Antonio Punzi, Aggiornamento della voce “Filosofia del Diritto”, VI Aggiornamento in “Enciclopedia del Diritto”
CONTRA
di Federico Casa
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Le considerazioni che seguono si riferiscono all’Aggiornamento della voce "Filosofia del Diritto", a firma di Antonio Punzi, apparsa nel VI Aggiornamento della "Enciclopedia del Diritto" (pp. 1163-1176), e sono relative ad alcuni argomenti che hanno particolarmente colpito l’attenzione e destato il nostro interesse.
Vale subito la pena di evidenziare come Punzi sottolinei che "la filosofia del diritto è andata ridefinendosi, a partire dagli anni ’50, attraverso due direzioni fondamentali, individuabili – in modo certo ambiguo – come una "filosofia del diritto per i giuristi" ed una "filosofia del diritto per i filosofi": il primo approccio inteso ad elaborare, con gli strumenti del neopositivismo prima e della filosofia analitica poi, un’analisi logico-formale dell’ordinamento e dei concetti giuridici fondamentali; l’altro proiettato, in continuità con i "classici" del pensiero, ma anche in dialogo con alcune voci della filosofia più recente, verso un’interrogazione radicale sul senso e sul valore del diritto per la concreta esperienza dell’uomo" (p. 1163).
A ben vedere, lo sviluppo della filosofia del diritto italiana, così come viene oggi delineato da Punzi, avrebbe percorso l’itinerario che Enrico Opocher, nella medesima voce della "Enciclopedia del Diritto", ormai quarant’anni orsono, aveva già indicato. Il filosofo padovano, infatti, evidenziava come il problema, ma anche il pericolo, della "necessità di una distinzione tra il piano della validità assiologica e quello della validità formale del diritto", avrebbe spinto, da una parte, "il filosofo del diritto che non preferisca abdicare al proprio compito e negare la possibilità d’intendere il diritto come valore, a chiudersi nella particolarità che l’esigenza di un’autosufficienza spinta fino all’estremo limite del formalismo, sembra assicurare il diritto nei confronti degli altri valori". Dall’altra, proprio "il principio dell’autosufficienza del diritto, particolarmente attraverso il suo esito formalistico" avrebbe determinato e comunque favorito nel medesimo filosofo del diritto "la fondazione di una scienza giuridica del tutto autonoma" (voce "Filosofia del Diritto", in "Enciclopedia del Diritto", 1968, p. 527). Ed è altrettanto sintomatico che Punzi, tra le rilevantissime e, per certi versi anche formidabili, dispute filosofico-giuridiche che hanno caratterizzato gli anni Cinquanta, al fine di meglio delineare "l’equivoco sotteso alla logica della spartizione tra due tipi di filosofia del diritto, l’una "per i giuristi", l’altra "per i filosofi", abbia ritenuto esemplare quell’animato confronto tra Giuseppe Capograssi e Norberto Bobbio a proposito del valore scientifico e delle implicazioni politiche della dottrina pura del diritto di Kelsen" (p. 1164). Successivamente, continua Punzi, Bobbio avrebbe continuato a proteggere "dall’accusa di non scientificità e di irresponsabilità civile proprio il depositum intorno al quale sarebbe dovuta sorgere una nuova comunità di studiosi […] ed un nuovo modo di esercitare la professione di giurista (teorico e pratico)", mentre la riflessione filosofica di Capograssi avrebbe contribuito in modo più o meno determinante "allo sviluppo di un’interrogazione sul valore del diritto per la coscienza, sul suo fondamento ontologico e/o esistenziale, sulla sua specificità rispetto alla politica e all’economia" (pp.1164-5, ove, tra le altre cose, viene anche proposta la tesi, che comunque dovrebbe meritare un qualche approfondimento, secondo la quale il rifiuto del formalismo di matrice kelseniana avrebbe comportato un importante "processo di revisione del giusnaturalismo, che in Cotta avrebbe assunto la forma di un’ontofenomenologia giuridica, mentre in Opocher di una fondazione del diritto come valore dell’esperienza").
Il problema oggi, evidentemente, non è più quello di verificare se sia stato raggiunto l’obiettivo "di rendere scientifica la conoscenza del diritto attraverso un’analisi del linguaggio del legislatore capace di conferire rigore e coerenza al suo discorso, definendo i termini utilizzati e fissando le regole di produzione" (p. 1165). Infatti, a tal punto abbiamo ormai toccato con mano il fallimento di questa prospettiva che sarebbe forse il tempo di verificare che cosa ci fosse di buono (si pensi al tema del linguaggio della Scuola di Torino ripensato e riproposto da Francesco Gentile in "Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà"), piuttosto che continuare a riproporne nuove elaborazioni, senza mai dubitare dei suoi presupposti fondamentali. Il punto, piuttosto, è quello di comprendere se non sia proprio l’idea stessa che si possa pensare ad una "filosofia del diritto per i giuristi" e ad una "filosofia del diritto per i filosofi" a mettere in discussione l’esistenza stessa della filosofia del diritto: divisa tra gli studi "filosofici" sul processo, sulla "pena", sull’"equità", sull’"obiezione di coscienza", sul "rapporto tra diritto e democrazia", e i saggi di analisi logica sul linguaggio del legislatore e sulla coerenza dei concetti giuridici.
Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro che il rischio sarebbe potuto essere, come almeno in parte è effettivamente accaduto, lo sviluppo di una "filosofia del diritto per i filosofi", che sarebbe stata snobbata non solo dai filosofi (e non solo da quelli di formazione crociana), convinti che la particolarità dell’oggetto (il diritto) avrebbe reso impossibile il rigore imposto dalla filosofia, ma anche poco compresa dai giuristi ai quali, certo, essa non si rivolgeva. D’altro canto, anche la "filosofia del diritto per i giuristi" quasi certamente non avrebbe interessato i filosofi, trattando tematiche che esulavano dalla loro formazione, ma purtroppo nemmeno i giuristi, i quali non solo faticavano non poco a comprenderla, ma nemmeno erano in grado di coglierne il carattere immediatamente operativo e l’effettiva utilità, rispetto al loro faticoso e quotidiano impegno di mettere ordine in un ordinamento, che quegli stessi filosofi assumevano come fisiologicamente disordinato.
Anzi, in relazione al sempre più preoccupante disinteresse del giurista per il discorso "filosofico" sul diritto (e, a ben vedere, è anche la ragione per la quale sempre meno frequenti sono gli interventi dei filosofi ai Congressi di materie giuspubblicistiche e civilistiche, mentre i relatori ai Congressi di filosofia del diritto sono sempre più spesso autorevoli giuristi), non vi è dubbio alcuno che la responsabilità sia soprattutto addebitabile a quella che Punzi definisce "la filosofia del diritto per i giuristi".
D’altro canto, la considerazione che emerge dall’analisi del panorama giuridico di fine secolo è, da un lato, la concezione di un giurista, inteso quale operatore altamente specializzato ed essenzialmente impegnato a risolvere i problemi tecnico-applicativi del diritto, senza alcuna attenzione non solo per ogni istanza di natura filosofica, costituendo quest’ultima, anzi, una pregiudiziale dalla quale liberarsi, ma anche per ogni riflessione di carattere teorico-generale. Dall’altro, l’immagine di un filosofo del diritto, anche di quello che si sarebbe dovuto occupare della "filosofia per i giuristi", essenzialmente teso ad elaborare modelli epistemologici, magari da applicarsi meccanicamente, e solo preoccupato di tenere distinto il discorso del legislatore da quello del giurista. Ed è attraverso questa via che il linguaggio della scienza giuridica diventa "metalinguaggio descrittivo avente ad oggetto il linguaggio prescrittivo del legislatore", e si separa definitivamente il diritto dalla scienza giuridica (il discorso sul diritto), non solo perché utilizzano due diversi tipi di linguaggio, essendo quello del diritto un discorso pacificamente prescrittivo, mentre quello del giurista essenzialmente descrittivo e, come tale, meramente dichiarativo, ma anche perché si riferiscono ormai ad ambiti completamente diversi.
E non dovrebbe essere un caso che Bobbio già sessant’anni orsono avesse avvertito il problema, quando suggeriva di "distinguere nettamente il carattere teoretico della giurisprudenza dalla sua funzione pratica". Così posta, e risolta, la questione era anche immediatamente superata, dato che sarebbe bastato tenere separata "la direzione verso la pura teoreticità", che è quella dello scienziato del diritto, dalla "direzione vero al utilizzabilità dei risultati teoretici per fini pratici", che è l’attività del tecnico"("Scienza e tecnica del diritto", p. 13).
E non può che essere questa la vera e radicale ragione per la quale la "filosofia del diritto", nata "per i giuristi", non avrebbe mai potuto parlare ai giuristi stessi.