Clinica del diritto
di Francesco Gentile

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Settant’anni fa’, esattamente nel maggio del 1935, Francesco Carnelutti teneva all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti un discorso intitolato Clinica del diritto. Tutta una provocazione!

L’illustre giurista prendeva così di mira l’astrattezza del modo con cui s’insegna la giurisprudenza all’Università. Il tono è quello beffardo e impertinente usato da Molière per il Malato immaginario. Anche se, paradossalmente Carnelutti rovescia le parti e dal confronto con il medico “vivo” trae lo spunto per stigmatizzare il giurista “immaginario” o, come diremmo noi oggi più precisamente, “virtuale” allevato in Facoltà. “Se non vi hanno provveduto da sé – scrive – i nostri discenti diventano dottori senza aver mai veduto un caso vivo del diritto. Noi insegniamo loro qualcosa che somiglia alla fisiologia o alla patologia: comincio ad essere meno certo che vi sia tra i nostri insegnamenti uno che corrisponda al concetto dell’anatomia: in ogni modo alla clinica è fuor di questione che non si pensa nemmeno”. Eppure, come per i medici “il caso è il malato o per metafora il letto, donde il nome di clinica”, che ne designa specificamente la metodologia di trattamento, così per i giuristi il caso è dato dal litigio tra due uomini, quale che ne sia la causa, il contratto o il reato. Tanto che si potrebbe essere indotti a stabilire un parallelismo se non addirittura una continuità, tra medicamento, come processo dalla malattia alla salute dei corpi, e ordinamento, come processo dal disordine all’ordine nelle relazioni interpersonali. E quindi tra clinica medica, come scuola per i medici che curano i corpi, e clinica del diritto, come scuola per i giuristi che curano le relazioni interpersonali.

In questa prospettiva, Carnelutti si spinge a formulare una proposta operativa davvero stimolante. “Un lato singolare del confronto tra medicina e diritto – scrive – riguarda il trattamento del malato e del litigante poveri. Lo Stato fornisce all’uno e all’altro la cura o la difesa gratuita. Ma mentre l’assistenza del medico è completa e di prima qualità quella del giurista è scadente e parziale. La proposta, dunque, è di abbinare, anzi di combinare la riforma del gratuito patrocinio con quella dell’insegnamento giuridico superiore. Da una parte l’assistenza giuridica, che oggi è limitata alla difesa nel processo, dovrebbe comprendere anche la consulenza contenziosa e contrattuale. Il povero deve trovare l’assistenza gratuita anche quando, anziché essere difeso, abbia bisogno di essere consigliato. Dall’altra, il postulare, il cavere, il respondere, dovrebbe essere nei limiti del possibile affidato ai maestri del diritto. Così il povero dà qualcosa in corrispettivo dell’assistenza che riceve: fornisce, appunto, alla scuola il corpus necessario all’insegnamento. Così il discente può assistere non tanto alla ricostruzione teorica quanto allo svolgimento attuale delle operazioni del diritto. Così il clinico del diritto, come il clinico della chirurgia, opera in presenza del discepoli e, mentre opera, insegna”.

Sono considerazioni sulle quali non sarebbe fuori posto riflettere anche oggi, come peraltro è stato in parte già fatto in occasione di un interessante Seminario internazionale di studio, organizzato nel 1999 congiuntamente dall’Istituto di semeiotica medica della Facoltà di Medicina e dal Dipartimento di storia e filosofia del diritto della Universitas Iuristarum e curato da Umberto Vincenti, in cui non era centrale o predominante l’interesse per un progetto pedagogico, del tipo di quello a suo tempo implicito nel discorso di Carnelutti, quanto piuttosto una questione di metodo, evidenziata dal riferimento esplicito alla “decisione del caso”. Tuttavia, nonostante la grande distanza di tempo e la diversa intenzione, a ben vedere, non si può non riconoscere ad entrambi, progetto pedagogico e questione di metodo, sotteso il medesimo problema teorico: quello dello scarto tra virtualità e realtà. E, guardando dalla parte della giurisprudenza, che qui ci interessa direttamente, schematizzando al limite della semplificazione riduttiva, si può dire che per la decisione del caso si prospettano due possibili procedure: quella per deduzione dal precetto della legge oppure quella per confronto delle ragioni dei litiganti.

La fiducia senza riserve nella deduzione legale, dominante dall’avvento del Code Civile, con cui a partire dal 1804 Napoleone Bonaparte ha diffuso in Europa l’illuminismo, ma sarebbe più corretto dire il giacobinismo, giuridico, ha portato a concepire l’ordinamento come il risultato del sovrapporti di un ordine virtuale, quello della volontà pubblica di cui le leggi sono o sarebbero espressione, sul disordine reale, quello delle volontà private anarchicamente accavallatisi. Per la verità qualche riserva era stata avanzata cento anni prima da Gianbattista Vico che, trattando nel De nostri temporis studiorum ratione (1708) delle straordinarie potenzialità nel campo delle scienze di quella che egli chiamava la “Nuova Critica”, adusa a porre “il primo vero come anteriore, estraneo e superiore ad ogni immagine corporea” e quindi a procedere astrattamente per deduzione da esso nella classificazione dei fenomeni, invitava a diffidare della sua utilizzabilità nella “civile prudenza”, nella quale è necessario ricercare “quante più cause di un sol fatto per congetturarne quale sia la vera”. Nel campo della giurisprudenza, diceva Vico, “i dotti avventati che dai veri universali scendono direttamente ai veri particolari, restano impigliati nelle contingenze della vita. Mentre i sapienti, i quali, pur tra le tortuosità e le incertezze della vita pratica, misurano sempre all’eterno vero, quando riesca impossibile prendere la via retta, aggirano l’ostacolo e prendono decisioni a lunga scadenza e per quanto naturalmente possibile. Dunque, procedono erroneamente coloro che adottano nella prassi della vita il metodo di giudicare proprio della scienza; infatti essi misurano i fatti secondo la retta ragione, mentre gli uomini, per essere in gran parte stolti, non si regolano secondo decisioni razionali. E poiché non hanno coltivato il senso comune né mai perseguito le verosimiglianze, contenti della sola verità, non apprezzano come in concreto la pensino gli uomini e se ciò sembri pur loro vero”. In realtà, il grande umanista napoletano non poteva non nutrire dei seri dubbi nei confronti dei cultori della Nuova Critica che, “legati come sono a un filo di Arianna, costruendo dei perfetti sistemi, delle mirabili macchine, pensano di aver liberato l’uomo dal gran fastidio di studiare ancora la natura”. Natura, per Vico, è sinonimo di essenza, quella che, per usare le espressioni di Galileo, gli scienziati non “tentano”!

A duecento anni di distanza, la fiducia nella deduzione legale sembra essere incappata in una crisi profonda, segnalatasi con quella che Natalino Irti, tanto tempo fa’, ha suggestivamente definito come la tendenza alla decodificazione, determinata dall’elefantiasi della produzione legislativa (che tutti deprecano che tutti nei fatti contribuiscono ad aggravare) e dalla conseguente caoticità e quindi inaffidabilità della tutela statale dei diritti personali. Tutto ciò ha fatto riaffiorare dall’oblio in cui era stato relegato il procedo dell’ordinamento per confronto delle ragioni dei litiganti. Ed una inopinata fortuna ha cominciato ad arridere, negli studi giuridici, all’ermeneutica. Senza tuttavia che fosse risolta, ché anzi per certi versi è stata accentuata, la crisi della giurisprudenza. Perché persiste anche nella prospettiva ermeneutica una concezione meramente virtuale dell’ordinamento giuridico. Non più, non tanto perché lo si riduca al mero sovrapporsi della volontà pubblica sulle private, ma perché lo si intende come il prodotto di un’operazione meramente concettuale. Sicché la rilevanza giuridica dell’agire del singolo uomo non troverebbe nella sua persona la ragione e il fondamento, ma si manifesterebbe propriamente nel suo lasciarsi “qualificare”, da parte appunto dell’interprete, “in base ai criteri figurativi posti dal legislatore”. Virtualmente. D’altra parte, già Vico, alla domanda perché i Greci avessero innumerevoli trattati di filosofia, moltissime sillogi di arringhe forensi e nessun trattato di diritto, aveva concluso notando come “la giurisprudenza fosse contenuta sia nella scienza dei filosofi, sia nella prassi legale dei prammatici, sia nella eloquenza degli avvocati”, perché i filosofi “esibivano” la filosofia del diritto, ossia la dottrina relativa allo stato, alla giustizia e alle leggi, i cosiddetti “prammatici” fornivano le leggi agli avvocati e questi nel discutere le cause “traevano dal fatto stesso” gli elementi equitativi.

“Dobbiamo a tutti i costi far piazza pulita della pazzesca illusione che la teoria non sia che una specie di matematica del diritto, il cui obiettivo più alto possa essere solo quello di calcolare correttamente i concetti”. Riflettendo sull’impasse in cui si trova impelagata oggi la giurisprudenza m’è tornata in mente questa perentoria affermazione del grande Rudolf von Jhering che, quando parla di teoria, non si riferisce “agli scritti di abili pratici e nemmeno a quelli dei filosofi o degli storici del diritto o cultori di altrettante innocentissime discipline: ciò che ho in mente – scrive – sono solamente le opere dei teorici puri su temi di diritto vigente”. Per queste prevede l’interdizione perché effetto e causa insieme di una illusione suggestiva ma perversa di cui, continua Jhering, “nessuno più di me ha sentito il fascino. E’ qui che in altri tempi mi parve di scorgere il vero carattere scientifico dell’indagine giuridica e la possibilità di sottrarsi al peso, spiritualmente opprimente, delle norme positive”. Non c’è che dire per un giurista, le cui premesse filosofiche – secondo Giorgio Del Vecchio – piuttosto anguste, sarebbero state ispirate da un certo positivismo e utilitarismo”! Vale la pena di fissare, seppur rapidamente, l’attenzione su due, o tre, aspetti dell’affermazione jhegeriana. Su “il peso, spiritualmente opprimente, delle norme positive vigenti”. Per riflettere sul ruolo che anche un positivista ritiene proprio della norma positiva vigente nel processo dell’ordinamento delle relazioni intersoggettive, un ruolo importante ma ancillare o sussidiario. Sul fascino, scientifico, esercitato dalla teoria pura su temi di diritto positivo vigente. Va sottolineata la formula: “teoria pura”, che avrà in Kelsen il grande sacerdote, cioè qualificazione degli imperativi legislativi (Soll-normen) sulla base di un protocollo convenzionalmente assunto (Grund-norm), secondo gli schemi della più rigorosa geometria legale.Sulla convinzione della necessità per la giurisprudenza in crisi di sottrarsi alla “pazzesca illusione della matematica del diritto” e sul proposito di far piazza pulita del “calcoli giuridici”, che starebbero inquinando l’esperienza giuridica da quando la legge, espressione della volontà sovrana dello Stato, è divenuta totalizzante.

Se si riapre il libro di Jhering, vecchio più di cent’anni ma sempre gradevolissimo alla lettura e stimolante la sua parte, su serio e faceto nella giurisprudenza, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz (1884), che cosa si trova? “L’idea – testuale – di istituire una clinica del diritto”! Dal confronto col modo di decidere il caso proprio del medico sembra che il giurista attenda lumi per dissipare le ombre addensatesi sulla giurisprudenza dal giorno in cui si è andato affermando il primato della legge nell’ordinamento delle relazioni intersoggettive.

Per concludere non resta che un’ulteriore citazione provocatoria. “Non vedo niente di più grottesco, niente di più ridicolo di un uomo che pretenda di guarirne un altro” dice, polemico, Beraldo il fratello dell’ammalato immaginario. “E quando ci si ammala? Che cosa si deve fare?” piagnucola Argante. “Non c’è altro da fare che fermarsi. E sarà la natura stessa che, a lasciarla fare, un po’ alla volta si risolleverà dal disordine in cui è caduta”. Come tutti ricorderanno, Argante risolverà il suo caso divenendo medico di se stesso. Beninteso, nella commedia di Molière che potrebbe essere trascritta utilmente per il giurista dei nostri giorni e soprattutto ad uso delle scuole che “producono” giuristi. Per recuperare, al di là della virtualità, la realtà o, se si preferisce, la natura.