, in cui sono apparsi lavori di molti autorevoli professori di prima e di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare Jus 20, come si dice oggi, quali Francesca Zanuso, Gian Pietro Calabrò, Domenico Coccopalmerio, Aristide Tanzi, Teresa Serra, Alberto Scerbo, Serenella Armellini, Marcello Fracanzani, Giuseppe Sorgi, Lucio Franzese, Marco Caserta, i quali dalla contiguità con un “lavoro privo di valore scientifico”, per colpa del suo autore ma anche e forse più del curatore della collana, avrebbero potuto trarre personale disdoro. “Dimmi con chi vai … ecc.”.

Premesso che la collana de “L’Ircocervo. Saggi per una storia filosofica del pensiero giuridico e politico italiano contemporaneo”, il cui primo titolo risale al 1978 e che conta a tutt’oggi ventisette volumi, è nata e si è sviluppata per corrispondere ad un’esigenza messa in luce dal XI Congresso Nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, ossia quella di “tentare un ‘bilancio’ e insieme di fare un ‘esame di coscienza’ del pensiero giuridico-politico italiano contemporaneo” e a tal fine si è proposta di “fornire ai ‘non addetti ai lavori’ una informazione sintetica su quanto hanno fatto e stanno attualmente facendo gli ‘esperti’ del settore, nel medesimo tempo in cui rende questi sensibili alle sollecitazioni che possono venire alle loro ricerche da un’attenzione non strettamente specialistica”, senza essere mai tentata dall’ambizione di “ricostruire la totalità del pensiero filosofico” di chicchessia mentre proprio “la consapevolezza critica che non si dà informazione la quale non sia in qualche modo già una forma d’interpretazione suggerisce il taglio schiettamente filosofico dei saggi, il cui significato è affidato alla tensione problematica della coscienza e al vigore dialettico della dimostrazione” (Le citazioni sono tratte dalla manchette della collana che si trova in calce ad ogni volume). Premesso tutto questo, per la “tensione problematica della coscienza” mi sono interrogato sui tre motivi addotti dal Commissario Pintore per il suo drastico quanto lapidario giudizio e francamente debbo dire di non essere riuscito ad apprezzarne il “vigore dialettico della dimostrazione”.

“Per le gravi lacune bibliografiche” di cui il lavoro in questione soffrirebbe, “tra gli studiosi omessi” si menzionano “autori quali Auletta, Grossi, Costa, Tedeschi, Bianca” ma non è detto a che titolo sicché diventa arduo capire perché non si siano citati in proposto tutti gli storici del diritto che si sono interessati del periodo in cui ha operato Ascarelli (a parte il fatto che Costa è citato, seppure come traduttore di E. Husserl, a p. 159) e soprattutto tutti i cultori del diritto commerciale e del diritto civile che con Ascarelli si sono scientificamente misurati (se non vado errato i professori del settore scientifico-disciplinare Jus 01 sono oggi 298 e quelli del settore scientifico disciplinare Jus 04 sono 165 senza contare quelli dell’affine settore scientifico-disciplinare Jus 05).

“Per la scarsa dimestichezza con le problematiche e le correnti filosofico-giuridiche prese in esame” si sostiene che queste siano “costantemente trattate senza alcun approfondimento critico e senza le necessarie conoscenze di sfondo (sic.) ”. Ma anche in questo caso non è detto a che titolo, sicché riesce difficile capire come il misurarsi con Ardigò, Arminion, Arnold, Ascoli, Asquini, Austin, Baratta, Bartley, Battaglia, Bentham, Bergbohn, Betti, Binder, Bobbio, Bodin, Branca, Brugi, Brunetti, Bruno, Bugnet, Bulow, Caselli, Caiani, Calogero, Cammarata, Capograssi, Cardozo, Carnelutti, Cattaneo, Cavalla, Cesarini Sforza, Checchini, Cicala, Cohen, Coke, Colonna, Conte, Corsale, Cotta, Coviello, Croce, D’Amelio, David, De Crescenzo, De Francisci, De Gennaro, De Giovanni, Degni, Del Vecchio, Demante, Demolombe, Dicey, Dilthey, Donati, Duguit, Esser, Ferrara, Ferri, Frank, Frosini, Gallaik, Gangi, Gasparini, Gavazzi, Gény, Giannini, Giannotta, Gorla, Groppali, Grozio, Haegestroem, Hegel, Hobbes, Holmes, Husserl, Irti, Jemolo, Jhering, Jori, Josserand, Kant, Kantorowicz, Kaufmann, Kelsen, Kirchmann, Larenz, Leblond, Leibniz, Llevellyn, Leoni, Levi, Lombardi Vallauri, Lo Schiavo, Lundstedt, Maggiore, Marinoni, Mazzarese, Meneghelli, Mengoni, Merlin, Meroni, Messineo, Miceli, Modugno, Morin, Nolde, Olbrechts Tyteca, Olgiati, Olivecrona, Opocher, Pacchioni, Pagallo, Palazzolo, Paresce, Pattaro, Pedrali Noy, Perelmann, Perticone, Piola, Piovani, Popper, Pound, Puchta, Pugliatti, Quadri, Radbruch, Radin, Ragusa, Rickert, Ripert, Romano, Ross, Rotondi, Saleilles, Scarpelli, Scialoja, Semerari, Serra, Solmi, Spirito, Stammler, Tarello, Tessitore, Tomasio, Vaccaro, Vanni, Villa, Vlachos, Welzel, Westermann, Windscheid, Wolff, Wundt, Zaccaria, Zitelmann, possa essere considerato uno sfondo poco profondo e variegato.

Venendo in fine alla denuncia di “alcuni errori grossolani di giudizio (ad esempio, sulla scienza giuridica quale intesa da Kelsen)”, un’attenzione più vigile avrebbe permesso di accorgersi che l’autore del lavoro in questione si colloca, esplicitamente dichiarandolo, nell’alveo del giudizio di altri, nel caso di Kelsen nell’alveo del giudizio che io da tempo sto coltivando, ed una criticità scientifica più matura avrebbe richiesto di misurarsi con l’ originale, cercando magari di capire come mai quando esso venne delineato per la prima volta, in occasione del convegno su Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento organizzato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana nel 1983, senza essere condiviso, non venne ritenuto né errato né grossolano ma discutibile da studiosi come Giuliano Vassalli, Carlo Roehrssen, Felix Ermacora, Riccardo Monaco, Giovanni Tarello, Dieter Grimm, Uberto Scarpelli, Giacomo Gavazzi, Gaetano Calabrò, Lucio Colletti, Erhard Denninger, Riccardo Guastini, Robert Walter, Vittorio Frosini, Renato Treves e Norberto Bobbio. Ma capisco che è più immediato ragionare sulla base del “Dimmi con chi vai .. ecc.”.

Su tutto questo riflettevo quando m’è capitato fra le mani l’ultimo tomo dei Classici Giuffré – Strenna 2004, dedicato alla riedizione di tre saggi di Tullio Ascarelli con una breve ma densa presentazione di Bernardino Libonati, che termina così: “E’ difficile segnalare adeguatamente l’importanza del contributo ascarelliano al diritto commerciale italiano. Ascarelli vi ha influito non solo per indicazione di idee, per innovazione di prospettive, per affrancamento da false convinzioni pregresse. Vi ha influito soprattutto per la riconduzione dell’attenzione alla consapevole ragionata considerazione dei conflitti di interessi sottostanti alle norme; per la critica serrata ad impostazioni che comunque dimentichino che il diritto è storia, sicché il giurista deve essere partecipe attivo del suo tempo; per la responsabile disponibilità al confronto e al dibattito. Ascarelli ha spiegato, vuoi in riflessioni teoretiche vuoi nella considerazione del caso concreto, come risulti – e qui inizia una citazione, peraltro la sola dell’intera presentazione – come risulti necessario prendere le mosse da una concezione storicistica dell’interpretazione giuridica, per la quale non esistono solo interpretazioni giuridiche ‘vere’ o ‘false’ ma interpretazioni che indicano un ‘valore delle varie e successive formulazioni in una loro considerazione nel tempo’; ed ha perciò ripetutamente invitato ogni studioso di diritto a soffermarsi sempre e consapevolmente sulla realtà giuridica effettuale”. Da dove trae la citazione il Libonati? Dal lavoro che la Pintore bolla come “privo di valore scientifico”! Ma no!

“Dimmi con chi vai … ecc.”.