LA RESPONSABILITÀ: CARATTERE COSTITUTIVO E MISURA DEL POTERE GIURIDICO.
Brevi note a margine di recenti orientamenti del giudice amministrativo e contabile
di Marcello M. Fracanzani

Da quanto detto, quali suggerimenti possiamo trarre per accordare gli strumenti su di un comune spartito?
Registro che continua la vis expansiva della Corte dei conti nell’ampliare la portata della propria giurisdizione verso quei soggetti privati che presentino un seppur labile collegamento con la P.A.. Già risponde alla Corte il direttore dei lavori, ma -abbiamo visto? il confine si sta spostando oltre il progettista per incontrare il promoter ed il general contractor, che verrebbero assimilati in qualche modo al privato incaricato di pubblica funzione, sviluppando cioè lo stesso ragionamento che ha portato ?ormai da tempo? il direttore dei lavori sotto il vaglio del giudice contabile, ovvero assimilandoli ai concessionari, anch’essi ospiti assidui a Palazzo dei Camerlenghi.
Ancora, è ammessa l’assicurazione interamente a carico dell’ente per i dipendenti pubblici che svolgano attività di progettazione, giusto l’art. 17, terzo comma, novellato della L. n. 109/94. Più problematica appare l’assicurazione del responsabile del procedimento e della nuova figura del "validatore" in ragione della minor "durezza" del C.C.N.L. e degli orientamenti sfavorevoli della Corte dei conti, di cui si è dato conto, ancorché -a mio parere? la censura su questi provvedimenti sia venuta in ragione della loro genericità ed approssimazione.
Peraltro, uno sprazzo di luce ci viene dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2002, n. 4007, laddove prevede che il risarcimento del danno a carico della P.A., come per qualsiasi danno giuridico, debba tener conto del momento soggettivo quale elemento costitutivo dell’illecito addebitato all’amministrazione. Magari con inversione dell’onere della prova a carico dell’amministrazione, come pure è stato sostenuto. È ben vero che la Corte dei conti ha sempre rivendicato a sé la valutazione del momento soggettivo dell’agente, ma non è men vero che questa valutazione inizia solo una volta che sia stato accertato l’effettivo depauperamento erariale. Pertanto, quando il giudice amministrativo verifica l’assenza di colpa nell’operato dell’amministrazione e non stabilisce alcun risarcimento a carico del privato, non concretandosi il presupposto dell’esborso a carico della P.A., il magistrato contabile inquirente non ha ragione di esercitare l’azione di responsabilità.
È l’occasione per il giudice amministrativo di ricondurre le materia ad unità, divenendo baricentro anche del danno erariale, ancorando cioè ad una propria valutazione del momento soggettivo la risarcibilità o meno del fatto ingiusto di cui parla l’art. 2043 c.c..

La misura della responsabilità -dicevo? è misura della regolarità dell’azione amministrativa, che non si fonda più solo sulle norme attributive del potere, ma si conforma alle regole sulla responsabilità, portando un ulteriore argomento alle tesi che vede la giurisdizione amministrativa non più sugli atti ma sui rapporti. In un momento (invero ormai protratto) in cui il legislatore non si perita di definire con precisione le competenze di ciascuno, si può allora usare della responsabilità come una "cartina al tornasole" per verificare l’ampiezza di ciò che si è tenuti a fare. Dacché se non vi è potere (giuridico) senza responsabilità, non vi può essere responsabilità (giuridica) senza potere.

In un momento (invero ormai protratto) in cui il legislatore non si perita di definire con precisione le competenze di ciascuno, si può usare della responsabilità come una "cartina al tornasole" per verificare l’ampiezza di ciò che si è tenuti a fare. Dacché se non vi è potere (giuridico) senza responsabilità, non vi può essere responsabilità (giuridica) senza potere.