L’APORIA DEL «CONFLITTO EPIDEMICO» DI GUIDO ROSSI*
OVVERO IL MERCATO TRA LEGGE SOVRANA E MORALITÀ INDIVIDUALE
di Lucio Franzese

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1. Mentre il Parlamento è alla ricerca di una soluzione normativa agli scandali finanziari cha hanno scosso in questo inizio di secolo il mondo degli affari[1], vi è chi, come Guido Rossi, reputa necessario un ripensamento globale dei meccanismi di mercato, e a tal fine propone di assumere una prospettiva filosofica, di riflettere cioè “sull’essenza del diritto applicato al capitalismo finanziario”(p. 15): solo allora, infatti, “le buone leggi e le regole efficaci, come le salmerie di un tempo, seguiranno”(p. 25).

Il giuscommercialista individua nel conflitto d’interessi fra gli attori della scena economica la patologia che potrebbe mettere a repentaglio la logica del libero scambio e, quindi, l’economia di mercato. Pur nella pluralità delle sue manifestazioni, la più nota delle quali concerne l’intreccio tra la titolarità di cariche politiche e la gestione degli affari propri, il conflitto d’interessi denota un forte squilibrio nelle operazioni economiche, determinato dal prevalere di una parte che impone le sue ragioni di scambio, la sua volontà, alla controparte, inficiando così l’interazione soggettiva. Non si instaura, infatti, un’autentica comunicazione tra gli agenti economici, se uno di essi prevarica l’altro, non tenendo conto dei suoi interessi nella regolamentazione del loro rapporto, ma si dà vita ad accordi solo fittizi, in quanto non suggellanti il proprio di ciascuno[2].

Ciò sconsiglierebbe l’adozione del principio della piena libertà contrattuale, in quanto sinonimo del potere individuale di esercitarsi al di fuori di qualsiasi limitazione. Tant’è che, in una recente riflessione, lo squilibrio contrattuale è stato indicato come “conseguenza comune” delle negoziazioni, la cui regolazione andrebbe “contro la corrente delle forze di mercato”[3]. Di qui la critica del nostro autore al nuovo diritto societario che, valorizzando l’autonomia statutaria, quale autodisciplina della vita dell’impresa, rappresenterebbe una “controriforma superficiale, e anche pericolosa”(p. 41)[4].

Giunti a questo punto, la diagnosi di Rossi sembra chiara: il mercato patisce gli opportunismi dei singoli, che agiscono per il loro esclusivo tornaconto, non badando alle ragioni altrui, per cui sarebbe necessario intervenire dall’esterno, con prescrizioni eteronome. Invero, afferma l’autore, riandando all’esperienza maturata in qualità di Presidente della Consob, “abbandonati a se stessi, non sorretti da opportune regolamentazioni, i mercati – soprattutto quelli finanziari – non obbediscono ai meccanismi virtuosi che molti considerano loro propri, ma tendono a incoraggiare manipolazioni e frodi. Più diventano sofisticati, più richiedono una disciplina attenta e capillare” (p. 16). Occorrerebbe, in altri termini, sostituire all’anomia propria dell’individuo l’ordine proprio della legge[5].

La posizione di Guido Rossi sarebbe pertanto riconducibile alla dicotomia, teorizzata dalla scienza giuridica moderna, tra privato e pubblico, designando il primo la signoria della volontà individuale, tutto affidandosi al potere del singolo, alla sua capacità di farsi valere, con la conseguenza che le singole relazioni sarebbero alla mercé della parte in grado di prevalere sull’altra, a meno che non intervenga il potere pubblico, cioè statale, il quale si impone agli individui, riconducendo i loro arbitrii ad un ordine predeterminato.

Sembrerebbe dunque prospettarsi una risposta per così dire ortodossa alla perdita di fiducia nel mercato, improntata cioè al paradigma giuridico della modernità, che riconosce capacità taumaturgiche al potere, creatore di ordine, regolarità, simmetria laddove vi sarebbero soltanto disordine, irregolarità, asimmetria. Una risposta del tutto coerente con la prospettiva ideologica che fa della legge, intesa come comando della volontà sovrana, la fonte esclusiva dell’ordinamento delle relazioni intersoggettive. Sicché compito del diritto, nel campo economico, sarebbe quello di neutralizzare le interferenze individuali che impediscono la corrispettività fra le prestazioni degli agenti negoziali.

Questa prima impressione è rafforzata dalla constatazione che Rossi, per un verso, dichiara a chiare lettere che la “certezza del diritto e dell’applicazione delle sue sanzioni costituisce l’unica garanzia di una conduzione corretta degli affari e del traffico giuridico”(p.134) e, per l’altro, tributa il suo omaggio al principale sacerdote di questo credo, cioè a Kelsen, auspicando che una “Grundnorm ponga i mercati finanziari al riparo di frodi e manipolazioni, arginando il senso di incertezza che percorre le nostre comunità”(p.108). Pertanto, anche nell’età dei mercati globalizzati, occorrerebbe un potere che sovrasti gli operatori economici, conformando le loro condotte ad un ordinamento astrattamente concepito[6].

La necessità di una disciplina eteronoma sarebbe infine accreditata dal fallimento dell’agire contrattuale, in quanto piegato alla volontà dei più forti, i quali, in particolare, tramite la figura dei patti di sindacato condizionerebbero la vita delle imprese, violando i diritti degli altri soci e, più in generale, attraverso le regole di corporate governance imporrebbero i loro interessi a tutto l’organismo societario. Così come gli stessi codici etici, sedicenti applicazione dell’etica agli affari, sarebbero dei pii desideri, al punto che, per poter diventare cogenti nei confronti degli stessi predisponenti, se ne è dovuta imporre per legge l’obbligatorietà. Insomma, le tecniche di autoregolazione si sarebbero dimostrate del tutto impotenti nei confronti dei gaglioffi, i quali, anzi, ne avrebbero fatto uno strumento d’elezione per l’appagamento dei loro appetiti[7]. Al punto che il commissario europeo al Mercato interno, Frits Bolkestein, presentando in questi giorni la revisione dell’ottava direttiva sulle società, in vista dell’esame da parte del Consiglio e dell’Europarlamento, è sbottato: “L’attuale erosione della fiducia proviene dalla sensazione che la professione che si autoregolamenta rischia di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi”[8].

 

2. Sennonché, continuando nella lettura, ci si imbatte in perentorie affermazioni di segno opposto, del tipo: “Bisogna riconoscere che il diritto societario, da solo, non è in grado di creare un contesto economico e giuridico propizio allo sviluppo dei mercati”(p.79); oppure che le regole, pur essendo importanti, “possono non bastare”, come è attestato dal fatto che la “legislazione speciale ha invero imbrigliato, in tutti gli ordinamenti positivi occidentali, l’attività economica in generale e il mondo degli affari in particolare”(p.135), senza impedire al conflitto d’interessi di diventare pervasivo, esponendo il sistema capitalistico al rischio di una implosione; ma soprattutto sconcerta il richiamo ad una concezione antropologica diversa da quella prospettata dal pensiero moderno a giustificazione dell’assolutismo giuridico, della riduzione cioè dell’ordinamento intersoggettivo al comando del potere sovrano. Per Rossi, infatti, “nello scenario che si apre davanti a noi, non sembrano offrirsi alternative reali a un recupero della moralità individuale”(p.141). Perché il conflitto d’interessi possa essere debellato, “deve accadere qualcosa su un piano diverso, che forse in questo senso, sì è quello dell’etica individuale e collettiva. L’unico auspicio – conclude il giuscommercialista – che mi sento di formulare è che, così come da un giorno all’altro lo spettacolo dei conflitti è sembrato a vasta parte dell’opinione pubblica un fatto forse poco elegante, ma in fondo normale, da un giorno all’altro torni ad apparire inaccettabile”(p.25)[9].

Al lettore, disorientato da questa presa di posizione, potrebbe sembrare che la sua guida nei meandri del mondo economico e finanziario sia incorsa, inopinatamente, in aporia. Dopo aver criticato i codici etici, quali “entità misteriose”(p.70) e aver stigmatizzato in generale le tecniche di autoregolazione, in quanto condizionate dall’atavica avidità individuale, si vorrebbe accreditare la capacità del singolo di perseguire l’ordinato sviluppo dei propri affari. In tal modo riferendosi all’operatore economico come ad un soggetto che percepisce il disvalore delle condotte prevaricanti, sopraffattrici dell’altro, mediante le quali si perviene ad un assetto sperequato degli interessi in gioco. Il che è l’opposto di quanto predica dell’individuo il pensiero giuridico moderno, al fine di giustificare l’idea del diritto come tecnica del controllo sociale, volta ad ottenere dai soggetti le condotte desiderate mediante la minaccia di una sanzione.

3. In realtà bisogna riconoscere che l’autore si è mantenuto fedele al proposito di indagare con atteggiamento filosofico le attuali vicissitudini del mondo economico. La percezione dell’autonomia soggettiva, della capacità cioè del singolo di darsi da sé le regole della propria condotta e di saperle poi rispettare, quale fulcro della vita economica, infatti, lo induce a superare le astrattezze della scienza giuridica moderna.

Una impostazione diversa dalla moderna “geometria legale” – che si caratterizza per la sua riflessione sul fenomeno giuridico in termini ipotetici-deduttivi e con intento di ridurlo a mera imposizione del titolare del potere[10] – occhieggia nel volume di Guido Rossi. In primo luogo quando viene sottolineata la recente legislazione americana in materia societaria che, per uscire dall’impasse determinata dalle frodi contabili perpetrate dagli amministratori delle aziende in danno degli azionisti, ha certamente inasprito le sanzioni, ma ha fatto leva sull’autoregolamentazione degli operatori, giacché, riconoscendola e facendone propri i contenuti, necessariamente la promuove tra gli stessi. Invero la legge non può surrogarsi all’etica individuale, la quale sola può indurre i singoli a ricercare la congruità dei regolamenti d’interessi, rendendo così possibile il funzionamento della logica degli scambi[11].

Per tal modo viene in discussione l’assioma della geometria legale, l’idea cioè del singolo come soggetto anomico che può relazionarsi solo grazie all’intervento della legge conformativo della sua condotta. A tal proposito, Rossi evidenzia “l’estraneità” della così detta etica degli affari, e dei codici che le sono figli, alla materia su cui vanno ad incidere, nel senso di essere espressione dell’interesse uscito vittorioso dal conflitto tra i diversi operatori. E chiaramente l’interazione soggettiva non è favorita da tale genesi dei codici, che si riducono a una sorta di duplicato del codice civile, poiché al pari di quello sono dettati da un potere egemone.

Ma è soprattutto nelle considerazioni epistemologiche, contenute nel libro, che vengono in rilievo elementi capaci di sottolineare la virtualità, nel senso di astrattezza, della rappresentazione fornita dal pensiero giuridico moderno circa l’agire economico. L’autore, infatti, auspica un ritorno “all’originaria unità dei saperi”(p.138), che è stata rotta dalla modernità, e in particolare invita a non considerare economia e diritto come due mondi scissi, non comunicanti e al limite opposti.

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