Enrico Opocher [1]
di Francesco Gentile
[51] OPOCHER, Il filosofo di fronte allo stato contemporaneo, cit., 595.
[52] OPOCHER, La storiografia della Resistenza italiana ed i suoi problemi: bilancio di un quarantennio, “Atti dell’Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, Tomo CXLII (1983-84) – Classe di scienze morali, lettere ed arti, pp. 281-283.
[53] Op. cit., p. 283.
[54] Op. cit., pp. 283-284.
[55] Op. cit., p. 286.
[56] Op. cit., p. 289.
[57] Op. cit., p. 291.
[58] Ibid. È proprio facendo leva su queste Lettere che Opocher scriverà nel 19 un saggio particolarmente significativo su L’ideale di giustizia della Resistenza (Cfr. Giustizia e Resistenza. L’ideale di giustizia della Resistenza e la sua attuazione nel nuovo stato democratico, Atti del convegno promosso dal Consiglio Regionale del Veneto, Venezia ….., pp. 7 ss.)
[59] Nella produzione di Enrico Opocher un posto di rilievo è occupato dagli scritti manzoniani, il primo dei quali risale al 1942 (Il problema della giustizia nei Promessi Sposi, “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, XXII (1942), pp. 1-46). Da ricordare Lo ‘scetticismo giuridico’ del Manzoni: note sulla visita di Renzo al dottor Azzecca-garbugli, nella Strenna Giuffré del 1985, “Se a minacciare un curato c’è penale”. Il diritto ne “I promessi sposi”, Milano 1985, pp. 47 ss.
[60] OPOCHER, I limiti dell’individualismo politico sociale di Manzoni: il concetto di povera gente, in Socialità e presenza politica di Alessandro Manzoni, “Annotazioni – Periodico del Centro di Cultura ‘Giancarlo Puecher’ – Milano”, XLVII (1974), p. 39.
[61] Quando la Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, nel 1976, decise di dedicare l’XI Congresso nazionale alla discussione su “La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX”, fu proprio Enrico Opocher che, superando delle notevoli resistenze, fece inserire accanto a quelle sui tradizionali temi de “l’idealismo giuridico italiano del Novecento”, trattato da Vittorio Frosini, de “il giusnaturalismo nella cultura filosofica italiana del Novecento”, trattato da Giuliano Marini, e de “il positivismo e il neopositivismo”, trattato da Alessandro Baratta, una relazione extra ordinem su “la filosofia dell’esperienza giuridica”. Sull’impossibilità di ridurre il pensiero di Opocher alla retorica o all’ermeneutica o allo stesso esistenzialismo si vedano gli scritti degli allievi, rispettivamente, Cavalla, Zaccaria e Fiaschi.
[62] Presso la Biblioteca dell’Istituto di filosofia del diritto del Dipartimento di Storia e filosofia del diritto e diritto canonico dell’Università di Padova, nel fondo Ravà è conservato l’ estratto della recensione di Norberto Bobbio al libro De la justice di Chaim Perelman, che porta la dedica autografa dell’autore. “All’amico Adolfo Ravà offro cordialmente in omaggio questa introduzione a una teoria assurda. N. Bobbio” (Cfr. A. ZACCARIA, Norberto Bobbio. Per una filosofia militante, Napoli 1981, p. 36).
[63] BOBBIO, Sulla nozione di giustizia, Modena 1952, p. 15.
[64] Per misurare quanto forte sia ancora la tentazione del nichilismo presso i giuristi, si può vedere di Natalino Irti Nichilismo giuridico (Roma-Bari 2004); cfr. altresì ANTONIO PUNZI, Può il giurista essere nichilista?, “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, LXXXI (2004), pp. 715 ss.
[65] In più occasioni e da diverse prospettive Paolo Grossi ha riproposto lo “schema interpretativo” dell’assolutismo giuridico post-illuministico e post-rivoluzionario, assai vicino a quello che il giovane Opocher chiamava “laicismo giuridico”. Convinto, ha ribadito recentemente lo storico fiorentino, “di star percorrendo un sentiero culturalmente provvido. Una convinzione che permane intatta mentre redigo questa ‘pagina introduttiva’ – scrive – che è avvalorata dalla crescente adesione di tante coscienze criticamente vigili, che non è incrinata dalla voce solitaria di chi, indispettito per l’offesa recata all’altare dei penato giacobini, in pagine venate da irritazione profonda e da umoralità velenosa, respinge lo schema rinunciando, con atteggiamento assolutamente acritico, ad afferrarne il valore liberatorio per il giurista e soprattutto per lo storico del diritto, senza disponibilità a comprendere il richiamo metodologico che il conio dell’elementare sintagma aveva avuto – ed ha ancor oggi – per me” (P.GROSSI, Pagina introduttiva (ancora sulle fonti del diritto), “Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXIX (2000), p. 3)
[66] CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza e verità (1950), ora in Opere, V. pp. 58 ss.
[67] FEDERICO CASA, Il ruolo di Enrico Opocher nel dibattito sulla natura della giurisprudenza a mezzo del XX Secolo, “Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, Tomo CLXII (2003-2004) – Classe di scienze morali, lettere ed arti, pp. 491-546.
[68] Padova 1949.
[69] Padova 1955.
[70] Padova 1953.
[71] Padova 1966.
[72] Padova 1968.
[73] Padova 1976.
[74] Padova 1974.